Case Law Updates
Aggiornamento decretazione processo civile – conversione in legge d.l. 18/2020 (“Cura Italia”) del 24.04.2020 in attesa della pubblicazione in GU
Il decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) è stato convertito in legge il 24 aprile 2020 con alcune novità per il processo civile (art. 83, v. allegato, pag. 232).
Queste le principali novità introdotte in sede di conversione:
1) Ausiliari del giudice
La nuova formulazione dell’articolo 83 prevede che possano celebrarsi mediante videoconferenza anche le udienze civili in cui è presente il CTU (ipotesi prima riservata alla presenza dei soli difensori e delle parti).
Anche gli ausiliari del giudice potranno svolgere le operazioni peritali attraverso l’utilizzo di collegamenti da remoto.
2) Il processo telematico in Cassazione (art. 83, comma 11-bis)
E’ previsto l’utilizzo (facoltativo) del processo telematico dinanzi alla Corte di Cassazione: nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, ma solo fino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica.
N.B.: L’attivazione del servizio richiede un emanando provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Il contributo unificato e l’anticipazione forfettaria (artt. 14 e 30, DPR 30 maggio. 2002 n. 115) inerenti al deposito telematico degli atti di costituzione in Cassazione dovranno essere corrisposti telematicamente.
3) Deliberazioni collegiali in camera dì consiglio
Le deliberazioni collegiali in camera dì consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto fino al 30 giugno 2020
4) Mediazione e videoconferenza
Gli incontri di mediazione possono svolgersi in via telematica fino al 30 giugno 2020, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.
Anche per il periodo successivo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in videoconferenza (ex art. 3, co. 4, D. Lvo n. 28/2010). L’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, potrà dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione.
Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica sarà sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
5) Procura alle liti
Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico (cartaceo) trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine (scansione o fotografia), unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo strumenti di comunicazione elettronica (non specificati e quindi sarà possibile utilizzarne uno qualsiasi). In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.
6) Sospensione per 6 mesi delle procedure esecutive sulla prima casa (art. 54–ter).
Avv. Antonio Pepe
Associate MFLaw – Mannocchi & Fioretti
Studio Legale Associato
Sede di Roma