Recupero crediti e procedure esecutive

Sui limiti del diritto di occupazione dell’immobile pignorato ex art. 560 cpc (come novellato ex art. 18 quater, L. 8/2020, di conversione del Dl. 162/2019)

Commento all’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Tivoli del 23 marzo 2021

 

1. Premessa

L’ordinanza del Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, del 23 marzo 2021 esemplifica una delle possibili ricostruzioni e soluzioni applicative alle criticità interpretative sollevate dalla recente riscrittura dell’art. 560 c.p.c..

La modifica più evidente riguarda la condizione del debitore che abiti il bene sottoposto a pignoramento (con il suo nucleo familiare) e che, salvo il caso di violazioni di disposizioni di legge o di obblighi di collaborazione, potrà continuare ad occupare la propria abitazione fino al decreto di trasferimento.

Con la pronuncia in commento, il Tribunale ha escluso l’estensione ai familiari del debitore esecutato del beneficio concesso a quest’ultimo dall’art. 560, co. 6, c.p.c., sul rilievo che l’immobile era occupato unicamente dai genitori dal debitore e non anche dallo stesso1.

 

2. Il caso esaminato nell’ordinanza del Tribunale di Tivoli.

Nell’ambito di un’esecuzione individuale promossa in danno di una persona fisica, in cui il Giudice ha disposto la liberazione dell’immobile pignorato, il debitore si è opposto – dapprima con ricorso ex art. 617 c.p.c., rigettato, e successivamente con il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che ha dato luogo all’ordinanza in esame.

Tra le varie eccezioni mosse, il reclamante ha addotto l’omessa applicazione dell’art. 560, co. 8, c.p.c. (come modificato dall’art. 18 quater della L. 8/2020 di conversione del Dl. 162/2019), rappresentando che l’immobile risultava occupato dai suoi anziani genitori.

Con l’ordine di liberazione il Giudice dell’Esecuzione, a rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi formulata, ha rilevato che il debitore non godeva più del possesso del bene pignorato – poiché residente altrove – e che l’immobile risultava occupato da terzi soggetti senza titolo, quali, appunto, i genitori dell’esecutato.

Il medesimo esito ha avuto anche il successivo reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., conclusosi con l’ordinanza di rigetto in commento, con cui il Collegio ha ritenuto non estensibile ai familiari dell’esecutato il beneficio previsto ex art. 560, co. 6, c.p.c., laddove l’immobile non risulti occupato anche da quest’ultimo. 

 

3. Il quadro normativo

L’art. 560 c.p.c2. disciplina le modalità di custodia del bene sottoposto ad esecuzione forzata, al fine di permetterne il regolare esercizio. La norma originaria è stata integralmente riscritta dal legislatore prima con l’art. 43 del Dl. 135/2018 – convertito in L. 12/2019 – e poi con l’art. 18 quater4 della L. 8/2020 di conversione del Dl. 162/2019.

La prima novella ha apportato modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata promossa nei confronti di debitori esecutati titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione ed ha introdotto – per quel che rileva in questa sede – il diritto del debitore e dei suoi familiari conviventi di abitare l’immobile pignorato fino alla conclusione del procedimento di espropriazione immobiliare con il decreto di trasferimento (art. 560, co. 4, c.p.c.)5.
Tale diritto, in sede di conversione in legge, è stato indistintamente riconosciuto a tutti i debitori, a prescindere dalla loro eventuale condizione di creditori di pubbliche amministrazioni6.
L’art. 4 del D.L. 135/2018 (che limitava la portata delle novità introdotte alle sole procedure esecutive avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 13 febbraio 2019) è stato successivamente modificato dal secondo comma dell’art. 18 quater della L. 8/2020 – di conversione del Dl. 162/2019 – che ha eliminato tale limitazione estendendo, diversamente, le previsioni dell’art. 560 c.p.c. anche alle procedure già pendenti al 13.02.2019 con l’unica condizione che nelle stesse “non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene”.

3.1 Il “possesso” secondo il legislatore e la ratio della norma.

A seguito dei due interventi normativi citati, l’art. 560 c.p.c. nella sua disposizione attuale tenta di regolare in maniera equilibrata la custodia del bene e il diritto concesso al debitore esecutato di abitare l’immobile pignorato sino all’emissione del decreto di trasferimento7.
Dalla semplice lettura della norma, si evince che la condizione necessaria da parte del debitore per poter godere del previsto beneficio, risieda proprio nell’esercizio del possesso del bene (con l’unica eccezione dell’eventuale locazione del bene autorizzata dal Giudice dell’esecuzione8).
Ne deriva che, a norma del novellato art. 560 c.p.c.9, il debitore può continuare a godere del bene pignorato abitandolo, da solo o con la sua famiglia, sino al decreto di trasferimento, e per farlo deve necessariamente:
i) abitare l’immobile personalmente;
ii) conservarlo tutelandone l’integrità;
iii) consentire la visita dell’immobile, quando previsto10.

