Recupero crediti e procedure esecutive
Sui limiti dell’azione revocatoria nell’alienazione al sub-acquirente ex art. 2901 4 CO. C.C.
Tribunale di Vicenza, 23 Settembre 2019. Est. Eloisa Pesenti
La sentenza n.1926/2019 emessa dal Tribunale di Vicenza pone l’accento sulla questione relativa agli effetti dell’azione revocatoria in caso di successiva alienazione del bene, a titolo oneroso, ad un terzo sub-acquirente di buona fede.
Il Tribunale, nel caso di specie, ha condannato il debitore “a risarcire il danno cagionato ai creditori sottraendo il bene alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., mediante il pagamento del valore dell’immobile, pari a euro 90.000,00 oltre rivalutazione e interessi legali dal 7.5.2013. Per costante giurisprudenza, infatti “L’accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., proposta dal creditore nei confronti del terzo acquirente di un bene dal suo debitore in forza di un atto di disposizione assoggettabile a revocatoria, presuppone:
1) che l’atto dispositivo del patrimonio del debitore sia revocabile ai sensi dell’art. 2901 c.c.;
2) che, dopo la sua stipulazione, il terzo abbia compiuto atti elusivi, in modo totale o parziale, della garanzia patrimoniale;
3) che il fatto del terzo sia connotato da un’originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore (“consilium fraudis”) ovvero da una posizione di illiceità autonoma;
4) che sussista in concreto un “eventus damni” causato dal fatto illecito del terzo”.
Sui requisiti – il quadro normativo
La pronuncia in commento si staglia quindi in quel filone giurisprudenziale, avallato anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4721 del 19 febbraio 2019), il quale ritiene che l’azione revocatoria possa spiegare i propri effetti anche nei confronti del sub-acquirente solamente al ricorrere di determinati requisiti, i quali, almeno nella sostanza, ricalcano quelli previsti dallo stesso art. 2901 c.c.. In particolare, la predetta norma stabilisce espressamente che: “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione […]”.
Ad ulteriore specificazione della condotta dei sub-acquirenti, idonea a rendere la revocatoria pienamente efficace nei loro confronti, la giurisprudenza evidenzia che, oltre ai requisiti indicati dall’art. 2901 c.c., è necessario non solo che il fatto del terzo sia caratterizzato da una posizione di illiceità quantomeno concorrente con quella del debitore principale ma anche che si verifichi effettivamente un “eventus damni“, causato da quello stesso fatto illecito posto in essere dal terzo sub-acquirente.
Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Vicenza
Nel caso oggetto della pronuncia in commento, l’attrice in revocatoria ha chiesto di dichiarare la simulazione assoluta e/o la revoca ex art. 2901 c.c. degli atti di disposizione per mezzo dei quali il debitore aveva sottratto le garanzie patrimoniali del credito, spogliandosi del suo intero patrimonio immobiliare mediante donazioni nei confronti dei figli.
Questi ultimi, una volta accettato formalmente le predette donazioni, avevano stipulato con un terzo sub-acquirente alcuni contratti preliminari di vendita degli immobili ricevuti in forza del primo atto di disposizione posto in essere dal debitore principale.
Per tale ragione la creditrice, attrice in revocatoria, assumendo che quest’ultima compravendita fosse in realtà meramente fittizia, agiva anche per sentire condannare i convenuti sia al risarcimento dei danni cagionati con gli atti distrattivi dei beni immobili oggetto di donazione paterna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 c.c., sia alla restituzione del corrispettivo ricevuto dai sub-acquirenti.
I terzi sub-acquirenti si costituivano in giudizio affermando che l’acquisto dell’immobile non era frutto di una simulazione ma era da considerarsi del tutto reale, poiché avvenuto tramite una agenzia immobiliare al prezzo di mercato, e senza che vi fossero trascrizioni pregiudizievoli; essi erano pertanto totalmente inconsapevoli di nuocere alle ragioni dei creditori degli alienanti.
Si è già evidenziato che l’azione revocatoria non spiega i propri effetti nei confronti del terzo sub- acquirente solamente se egli è in buona fede.
Per tale motivo, il Giudice, nel corso del giudizio, ha ritenuto opportuno espletare una CTU che procedesse ad individuare degli “indici” univoci di buona fede in capo ai terzi acquirenti e ad accertare che non vi fossero ulteriori elementi per ipotizzare che questi ultimi potessero essere a conoscenza “del pregiudizio che con tale acquisto andavano a cagionare ai creditori del dante causa della loro immediata dante causa” (cfr. sentenza in commento).
Il Consulente tecnico concludeva ritenendo non già fittizia, ma reale la compravendita intercorsa tra le parti, poiché:
• l’acquisto era avvenuto ad un giusto prezzo, prendendo in considerazione i prezzi medi del mercato immobiliare di riferimento;
• i terzi sub – acquirenti, per procedere al pagamento dell’immobile, avevano venduto la loro precedente abitazione;
• non vi è stata immediata trascrizione dell’atto, come comunemente avviene nel caso in cui i sub-acquirenti sono consapevoli della frode ai creditori.
Il Giudice ha pertanto ritenuto che tali “indici” potessero comprovare la buona fede dei terzi acquirenti, con conseguente impossibilità di estendere agli stessi la revocatoria ex art. 2901 c.c..
Per quanto concerne il primo acquirente, immediato dante causa del terzo (in questo caso, la figlia), il Tribunale ha precisato che la stessa aveva concorso specificatamente a pregiudicare le ragioni dei creditori, essendo totalmente a conoscenza della situazione patrimoniale del genitore (c.d. “consilium fraudis”). Per tale ragione secondo il Giudice, che come già evidenziato segue l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, i sub – acquirenti sono da considerare “acquirenti di buona fede mentre la loro dante causa […] va condannata a risarcire il danno cagionato ai creditori sottraendo il bene alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., mediante il pagamento del valore dell’immobile, pari a euro 90.000,00 oltre rivalutazione e interessi legali […]” (cfr. sentenza in commento).
Conclusioni
In materia di azione revocatoria, di regola, l’inefficacia dell’atto stipulato tra debitore ed acquirente al fine di pregiudicare le ragioni dei creditori estende automaticamente i suoi effetti solo al terzo sub-acquirente che abbia acquistato a titolo gratuito.
Diversamente, nel caso in cui venga provata in giudizio la buona fede dei terzi e l’acquisto sia avvenuto a titolo oneroso, l’atto posto in essere in frode ai creditori non pregiudicherà, ai sensi dell’art. 2901 c.c., in alcun modo i diritti acquisiti dal sub-acquirente.
In quest’ultimo caso, poiché il creditore non può essere comunque privato della garanzia offerta dal patrimonio del debitore, resta in ogni caso fermo il diritto riconosciuto in capo allo stesso di chiedere la restituzione del corrispettivo ricevuto dal primo acquirente in virtù dell’atto di compravendita stipulato con il terzo sub-acquirente.
Avv. Irene Tomassi
MFLaw – Mannocchi &Fioretti
Studio Legale Associato
Sede di Roma