Beni culturali e libera circolazione delle opere: il Consiglio di Stato chiarisce gli obblighi della Pubblica Amministrazione
Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con decisione n. 795/2026 del 26 febbraio 2026 ha stabilito il principio di diritto secondo cui, ai sensi dell’art. 68, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), il diniego dell’attestato di libera circolazione comporta l’obbligatorio avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale, anche in pendenza di procedimento penale sull’autenticità dell’opera.
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In data 10 luglio 2023, la Società […] presentava al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, Ufficio Esportazione Oggetti di Antichità ed Arte di Verona, denuncia per il rilascio dell’Attestato di Libera Circolazione (ALC) ai sensi degli artt. 65, comma 3, e 68 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, relativamente ad opera d’arte di sua proprietà.
L’Ufficio interpellato non si determinava entro il termine di quaranta giorni, decorrente dalla presentazione dell’istanza, previsto dall’art. 68, comma 3, del D.lgs. n. 42/2004, onde con ricorso al TAR Veneto, la Società chiedeva accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla P.A., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 5, 7 e 8 L. n. 241/1990. art. 42 Cost., artt. 68,70 D.lgs. n. 42/2004.
Nelle more del giudizio, l’Ufficio Esportazioni dichiarava “l’istanza de qua … improcedibile”, stante l’avvenuto sequestro dell’opera nell’ambito di procedimento penale.
All’esito della udienza di discussione, con sentenza n. 1692/2024 il TAR Veneto respingeva il ricorso.
In sede del gravame interposto dalla Società, la statuizione di primo grado è stata parzialmente riformata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con decisione n. 795/2026 del 26 febbraio 2026.
Con la cennata decisione, il provvedimento del 27 novembre 2023 dell’Ufficio Esportazioni di Verona con cui l’istanza di ALC era stata dichiarata improcedibile, è stato espressamente qualificato come un diniego sostanziale, ivi affermandosi:
– che: “La declaratoria di improcedibilità si risolve pertanto, nella sua sostanza, in un provvedimento di diniego dell’attestato di libera circolazione” (cfr. cons. Stato, Sez VI, dec. 795/2026, cit., pag. 6-7);
– che ai sensi dell’art. 68, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004, il diniego dell’attestato di libera circolazione comporta l’obbligatorio avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale (cfr. Cons. Stato, sent. n. 795/2025, cit.: “Resta fermo che, ai sensi dell’art. 68, comma 6, del d.lgs. n. 42 del 2004, il diniego dell’attestato comporta normalmente l’obbligo per l’amministrazione di avviare il procedimento di dichiarazione di interesse culturale, volto all’accertamento definitivo della eventuale sussistenza dei presupposti per assoggettare il bene alla disciplina vincolistica, restando salva la possibilità per il privato di attivare i rimedi previsti dall’ordinamento in caso di inerzia dell’amministrazione sul definitivo accertamento della culturalità del bene”).
Con la citata sentenza, il Consiglio di Stato ha tenuto altresì a precisare che “il sequestro penale del bene […] non determina il venir meno dell’interesse alla decisione, trattandosi di misura temporanea […] A tale riguardo, deve evidenziarsi che la pendenza del procedimento penale … non determina alcuna pregiudizialità necessaria rispetto al procedimento amministrativo di dichiarazione dell’interesse culturale, né impone all’amministrazione di attendere l’esito definitivo del procedimento penale prima di esercitare le proprie attribuzioni”.
Avv.ti Lorenzo Coraggio e Carlo Celani
Counsel | Administrative Law Unit
MFLaw Roma
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