Recupero crediti e procedure esecutive

Segnalazione in CE.RI da parte del cessionario. I nuovi scenari in materia di obbligatorietà del preavviso EX ART. 125, co. 3, TUB

Commento all’ordinanza del Tribunale di Treviso del 13 dicembre 2021, n. 4177

 

Con l’ordinanza in commento n. 4177/2021 del 13/12/2021, il Tribunale di Treviso torna sul tema dell’obbligatorietà, in capo al cessionario del credito, della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia in continuità rispetto alle segnalazioni della precedente cedente e, in particolare, sulla questione relativa all’obbligo formale da parte del nuovo intermediario creditizio di provvedere al preavviso di segnalazione ex art. 125, co. 3, TUB, fornendo, dunque, nuovi spunti di riflessione sull’argomento e nuovi scenari di difesa per il cessionario obbligato alla segnalazione.

 

  1. Introduzione.

In base a quanto previsto dalle Istruzioni per gli Intermediari creditizi della Banca d’Italia di cui alla Circolare n. 139 del 1991, l’appostazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia richiede che il soggetto segnalato versi in stato di insolvenza (o in una situazione nella sostanza equiparabile) ed è previsto che ogni intermediario titolare di un credito che intenda effettuare una segnalazione sia tenuto a svolgere, la prima volta, una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente, non essendo sufficiente un mero ritardo nel pagamento del debito o il volontario inadempimento per contestazione del credito. 

In altri termini, deve sussistere una situazione patrimoniale di deficit, caratterizzata da una “grave e non transitoria” difficoltà economica. 

In caso di cessione a terzi di un credito in sofferenza, le Istruzioni stabiliscono, inoltre, che il cessionario debba segnalare a sofferenza crediti acquistati aventi come debitori ceduti soggetti precedentemente segnalati in sofferenza, salvo che ricorrano i presupposti per una diversa valutazione. 

Le Istruzioni della Banca d’Italia prevedono, quindi, una segnalazione a sofferenza obbligatoria, nell’ipotesi di cessione di crediti, essendo stabilito che il cessionario debba segnalare tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti i soggetti precedentemente segnalati in sofferenza.

Per converso, qualora lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile venga a cessare, ovvero il credito venga rimborsato, in tutto o in parte, dal debitore o da terzi (ad esempio, a seguito di un eventuale accordo transattivo liberatorio), in capo al cessionario incombe il dovere di procedere al tempestivo aggiornamento e/o all’integrale cancellazione della pregressa segnalazione nel sistema di vigilanza interbancario. Eventuali ritardi o inadempimenti, potranno evidentemente dar luogo a conseguenze risarcitorie. 

 

  1. L’orientamento giurisprudenziale favorevole al rinnovo del preavviso.

Dal momento che è previsto per il cessionario del credito l’obbligo di segnalazione in continuità rispetto alla cedente  – previa, si ribadisce, nuova valutazione da parte del cessionario stesso che confermi la permanenza in capo al debitore di quello stato di decozione patrimoniale caratterizzato da una grave e non transitoria difficoltà economica – è questione dibattuta nel panorama ermeneutico se, da un punto di vista formale, il cessionario sia anche tenuto a ripetere nei confronti del debitore inadempiente il preavviso di segnalazione previsto dall’art. 125, co. 3, TUB.

 

La questione, nello specifico, nasce dalla circostanza che la principale funzione del preavviso è quella di consentire al consumatore di non incorrere nella segnalazione (ABF Coll. Coord. n° 3089/2012) e di essere messo, quindi, nelle condizioni di poter regolamentare la propria posizione ed adempiere al proprio obbligo (v. Tribunale di Como, Ordinanza del 10.10.2016; Tribunale di Verona, Ordinanza del 27.03.2017), con la conseguenza che l’omesso preavviso della segnalazione potrebbe ledere il diritto del debitore a non vedersi segnalato in continuità e poter quindi rientrare nel merito creditizio, legittimandolo, oltretutto, a chiedere un provvedimento d’urgenza che miri alla declaratoria di illegittimità della segnalazione. 

 

Sul punto, recentemente il Tribunale di Treviso (Ordinanza del 28.12.2020) si è pronunciato nel senso di doversi ritenere comunque obbligatorio l’onere del preavviso da parte del cessionario. 

