Recupero crediti e procedure esecutive

Sul trattamento della cessione del quinto nelle procedure da sovraindebitamento

1. Premessa

Il contratto di cessione del quinto è un prestito personale destinato a lavoratori dipendenti o pensionati che si impegnano a rimborsare ratealmente la somma erogata dalla finanziaria mediante cessione pro solvendo di una quota fissa pari ad un quinto dello stipendio o della pensione.

È una fattispecie negoziale atipica poiché il contratto di prestito è funzionalmente collegato alla cessione di un credito che ne garantisce la restituzione: il datore di lavoro o l’ente previdenziale trattengono direttamente un quinto dello stipendio o della pensione del dipendente/pensionato e la versano all’Istituto concedente il prestito.

Grazie alla facilità di accesso al credito per il richiedente da un lato e alla “garanzia” di rimborso per la finanziaria dall’altro, tale forma di finanziamento è una delle più comuni forme di prestito utilizzate dai consumatori.

Di interesse è l’impatto che la Legge 3/2012, anche nota come Legge sul Sovraindebitamento, ha su tale tipo di crediti.

Come noto, con la citata Legge è stata introdotta nel sistema italiano la possibilità, per il consumatore in crisi di liquidità, di porre rimedio alla situazione di sovra-indebitamento ricorrendo alle procedure di composizione della crisi.

Ogni procedura ha peculiarità differenti riguardo sia alle modalità (e tempistiche) processuali che alla rideterminazione e ristrutturazione dei rapporti obbligatori del sovraindebitato[1] ma tutte sono accomunate dalla loro natura concorsuale.

2. Il quadro normativo e l’interpretazione giurisprudenziale.

Sino alle recenti modifiche legislative, la questione dell’opponibilità della cessione del quinto della pensione o dello stipendio era assai dibattuta in giurisprudenza poiché, quasi sempre, le relative somme erano determinanti per la fattibilità del piano proposto.

Nel silenzio della Legge 3/2012 si erano create diverse interpretazioni giurisprudenziali che muovevano tutte dalla circostanza che il credito oggetto di cessione del quinto è considerato un credito cd. futuro poichè, al momento dell’accesso al credito si configura l’obbligazione restitutoria del contraente (cedente) ma non anche l’effettivo trasferimento del credito dal datore di lavoro/ente previdenziale (ceduto) alla finanziaria (cessionario) che si verifica concretamente solo nel momento in cui il credito viene ad esistenza (mese per mese) [2].

L’intervento legislativo del 2020[3] ha tentato di chiarire la questione con il nuovo art. 8[4] che disciplina il contenuto dell’accordo o del piano del consumatore. Il comma 1 bis[5] sancisce che “la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno”.

Tale disposizione, indicando espressamente il piano del consumatore, a una prima lettura, sembrava non essere estesa anche alle altre procedure da sovraindebitamento.

La giurisprudenza formatasi sul punto, facendo leva anche sul fatto che nessuna tutela particolare è stata attribuita dal Legislatore al cessionario del quinto dello stipendio (la finanziaria), ha ritenuto che la falcidiabilità di tale credito sancita dall’art. 8 deve applicarsi a tutte le procedure da sovraindebitamento[6].

Alla base di tale orientamento vi è il riconoscimento della natura concorsuale delle procedure da sovraindebitamento cui deve applicarsi, per analogia, la normativa sulle procedure concorsuali maggiori: proprio lo scopo di dette procedure, mirando a sanare l’intera posizione debitoria del sovraindebitato, le rende assoggettabili alle norme previste dalla legge fallimentare a garanzia della par condicio creditorum.

Va altresì detto che nelle procedure da sovraindebitamento il decreto di apertura, da intendersi equiparato all’atto di pignoramento, ha l’effetto di sospendere le procedure esecutive pendenti e, in caso di omologa, di risolverle; l’art. 12 ter L. 3/2012 prevede che “dalla data dell’omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano”.

