Crisi di impresa & Restructuring

Sovraindebitamento: alla Corte Costituzionale l’assorbimento dell’ordinanza di assegnazione nel piano del consumatore

1. Introduzione
Con ordinanza del 30 marzo 2021, emessa nell’ambito di un’udienza di assegnazione relativa ad un procedimento di espropriazione di crediti presso terzi, il Tribunale civile di Livorno ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione relativa alla compatibilità del piano del consumatore1 – così come previsto dalla nuova disciplina introdotta con la Legge n. 176/20202 – con un precedente provvedimento di assegnazione di quota parte dello stipendio, emesso all’esito di una procedura esecutiva promossa nei confronti del debitore che, successivamente, ha proposto il piano.
Il provvedimento solleva una questione di particolare importanza in relazione al presupposto della falcidiabilità del credito, previsto dal piano del consumatore.
In particolare, occorre stabilire se, nel contesto, debba darsi prevalenza al principio della par condicio creditorum, ovvero a quello dell’intangibilità dei diritti acquisiti dai terzi.
Spesso, infatti, l’attivo messo a disposizione dei creditori consiste, in tutto o in parte, in una quota dello stipendio o della pensione del soggetto sovraindebitato, che può risultare già gravata da precedenti pattuizioni e/o provvedimenti giudiziali a favore di pregressi creditori.
Da ciò consegue che, in tale ipotesi, la possibilità di disporre solamente di una parte dello stipendio o della pensione e non del suo completo ammontare, possa pregiudicare in misura cospicua la quota di reddito destinabile agli altri creditori, in particolar modo quelli che vantano diritti di prelazione.
Non è la prima occasione in cui il testo della legge n. 3/2012 dà luogo a incertezze interpretative, ricordandosi il significativo precedente (trattato anche da questo Studio) della questione inerente all’ammissibilità, alla procedura, di eventuali domande “tardive”, risolta dalla giurisprudenza di settore in senso favorevole sul presupposto della mancanza formale, nell’impianto della norma, di uno specifico divieto3.

 

2. Rapporto tra cessione del quinto e procedura di sovraindebitamento
Con l’accesso alla procedura di sovraindebitamento, ai sensi della Legge n. 3/2012, tutti i pagamenti in favore del cessionario devono essere interrotti, venendo meno altrimenti il divieto di pagamento dei creditori anteriori e, così, il principio di par condicio creditorum. Tutte le precedenti obbligazioni sono infatti travolte dalla procedura e ricondotte al suo interno: in tal modo sarà possibile dare soddisfazione a tutti i creditori in base alla graduazione delle rispettive cause di prelazione.
Ciò è confermato anche da una diffusa giurisprudenza a livello nazionale4, tra cui si segnala la pronuncia del Tribunale di Pistoia, secondo il quale “È la legge stessa, quindi, che consente al giudice di non tener conto di tali accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra debitore e creditore, atteso che, verosimilmente, se gli stessi fossero vincolanti, potrebbero impedire l’accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri”5 .
Dello stesso orientamento anche i Tribunali di Grosseto e Firenze , nonché quello di Siracusa, secondo il quale “[…] la situazione del creditore cessionario del quinto non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca. Indi nulla osta alla riduzione proporzionale della percentuale di soddisfazione del creditore chirografario7.
In questo senso, la cessione del quinto può essere intesa come una mera modalità di riscossione del credito di cui il cessionario beneficia, senza determinare un trasferimento della titolarità del credito stesso, che resta invece al cedente ed è pertanto aggredibile dagli altri creditori8.
Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza non è risultata sempre unita e concorde9.

Parallelamente, la questione è stata definita anche dal legislatore con la già citata Legge n. 176/2020, la quale ha introdotto il nuovo comma 1-bis dell’art. 8, Legge n. 3/2012, stando al quale “la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo”.

Dalla lettera dell’articolo in questione emerge chiaramente la volontà del legislatore di definire con esattezza la portata e i confini del piano del consumatore; nulla ha però disposto per i provvedimenti giudiziali che abbiano già disposto l’assegnazione di quote di pensioni o stipendi, nei limiti di legge, in favore di terzi.

