SEQUESTRO EX ART. 321 C.P.P. E CONFISCA EX ART. 322-TER C.P.: LA CONSULTA RIPORTA AL CENTRO I DIRITTI DEL CREDITORE GARANTITO
La sentenza n. 126 del 16 luglio 2026 della Corte Costituzionale rappresenta uno degli interventi più significativi degli ultimi anni in materia di rapporti tra procedure esecutive individuali e misure cautelari reali penali.
La Consulta ha infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. c.p.p., nella parte in cui assoggettava alla disciplina prevista dal Titolo IV del Libro I del Codice antimafia la tutela dei terzi creditori che avessero instaurato una procedura esecutiva individuale, o vi fossero intervenuti, sui beni sottoposti a sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p. in funzione della confisca prevista dall’art. 322-ter c.p., ovvero direttamente confiscati ai sensi di tale disposizione.
La decisione della Consulta offre una risposta chiara, restituendo centralità ad un principio tradizionale del nostro ordinamento: quello della priorità temporale delle formalità pubblicitarie.
Nel caso di specie, la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla Corte di cassazione, investita dal Tribunale di Pavia di un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sul regime di opponibilità del sequestro e della confisca rispetto ai creditori coinvolti nell’esecuzione immobiliare.
La Corte Costituzionale ha affermato che l’estensione della disciplina antimafia ai sequestri penali ordinari comporta una compressione irragionevole e sproporzionata dei diritti dei creditori.
Secondo la Consulta, il creditore ipotecario non può essere automaticamente assoggettato ad una disciplina costruita per le misure di prevenzione antimafia quando il sequestro interviene nell’ambito di un ordinario procedimento penale, atteso oltretutto che il richiamo alle disposizioni del Codice Antimafia comporta l’applicazione di una disciplina fortemente limitativa per il creditore, con blocco delle procedure esecutive e necessità di far valere le proprie ragioni nell’ambito del procedimento penale.
Al fine di comprendere la portata della pronuncia è necessario, seppur sinteticamente, evidenziare che a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 14/2019 e successivamente dal d.lgs. n. 150/2022, l’art. 104-bis disp. att. c.p.p. aveva esteso ai sequestri preventivi finalizzati alla confisca la disciplina dettata dal Titolo IV del Libro I del Codice Antimafia.
Nello specifico, in presenza di un sequestro preventivo disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p., il criterio dell’anteriorità delle formalità pubblicitarie veniva sostanzialmente accantonato a favore delle regole previste per le misure di prevenzione. L’art. 55 del Codice antimafia stabilisce, infatti, che, una volta disposto il sequestro, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali e che quelle già pendenti rimangano sospese.
In altri termini, in presenza di un sequestro preventivo, successivo all’iscrizione ipotecaria, il creditore ipotecario non poteva proseguire le azioni esecutive legittimamente intraprese a tutela del proprio credito nel processo civile, ma doveva necessariamente far valere le proprie ragioni di credito in sede penale nel rispetto della disciplina dettata dal Codice antimafia, divenuta applicabile in forza dell’espresso rinvio contenuto nell’art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p..
A ciò si aggiunga che, ai sensi degli artt. 52 e 53 del medesimo codice il creditore non doveva limitarsi a dimostrare l’esistenza e l’anteriorità del proprio credito, ma era chiamato a provare:
- la propria buona fede;
- l’inconsapevole affidamento;
- la non strumentalità del credito rispetto all’attività illecita del debitore.
Ciò significava dover dimostrare, spesso a distanza di molti anni dall’erogazione, la correttezza dell’attività istruttoria svolta dalla banca, la verifica del merito creditizio, la congruità delle valutazioni effettuate e l’estraneità rispetto alle condotte penalmente rilevanti del debitore.
Con la sentenza n. 126/2026, la Corte Costituzionale, come richiamato in premessa, ha accolto le censure sollevate dalla Corte di Cassazione, dichiarando l’illegittimità costituzionale della disciplina nella parte in cui estendeva ai sequestri preventivi finalizzati alla confisca il sistema di tutela dei terzi previsto dal Codice Antimafia.
Particolarmente significativo appare il passaggio in cui la corte ha evidenziato che “Non può esigersi ordinariamente che gli accertamenti del creditore vadano oltre la sfera degli indici patrimoniali, e che si estendano a un profilo, quello della capacità a delinquere del debitore”
La conseguenza della declaratoria di incostituzionalità è quella di sottrarre tali fattispecie alla disciplina speciale del Codice Antimafia e di ricondurle alla regola ordinaria fondata sull’anteriorità delle formalità pubblicitarie.
La sentenza in esame, dunque, rappresenta un importante ritorno ai principi tradizionali del sistema delle garanzie reali.
Infatti, pur senza mettere in discussione la legittimità degli strumenti di contrasto patrimoniale previsti dall’ordinamento penale, la Consulta ha ribadito che il creditore estraneo al reato non può essere gravato di oneri incompatibili con il normale affidamento che caratterizza i rapporti economici e creditizi.
Con tale pronuncia viene così riportato al centro del sistema la funzione dei pubblici registri, il valore dell’affidamento e la certezza delle formalità pubblicitarie, segnando un importante punto di equilibrio tra esigenze di repressione penale e tutela dei diritti dei terzi in buona fede.
Avv. Alessandro Patrizi
Senior Associate
MFLaw Roma
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