È evidente che non applicare il medesimo effetto anche alle cessioni del quinto significherebbe permettere ad un creditore avente un titolo sorto successivamente all’apertura della procedura di continuare a recuperare il proprio credito senza curarsi delle ragioni degli altri creditori, snaturando del tutto lo strumento posto a tutela del consumatore sovraindebitato.

Da ultimo, e (forse) definitivamente sulla questione, è intervenuto il Legislatore con il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che consente espressamene la falcidia e la ristrutturazione “dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4[7].

3. Conclusioni.

Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, dunque, i crediti derivanti da cessioni del quinto dello stipendio o della pensione non possono essere opposti a nessuna procedura da sovraindebitamento e devono, pertanto, ritenersi falcidiabili in favore della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto dal debitore in stato di sovraindebitamento.

Ciò in ragione del fatto che la procedura da sovraindebitamento ha l’effetto di sospendere eventuali procedure esecutive pendenti e “inibire” le azioni di recupero successive, pertanto, medesima sorte devono seguire le cessioni di crediti futuri a garanzia della restituzione di prestiti, quali appunto le cessioni del quinto.

 

 

Avv. Gabriella Musa

MFLaw – Mannocchi & Fioretti

Studio Legale Associato

Sede di Roma

 

Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di MFLaw e dei lettori del Magazine di MFLaw. È proprietà di MFLaw e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.

 

[1] Preliminarmente il soggetto indebitato deve rivolgersi ad un organismo di composizione della crisi che nomina il cd. Gestore della crisi che, appunto, supporta il debitore nella “scelta” della procedura cui ricorrere per meglio far fronte al proprio sovraindebitamento.

[2] In ragione della natura di tale fattispecie negoziale, benché la cessione si perfezioni con la sottoscrizione del contratto, la stessa esplica efficacia meramente obbligatoria tra le parti poiché il credito effettivamente ceduto matura in un momento successivo e dilazionato nel tempo.

Sebbene, a parere di chi scrive, sia corretto e condivisibile considerare il credito oggetto di cessione del quinto come “futuro” – soprattutto in ragione del rischio che il rapporto di lavoro o la prestazione previdenziale vengano meno  – lo stesso non può considerarsi un credito che sorge mensilmente: l’obbligo del ceduto a trattenere il quinto del credito (stipendio/pensione) vantato nei confronti del cedente nasce alla sottoscrizione del contratto e, di conseguenza, anche il diritto del cessionario alla restituzione si perfeziona nello stesso momento generando – seppure in maniera impropria – un diritto di prelazione o privilegio. Tanto più se si considera che la garanzia patrimoniale della restituzione tramite cessione del quinto è elemento essenziale del contratto in assenza del quale la finanziaria, probabilmente, non avrebbe concesso il prestito.

[3] Legge 18 dicembre 2020, n. 176: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

[4] Art. 8 che testualmente recita: “1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello sti-pendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo.

1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-quater. Quando l’accordo è proposto da un soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell’attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa se il debitore, alla data della presentazione della pro-posta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al paga-mento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L’organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

1-quinquies. L’organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del debitore, ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell’accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assi-curarne l’attuabilità.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d’impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati al con-trollo della Banca d’Italia. Le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell’albo tenuto presso il Ministero dell’interno possono desti-nare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento così come definito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali contributi è regolato all’interno della proposta di accordo o di piano del consumatore.

4. La proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”. 

[5] Comma introdotto dall’art. 4 ter della L. 176/2020 che ha apportato modifiche alla L. 3/2012.

[6] Ex multis, Tribunale di Genova con decreto ex art. 14 quinquies L. 3/2012 del 24.09.2021 nell’ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio; Tribunale di Firenze con decreto del 9.05.2017 nell’ambito di una procedura di accordo di composizione della crisi.

[7] Art. 67 che testualmente recita: “1. Il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.

2. La domanda è corredata dell’elenco:

a) di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;

b) della consistenza e della composizione del patrimonio;

c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCC.

5. È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. 

6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica”.

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