 

In particolare, ritiene l’intestato Tribunale, laddove dopo l’invio al debitore del preavviso di segnalazione alla Centrale Rischi Banca d’Italia il credito venga ceduto con diverse operazioni di cartolarizzazione, “l’ultimo cessionario non può effettuare la segnalazione se non ripete la comunicazione al debitore inadempiente. A imporlo è il rispetto del canone di buona fede nell’esecuzione del contratto. In caso di non corretta segnalazione, sussistono sia il fumus boni iuris che il periculum in mora che giustificano l’adozione di un provvedimento d’urgenza per la regolarizzazione della posizione del debitore” (in senso conforme, Tribunale di Venezia, Ordinanza del 26.03.2020).

 

  1. L’orientamento giurisprudenziale contrario al rinnovo del preavviso.

Tuttavia a questo orientamento di merito, si va contrapponendo un più consolidato e recente orientamento – seguito peraltro dall’ordinanza in commento – secondo il quale, in caso di cessione di un credito a sofferenza, il cessionario intermediario – che è tenuto obbligatoriamente a procedere alla segnalazione – non debba nuovamente informare il cliente, consumatore o meno che sia, confermandosi l’obbligo della cessionaria di segnalare in continuità senza necessità di un nuovo preavviso e di una nuova valutazione dello stato di quasi insolvenza (Sul punto, cfr. Tribunale di Milano, Ordinanza n. 6033/2020 del 16.11.2020).

Laddove si tratti del medesimo credito e per l’importo pari al debito, che si tratti di cessione pro solvendo o pro soluto, secondo il citato orientamento “…in caso di cessione non è necessario neppure che il debitore venga avvisato della nuova appostazione da parte del cessionario, dal momento che le Istruzioni di cui alla sopra richiamata Circolare prevedono che l’obbligo di informazione per iscritto sia effettuato in occasione della prima segnalazione: nel caso in esame è pacifico che quando la resistente ha acquistato il credito de quo, il nominativo del ricorrente era già stato segnalato alla Centrale dei rischi in relazione al credito ceduto” (Tribunale di Treviso, Ordinanza del 13.12.2021).

 

  1. La disciplina sull’onere della prova della illegittimità della segnalazione.

Sotto l’aspetto dell’onere della prova, infine, la giurisprudenza di merito è orientata nel senso di rimettere al debitore, il quale voglia evitare la nuova segnalazione, l’obbligo di dimostrare di avere già provveduto all’adempimento, ovvero la prova di essere ritornato in bonis; e, quindi, di provare che, laddove fosse stato preventivamente informato della segnalazione, l’interessato avrebbe provveduto a rientrare dalla propria esposizione debitoria. 

 

In particolare, è stato recentemente affermato che “è onere del segnalante, che lamenti il mancato assolvimento dell’obbligo di preavviso, allegare e provare in giudizio la circostanza in base alla quale, se tempestivamente avvisato, avrebbe efficacemente impedito le segnalazioni; la segnalazione non può dirsi illegittima, anche in caso di mancato preavviso, in tutti quei casi in cui la sussistenza nei data base di plurime segnalazioni, documentate in atti, anche succedutesi in tempi ravvicinati, evidenziano uno stato di decozione tale da indurre ragionevolmente a ritenere che il ricorrente, pur se tempestivamente avvisato, non avrebbe concretamente potuto dipanare le morosità che hanno condotto alle segnalazioni” (cfr. Tribunale di Foggia, Ordinanza del 18.09.2021; conf. Tribunale di Treviso, Ordinanza del 13.12.2021).

 

  1. Conclusioni.

Alla luce delle considerazioni suesposte e dei recenti orientamenti della giurisprudenza di merito, è possibile sostenere che, in caso di cessione di un credito a sofferenza, il cessionario intermediario – il quale è in ogni caso tenuto obbligatoriamente a procedere alla segnalazione garantendone la continuità secondo le previsioni di legge – non debba nuovamente informare il cliente, consumatore o meno che sia.