Proprio per tale ragione, il Tribunale di Livorno ha investito la Corte Costituzionale della questione di legittimità, ritenendo contrario a ragionevolezza, limitare la possibilità di  ristrutturare (e  falcidiare) i soli debiti contratti con cessione del quinto dello stipendio, escludendo invece quelli per cui sia stata emessa ordinanza di assegnazione (in assenza di uno specifico richiamo di tale fattispecie all’interno della Legge n. 3 del 2012), pur essendo del tutto analogo il meccanismo di  soddisfacimento del credito.

 

3. Rapporto tra esecuzione e procedura di sovraindebitamento.

Di segno opposto rispetto al principio sopra richiamato, appare la giurisprudenza di merito relativamente al rapporto tra procedura di sovraindebitamento e assegnazione del quinto derivante da una procedura esecutiva. In tal senso, va segnalata – tra le più recenti – la pronuncia del Tribunale di Mantova, Ufficio Fallimenti, che con il provvedimento del 20 aprile 202110 affronta il tema dei rapporti tra la procedura esecutiva e il successivo avvio di una procedura di composizione di crisi da sovraindebitamento. In particolare, il Tribunale di Mantova ha ritenuto che il ricorso alla procedura di sovraindebitamento non permette di sospendere l’operatività del pignoramento presso terzi (nel caso di specie, eseguito tramite trattenute periodiche sullo stipendio dal datore di lavoro, terzo pignorato) poiché:
a) La procedura di pignoramento presso terzi era già conclusa al momento del ricorso e, pertanto, non era da considerarsi suscettibile di sospensione;
b) I pagamenti effettuati dal terzo pignorato in pendenza della procedura concorsuale e in esecuzione di un’ordinanza di assegnazione anteriore ad essa devono essere considerati legittimi ed efficaci, non operando per essi il divieto di pagamenti successivi ex art. 44 L. Fall (relativo all’inefficacia degli atti e dei pagamenti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, o ricevuti a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento)11.
La pronuncia, dunque, si colloca in favore del creditore pignorante pregresso, il quale, nel caso deciso, ha continuato a beneficiare dell’assegnazione del credito retributivo, in deroga al principio della par condicio creditorum.

 

4. Conclusioni

Tenuto conto della rilevanza della tematica e della difficoltà di individuare in maniera univoca l’estensione applicativa delle procedure di sovraindebitamento, sarà senz’altro decisivo l’intervento della Corte Costituzionale per dar vita ad un orientamento comune e condiviso.
Verosimilmente, la valutazione della Consulta graviterà intorno alla possibilità di estendere, o escludere, il disposto dell’art. 44 l.f. al piano del consumatore.
Difatti, un’interpretazione estensiva della norma parrebbe più opportuna nell’ottica di garantire il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento: il diritto alla par condicio creditorum, da un lato; il correlato diritto alla riabilitazione operosa erga omnes per il debitore, dall’altro. Non va dimenticato, infatti, che la ratio sottesa alle procedure di sovraindebitamento, oltre a far fronte all’esigenza concreta di tutela del creditore attraverso l’adempimento dell’obbligazione, è anche quella di consentire una riabilitazione del debitore, permettendo che quest’ultimo possa essere reintegrato nel tessuto economico-sociale; è proprio per tale ragione che l’ordinamento verrebbe a prevedere la possibilità di adempiere all’obbligazione anche in misura ridotta o con modalità diverse rispetto agli accordi o ai provvedimenti giudiziali già in essere..
In alternativa e nell’ottica di un approccio maggiormente formalistico, alla luce del principio di legalità, la Corte potrebbe anche propendere per una diversa soluzione, escludendo un’interpretazione di tipo estensivo del richiamato art. 44 l.f., in considerazione del fatto che come legge speciale, e norma eccezionale, non risulta suscettibile di interpretazione analogica in assenza di un’espressa previsione di legge, come nel caso in esame.
In via generale, considerando che i creditori ricorrono alla procedura esecutiva per l’attuazione dei propri diritti riconosciuti in appositi titoli esecutivi, l’ordinanza di assegnazione resa al termine della procedura esecutiva assolve il suo obiettivo costituendo ex novo una condizione di equilibrio delle posizioni giuridiche soggettive delle parti. Emessa l’ordinanza, la procedura si esaurisce12.
Pertanto, la successiva apertura della procedura fallimentare dovrà attingere dall’assetto di interessi precostituito dal provvedimento giudiziale, senza determinare la reviviscenza della situazione giuridica soggettiva precedente ad esso.
Da tale prospettiva (quale?? Ritengo dalla prospettiva della ratio della norma sul sovraindebitamento), potrebbe ritenersi condivisibile, alla luce del principio di uguaglianza, una lettura estensiva del disposto del comma 1-bis dell’art. 8 Legge n. 3/2012 e dell’art. 44, l.f., nonostante l’assenza di un esplicito riferimento alla procedura esecutiva anteriormente definita.
Alla luce di tale complesso di valutazioni, la pronuncia della Consulta, oltre che decretare se – ed in che modo – i diritti vantati dai creditori prelazionari debbano o meno considerarsi prevalenti rispetto a quelli cristallizzati dai provvedimenti anteriori di assegnazione, finirà per interessare l’intero impianto della tutela creditizia, individuando un corretto bilanciamento tra le diverse esigenze di tutela dell’individuo e la validità, rispetto a queste ultime, dei provvedimenti giudiziali.

