Crisi di impresa & Restructuring

Sulla prescrizione dei crediti ammessi al concordato preventivo

Commento all’ordinanza del Tribunale di Roma del 4 febbraio 2021

  1. Premessa 

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 4.02.2021, torna sulla spinosa questione della sospensione della prescrizione nel corso del concordato preventivo, specificando il dies a quo da cui far decorrere tale computo.

 

  1. Cenni in merito alla decorrenza della prescrizione nel concordato preventivo

Secondo quanto stabilito dall’art. 168 l. fall., dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo e fino al momento in cui il decreto di omologa diventa definitivo, è fatto divieto ai creditori con titoli o cause anteriori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, sotto pena di nullità, e per tali creditori i termini di decorrenza della prescrizione sono sospesi. 

Fuori dall’ipotesi in cui i creditori abbiano avviato azioni esecutive e cautelari non vi è alcuna sospensione dei termini prescrizionali nel corso della procedura[1].

E ciò per due ordini di ragioni: (i) nella procedura di concordato preventivo – a differenza di quella di fallimento nella quale, ai sensi dell’art. 94 l. fall., la presentazione della domanda di ammissione al passivo determina l’interruzione della prescrizione del credito sino alla chiusura della procedura – non vi è una verifica del passivo né tantomeno una domanda cui possano riconoscersi gli effetti di quella di cui all’art. 94 l. fall. e (ii) l’ammissione del debitore ad una procedura di concordato preventivo non costituisce un impedimento giuridico per il creditore a far valere il proprio diritto, non essendovi alcun ostacolo a formulare nei confronti della debitrice in concordato istanze, solleciti ed atti cautelativi di costituzione in mora.

Ne consegue che secondo la giurisprudenza sin qui prevalente la prescrizione continua a decorrere senza alcuna sospensione per tutta la vigenza della procedura di concordato per tutti i creditori che non abbiano avviato azioni antecedentemente, a meno che non si attivino mediante atti interruttivi.

Si è altresì precisato che per interrompere validamente la prescrizione l’atto interruttivo dovrà essere indirizzato alla società che si trova in concordato e non agli organi della procedura (Commissario e Liquidatori Giudiziali), le cui comunicazioni, anche se contenenti eventuali riconoscimenti di debito, non risultano avere – secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale[2] – alcun valore ai fini dell’interruzione della prescrizione. 

Ciò in virtù della circostanza che, con il concordato, il debitore subisce uno “spossessamento attenuato”, rimanendo titolare delle proprie posizioni giuridiche, mentre gli organi della procedura hanno la mera gestione del patrimonio dello stesso, e quindi, essendo soggetti estranei ai rapporti, non sono legittimati a ricevere efficacemente atti interruttivi della prescrizione provenienti dal creditore.

Il creditore di un imprenditore in concordato preventivo secondo questa ricostruzione è tenuto, pur non potendo agire per l’esecuzione del proprio diritto, ad interrompere la prescrizione mediante atti di diffida e messa in mora rivolti al debitore, pena la prescrizione del proprio diritto di credito. 

 

  1. Il caso in esame 

Il Tribunale di Roma con l’ordinanza in commento introduce un elemento di novità nell’impianto sin qui delineato e costantemente fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. Nello specifico, nel caso in esame, il legale di una società in concordato preventivo si è rivolto al Tribunale capitolino al fine di veder dichiarati prescritti, ex art. 2946 c.c., una serie di crediti verso la procedura, a seguito della decorrenza, senza atti interruttivi, del termine decennale di prescrizione, computando come dies a quo  la data di omologa del concordato.

Il Tribunale Capitolino ha rigettato in modo tranciante siffatta richiesta e, discostandosi dall’orientamento maggioritario, ha affermato che il termine di prescrizione deve considerarsi sospeso fino a che il credito vantato non venga inserito in un riparto, eseguito dai Liquidatori in ottemperanza al piano concordatario omologato.  

Giunge a questa conclusione sulla base di due ordini di ragioni.

La prima deriva dalla norma di cui all’art. 168 l. fall., che disciplina, come ricordato, il divieto a creditori con titoli o cause anteriori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo anche con riserva e fino al momento in cui il decreto di omologa diventa definitivo)

La seconda da quanto disposto dall’art. 184, comma 1, l. fall., secondo il quale una volta intervenuta l’omologazione, il concordato diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso di cui all’art. 161 l. fall., talché non è ammesso il pagamento dei debiti concorsuali al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema.