 

È possibile ritenere, quindi, l’obbligo della cessionaria di segnalare in continuità, ma senza la necessità di un nuovo preavviso ex art. 125, co. 3, TUB (e finanche, secondo alcuni Tribunali, senza la necessità di una nuova valutazione dello stato di insolvenza del debitore). 

Sotto l’aspetto probatorio, una volta che il cliente dell’intermediario creditizio sia stato già destinatario ab origine di un preavviso di segnalazione per mano della cedente, al cessionario basterà dare prova di non essere il primo autore della segnalazione (a sofferenza o altra pregiudizievole) per ritenersi esonerato dall’obbligo di effettuare tale preventiva comunicazione (che, si ribadisce, spetta in capo a quella cedente che si trovi ad effettuare, per la prima volta, la segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia); ovvero, alternativamente, basterà allo stesso dimostrare di aver già provveduto alla segnalazione, curando le formalità previste per il tempestivo invio del preavviso di legge. 

 

Spetta, invece, comunque al segnalato fornire la prova che, ove preventivamente informato della segnalazione, avrebbe potuto evitarla (documentando, ad esempio, di essere ritornato in bonis, ovvero di aver già provveduto all’adempimento).

 

La segnalazione non potrà in ogni caso dirsi illegittima, anche in caso di mancato preavviso, in tutti quei casi in cui il ricorrente, pur se tempestivamente avvisato, non avrebbe concretamente potuto rimediare alle morosità che hanno condotto alle segnalazioni.

 

E sotto tale ultimo aspetto il Tribunale di Treviso, con l’ordinanza in commento, ha ritenuto che le plurime segnalazioni in continuità dello stesso importo del debito – peraltro superiore ad € 30.000,00 – possano ritenersi quale chiaro indice del fatto che il ricorrente, se pure tempestivamente avvisato, non avrebbe potuto rimediare alla propria situazione di insolvenza.  

Sotto un diverso aspetto, considerazioni logico-giuridiche portano, tuttavia, a non condividere le affermazioni di merito che esonererebbero, altresì, il cessionario dall’effettuare una nuova valutazione dello stato di insolvenza del debitore prima di procedere alla segnalazione in continuità.

Lo chiedono, in primo luogo, ragioni di carattere prudenziale, dal momento che la segnalazione in continuità da parte del cessionario, senza previa verifica dell’eventuale mutato stato di insolvenza del segnalato, potrebbe legittimare il debitore (magari ritornato frattanto in bonis) a sollevare giudizialmente eccezioni di responsabilità nei confronti del nuovo titolare del credito, con evidenti ripercussioni per questo in ambito risarcitorio.

Ma, ancor di più, lo esclude la medesima circolare della Banca d’Italia n. 139 del 1991, laddove afferma che il cessionario sia comunque tenuto a segnalare a sofferenza i crediti acquistati pur sempre previa analisi della permanenza dello stato di insolvenza da parte del debitore; analisi che, dunque, si pone necessaria da parte del nuovo intermediario creditizio il quale dovrà effettuare preventivamente una nuova valutazione della situazione patrimoniale del debitore e verificare la permanenza di quel deficit richiesto dalla normativa caratterizzato da una “grave e non transitoria difficoltà economica”.

Appare, infine, opportuno considerare che, sebbene la recente giurisprudenza di merito sembri consolidarsi nel ritenere escluso, per il cessionario, l’obbligo di comunicazione del preavviso nell’ipotesi di segnalazione in continuità, non possa comunque escludersi che il segnalato senza preavviso agisca in via risarcitoria contro la Banca (cedente o cessionaria) per la violazione di una norma di condotta e, quindi, per chiedere il risarcimento della violazione del dovere contrattuale di buona fede (che non necessita di per sé del concorrente pregiudizio di un danno all’immagine o alla reputazione).

 

Il cessionario, quindi, laddove ritenga di tutelarsi in via preventiva, eventualmente officiando – benché non obbligato – il rinnovo del preavviso al debitore, potrà in tal modo cautelarsi preventivamente da prevedibili costi e possibili scenari contenziosi in cui, in difetto, potrebbe vedersi coinvolto, caso per caso, dai singoli debitori ceduti.

 

Avv. Benedetto Claudio Corrao

Studio Legale Mannocchi & Fioretti

Sede di Palermo

 

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