 

Dott. Alessio D’Ascenzo
MFLaw – Mannocchi & Fioretti
Studio Legale Associato

Sede di Roma

 


Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di MFLaw e dei lettori del Magazine di MFLaw. È proprietà di MFLaw e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.

[1] Disciplinato oggi dal d.lgs. 14/2019, che sostituisce il “piano di ristrutturazione dei debiti” di cui agli artt. 67-73 della Legge n. 3/2012 (c.d. Legge sul Sovraindebitamento).
[2] Con la quale sono state introdotte rilevanti modifiche alla Legge n. 3/2012, dettate dalla necessità di posticipare l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCI), in larga parte a causa della contingente situazione pandemica che sta attraversando il Paese.
[3] Cfr. Trib. Udine, Sez. 2, Pres. Dott. F. Venier, ordinanza collegiale del 29 giugno 2020
[4] Tribunale di Pistoia, provvedimento del 27 dicembre 2013 (Dott.ssa Selvarolo).
[5] Tribunale di Pistoia, provvedimento del 27 dicembre 2013 (Dott.ssa Selvarolo).
[6] Tribunale di Grosseto, provvedimenti del 9 maggio 2017 e dell’11 novembre 2019; Tribunale di Firenze, provvedimento del 19 maggio 2017 (Est. Dott.ssa Selvarolo) e 3 luglio 2018 (Est. Dott.ssa Governatori).
[7] Tribunale di Siracusa, provvedimento del 17 giugno 2016 (Dott. Perna)
[8] Cfr., sul punto, L. BANDINELLI, “La cessione del quinto nelle procedure di sovraindebitamento e la “nuova” Legge 3/2012” (https://studiofazzini.it/ricerche/la-cessione-del-quinto-nelle-procedure-di-sovraindebitamento-e-la-nuova-legge-3-2012/).
[9] Cfr. Tribunale di Mantova, provvedimento del 20 aprile 2021 – di cui al seguente punto 3 – che cita “la procedura esecutiva di espropriazione di crediti presso terzi ha la funzione di soddisfare il creditore non già – come accade nelle altre forme dell’esecuzione forzata – attribuendogli il ricavato di una vendita forzata od assegnandogli una res determinata, ma trasferendo al creditore procedente la titolarità del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo, trasferimento che avviene per effetto dell’ordinanza prevista dall’art. 553 c.p.c., e consiste in un mutamento del soggetto attivo dell’obbligazione dovuta dal terzo pignorato sicché se scopo dell’espropriazione di somme di denaro è quello di trasferire un credito dal debitor debitoris al creditore procedente e se l’ordinanza di assegnazione realizza questo trasferimento, ne consegue che, con la pronuncia di quella ordinanza, la procedura esecutiva ha raggiunto il suo scopo ed è da quel momento conclusa e definita (cfr., ex multis, Cass. 5-6-2020 n. 10820; Cass. 26-2-2019 n. 5489; Cass. 25-5-2017 n. 13163)”;
[10]  Giudice Estensore Dott. Mauro P. Bernardi, reperibile su ilcaso.it, Sez. Giurisprudenza, 25234 – pubb. 04/05/2021.
[11] In tal senso “è legittimo – salvo non ricorra l’ipotesi di frode di cui all’art. 173 l.f. – il pagamento effettuato dal debitor debitoris in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 533 c.p.c. sia anch’essa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato successivamente ad essa (cfr. Cass. 15-2-2021 n. 3850)”.
[12] Cfr. Cass. Sez. III, n. 10820/2020, http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23751.pdf 

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