 

4 Conclusioni.

Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, emerge chiaramente lo scopo dell’intervento legislativo, che è quello di concedere un beneficio di tale portata unicamente al debitore che occupi l’immobile ed eventualmente esteso anche ai suoi familiari conviventi.

Le condivisibili ragioni del Collegio che ha emesso l’ordinanza in commento, nascono evidentemente dalla considerazione che l’occupazione del bene da parte del debitore esecutato è condizione essenziale per l’applicazione del beneficio di legge anche ai suoi familiari, considerando la “e” di congiunzione, significativamente riportata nella norma, determinante e destinata proprio a sottolineare la necessità del possesso del bene da parte del debitore, o da parte del debitore e dei propri familiari.

La pronuncia del Collegio riveste quindi il pregio di interpretare correttamente la norma applicata e al contempo di prevenire facili condotte strumentali da parte dei soggetti esecutati, volte al rallentamento della procedura.

Il legislatore si sta sempre più rendendo attento a trovare soluzioni pratiche ai problemi delle procedure esecutive (tanto a tutela dei creditori che dei soggetti esecutati) ricercando, al contempo, le soluzioni più efficaci in termini pratici di rapporto costi/benefici e di maggior garanzia dei diritti in gioco, verso una sempre maggiore semplificazione delle procedure e degli incombenti.

 

Avv. Gabriella Musa
MFLaw – Mannocchi & Fioretti
Studio Legale Associato

Sede di Roma


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[1] Si legge sul punto nell’ordinanza in commento: “Non trova applicazione nel caso in esame l’art. 560 c.p.c., nel testo novellato, come modificato dall’art. 18 quater della L. 8/2020 di conversione del Dl 162/2019 (cd milleproroghe), ove al comma 8 è previsto che “Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’articolo 586”. Invero la disposizione postula l’occupazione dell’immobile da parte del debitore o da parte di questi e del suo nucleo familiare”.
[2] Art. 560 c.p.c. che testualmente recita: “Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593.
Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l’integrità.
Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.
Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti.
Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell’ordinanza di cui all’articolo 569.
Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell’immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l’intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell’intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l’intimazione gli è notificata dal custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma. (in corsivo grassetto quanto aggiunto dall’art. 18 quater della L. 8/2020).
Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell’esecuzione.
Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’articolo 586”.
[3] Che così recita: “l’articolo 560 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 560 (Modo della custodia). – Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593. Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano tutelino l’integrità. Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma. Il debitore deve consentire, in accordo con il custode che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti. Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell’ordinanza di cui all’articolo 569. Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell’immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell’esecuzione. Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’articolo 586»”.
[4] Che così recita: “All’articolo 560, sesto comma, del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l’intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell’intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l’intimazione gli è notificata dal custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma».
In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
[5] Il successivo comma 6 stabilisce tempistiche e modalità del successivo rilascio: “Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’art. 586, 2° co., decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità sopra descritte”.
[6] Come invece disposto dal testo del decreto-legge apportante modifiche al codice specificamente per la categoria dei creditori della P.A. sottoposti ad esecuzione forzata. Nella relazione illustrativa del Dl. 135/2018 (pag. 52) si legge che: “La rubrica dell’articolo 4 fa riferimento alle modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione; tuttavia, in seguito alla modifica approvata dal Senato (che ha sostituito il comma 2), l’articolo in oggetto non contiene alcuna disposizione specifica relativa ai creditori della p.a.”.
[7] Sul rapporto del debitore con il proprio diritto/dovere: “Sin dal pignoramento cambia il rapporto tra il debitore ed il bene sottoposto ad esecuzione poiché, dal possesso privatistico che questi esercitava quale proprietario, si passa all’esercizio del possesso nella posizione di incaricato di un pubblico ufficio e ciò comporta una riduzione delle facoltà scaturenti dall’esercizio del diritto di cui è titolare il debitore pignorato (…). Sin dalla imposizione del vincolo pignoratizio, l’esecutato è soggetto agli obblighi di conservazione ed amministrazione che gravano sul custode, ma allo stesso tempo subisce molteplici divieti, primo fra tutti quello di disporre del cespite mediante atti di alienazione ovvero di concederne il godimento a terzi” (A. Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, 2015, Cedam).
[8] Ex art. 560, comma 7, c.p.c. La norma, pur conferendo al Giudice ampio potere discrezionale nell’esercizio di tale potere, sembrerebbe evidenziare che tale autorizzazione alla concessione in godimento dell’immobile pignorato sarà data solo se effettivamente (i) non diventi in alcun modo un pregiudizio per i creditori – pignorante e intervenuti – nell’esecuzione, e (ii) non venga pregiudicata l’utile vendita.
[9] Commi 2, 4 e 5.
[10] Secondo le espresse modalità individuate dal Giudice (art. 569 c.p.c.) in sede di autorizzazione alla vendita dell’immobile.

 

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