PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE: RICONOSCIMENTO DELLA PREDEDUCIBILITÀ DELLE SPESE PER AVVIO DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

1. Premessa
La disciplina della prededucibilità dei crediti rappresenta un tema centrale nell’ambito delle procedure concorsuali e, in particolare, della liquidazione controllata introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).
La questione che qui si intende affrontare riguarda la possibilità di considerare prededucibili sia le spese vive anticipate da un terzo – nel caso specifico una banca – per l’avvio della procedura di liquidazione ma anche le spese vive funzionali alla procedura stessa (contributi unificati, spese di notifica, compensi di CTU, ecc.).
Il punto di riferimento normativo è l’art. 6, comma 1, lett. a), CCII, secondo cui:
“Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:
a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell’esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”
In tale contesto, l’anticipazione di queste spese possono configurarsi come credito prededucibile, con conseguente priorità di soddisfazione rispetto agli altri crediti, anche privilegiati.
2. Quadro normativo e giurisprudenziale
La norma contenuta nell’art. 6 comma 1, lett. a) del Codice della crisi stabilisce che la prededuzione non riguarda soltanto i crediti sorti nel corso della procedura di liquidazione, ma anche quelli sorti in funzione della procedura stessa. Ciò significa che possono essere ammessi in prededuzione anche quei crediti che, pur formatisi prima dell’apertura della liquidazione, si rivelino strettamente necessari al suo avvio.
L’art. 277, comma 2, CCII, conferma tale impostazione, prevedendo espressamente che nella liquidazione controllata sono prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione.
La giurisprudenza si è soffermata più volte sulla portata di questa disposizione, cercando di precisare quando un credito possa dirsi “funzionale” alla procedura. Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, non rileva tanto l’utilità concreta ed effettiva che la prestazione ha arrecato alla massa, quanto la sua strumentalità rispetto all’instaurazione o al corretto svolgimento della procedura stessa (Cass. n. 1521/2013; Cass. n. 42093/2021).
Se da un lato non vi è dubbio sul riconoscimento della prededucibilità delle spese vive per l’avvio della procedura di liquidazione diverso è invece il riconoscimento dei compensi e le spese sostenute dai professionisti che abbiano assistito il debitore nella predisposizione e nell’elaborazione della domanda e del piano (avvocato e c.d. advisor).
Sul punto diverse e contrastanti sono state le pronunce dei vari Tribunali ed infatti dall’entrata in vigore del codice della crisi si sono sviluppate due diverse tesi contrastanti riguardanti la prima – allo stato maggioritaria – che mira ad escludere la natura prededucibile del credito sorto nell’ambito della procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCII per i compensi e le spese sostenute dai predetti professionisti e la seconda, invece, che ne riconosce la prededucibilità.
In ordine alla prima tesi, due sono le motivazioni principali che hanno portato alla limitazione della prededucibilità:
– la mancanza di una specifica disposizione che preveda espressamente la prededuzione per i compensi dell’avvocato (secondo tale tesi, la previsione di cui all’art. 6 CCII non può essere oggetto di applicazione analogica attesa la eccezionalità delle ipotesi di prededuzione rispetto alla regola della par condicio);
– il fatto che il sovraindebitato, ai fini dell’accesso alla procedura, al pari di quanto previsto per gli accordi di ristrutturazione dei debiti del consumatore, possa presentare personalmente il ricorso con la sola assistenza dell’OCC e, quindi, quanto alla assistenza del legale, si tratta di prestazione professionale non necessaria.
La seconda tesi, invece, oggetto della recentissima pronuncia del Tribunale di Treviso ha stabilito che il credito del legale che abbia assistito il debitore nell’istanza di apertura della liquidazione controllata è assistito dalla prededuzione ex art. 277, co. 2, CCII.
Secondo il ragionamento del Tribunale, infatti, l’art. 6 CCII sancisce che sono prededucibili, oltre ai crediti specifici di cui alle lettere a), b), c) e d), i crediti “così espressamente qualificati dalla legge”.
L’art. 277, comma 2, CCII dispone che siano soddisfatti con preferenza sugli altri i “crediti sorti in occasione o funzione della liquidazione”.
Tale norma, quindi, detta una disciplina speciale per la liquidazione controllata, e, in quanto tale, prevalente su quella generale di cui all’art. 6, la quale, come detto, fa comunque salvi i casi espressamente previsti dalla legge.
Pertanto, secondo il Tribunale trevigiano, poiché il credito dell’avvocato che abbia assistito il debitore nella fase dell’accesso alla procedura, in seguito aperta, sorge “in funzione” della liquidazione, ed essendo la prestazione del legale strumentale agli scopi della procedura concorsuale e tale da renderla possibile, da agevolarne l’instaurazione e la prosecuzione, deve essere considerato di natura prededucibile.
In ordine, invece, alla circostanza che il debitore possa presentare il ricorso personalmente (come previsto dall’art. 269 CCII), il Tribunale rileva che tale circostanza non sia rilevante ai fini decisori, poiché la non obbligatorietà della difesa tecnica non muta la natura del credito dell’avvocato della cui opera il sovraindebitato abbia inteso avvalersi (Trib Treviso 19 aprile 24 Dott. Di Tullio) (Trib. Busto Arsizio, 18 giugno 2024).
Si tratta, comunque di un quadro interpretativo ancora in via di assestamento, nel quale il discrimine fondamentale rimane la verifica della necessità delle spese e dei costi in rapporto all’instaurazione della procedura.
3. Conclusioni
Alla luce delle disposizioni normative e degli orientamenti giurisprudenziali sin qui richiamati, appare sostenibile la tesi secondo cui le spese vive anticipate dalla banca per l’avvio della procedura (contributi unificati, spese di notifica, CTU) siano da considerarsi crediti prededucibili in quanto strettamente necessarie all’instaurazione del procedimento; esse costituiscono presupposto indispensabile per l’apertura della liquidazione e presentano un nesso funzionale evidente con la procedura stessa, rientrando a pieno titolo nel disposto dell’art. 6, comma 1, lett. a), CCII.
Ne consegue che la banca, a fronte della prova documentale delle anticipazioni effettuate, potrà essere pertanto soddisfatta in via prioritaria rispetto agli altri creditori, compresi quelli privilegiati.
Resta tuttavia opportuno, sul piano pratico, documentare con precisione le spese sostenute e il loro diretto collegamento con la procedura, così da prevenire contestazioni in sede giudiziale.
Diverso invece è il riconoscimento della prededucibilità del compenso del legale che ha assistito il sovraindebitato, dove le varie tesi giurisprudenziali sono ancora in fase di contrasto.
Dott.ssa Francesca Grossi Farina
Trainee
MFLaw Roma
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