Più in particolare, una volta omologato il concordato, i creditori possono chiedere l’adempimento delle loro obbligazioni solo nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal decreto di omologa.

Il singolo creditore non potrebbe, difatti, chiedere un pagamento anticipato che non rispetti le regole della par condicio creditorum, né pretendere il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle ripartibili secondo le valutazioni adottate dagli organi della procedura.

Ne consegue che i crediti concorsuali divengono effettivamente esigibili solo nel momento e nella misura in cui i crediti vengono inseriti nei piani di riparto previsti dai Liquidatori.

Quanto precede, nel ragionamento del giudice capitolino, è diretta applicazione del principio stabilito dall’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, con la conseguenza che il termine per la riscossione dei crediti concorsuali non può farsi decorrere dal deposito del decreto di omologazione, bensì da quando il credito diventi  effettivamente esigibile, e cioè quando diviene esecutivo il progetto di ripartizione che ne preveda il pagamento, ovvero decorsi 15 giorni dalla comunicazione del progetto ai creditori, in applicazione analogica della normativa prevista per i riparti fallimentari.

Ne deriva che:

(i) nel caso in cui il concordato si concluda con un decreto di omologazione, i creditori possono richiedere l’adempimento delle loro obbligazioni solo nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal piano omologato, ed il termine di prescrizione sarà sospeso sino alla predisposizione, da parte dei Liquidatori, del piano di riparto relativo ai crediti vantati;

(ii) viceversa, se il concordato si conclude con un decreto di improcedibilità (per rinuncia alla domanda), con un decreto di inammissibilità (per mancanza di requisiti o mancata approvazione), con un decreto di revoca della precedente ammissione (ai sensi dell’art. 173 l. fall.) o con un decreto di rigetto della domanda di omologa, cui non faccia seguito altra procedura concorsuale (fallimento o amministrazione straordinaria), i creditori possono immediatamente richiedere il pagamento o agire in giudizio, anche in via cautelare, per il soddisfacimento coattivo dei loro diritti, decorrendo da tale momento il termine di prescrizione.

 

  1. Conclusioni.

L’ordinanza in esame esprime un principio innovativo che, qualora trovasse ulteriore seguito, segnerebbe una svolta epocale nel computo della prescrizione nell’ambito della procedura di concordato preventivo.

In altri termini, qualora prendesse piede l’orientamento secondo cui la prescrizione non decorre dall’omologa del concordato, bensì dagli atti dispositivi degli organi della procedura (i.e. i piani di riparto), che rendono effettivamente esigibile il credito concorsuale, i creditori non si troverebbero più esposti a vedersi negato il pagamento del proprio credito per intervenuta prescrizione ovvero (per i più zelanti) a dover inviare entro il decennio lettere di messa in mora di natura meramente formale e prive di qualsivoglia utilità pratica, atteso che in forza dell’art. 184, 1° comma, l.fall. nessun creditore concorsuale può richiedere un pagamento anticipato rispetto al riparto né tanto meno pretendere un pagamento di somme maggiori di quelle ripartibili.

Nell’attesa di vedere i prossimi sviluppi giurisprudenziali sul tema, appare, ad oggi, comunque prudenziale salvaguardarsi mediante l’invio di una PEC o una raccomandata al debitore per interrompere la prescrizione prima dello scadere dei 10 anni.

 

Avv. Giulia Orfei 

MFLaw – Mannocchi & Fioretti

Studio Legale Associato

Sede di Roma 

 

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[1] Cassazione civile, sez. I, 15 Novembre 2021, n. 34437. Pres. Acierno. Est. Fidanzia.

[2] In tal senso cfr. Cass., sez. I, 31 luglio 2019, n. 20642, per la quale “le lettere inviate dal liquidatore del concordato preventivo non implicano riconoscimento del credito e non hanno efficacia interruttiva della prescrizione” e Cass., sez. I, 20 novembre 2018, n. 29982, per la quale “Poiché nel concordato preventivo è il debitore a conservare la proprietà dei beni oggetto della procedura, è a lui, e non agli organi della procedura, che spetta il potere di riconoscere crediti e, di conseguenza, interromperne la prescrizione”.

 

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