Contestazione del difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria e oneri probatori.
Con ordinanza n. 33966 del 24 dicembre 2025, la Cassazione si è pronunciata in merito ad una delle contestazioni più frequentemente mosse dai debitori nei giudizi aventi ad oggetto il contenzioso bancario: il difetto di legittimazione in capo alla società cessionaria di crediti ex art. 58 TUB o di crediti ceduti nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999.
Detta pronuncia rappresenta un vero traguardo per le società cessionarie di crediti, in quanto accade sovente che le parti debitrici ricorrano in via del tutto strumentale all’eccezione del difetto di legittimazione attiva, al fine di ostacolare la soddisfazione del credito.
La pronuncia degli ermellini trae origine dal ricorso promosso da una società e il suo fideiussore i quali, condannati dalla Corte d’Appello di Bologna al pagamento di una ingente somma in favore della creditrice cessionaria del credito ipotecario originariamente vantato da una Banca, hanno promosso ricorso in Cassazione eccependo il difetto di legittimazione della cessionaria per mancata prova dell’avvenuta cessione e dell’inclusione del credito oggetto del giudizio nel perimetro della cessione, sostenendo l’inidoneità della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a dimostrare l’effettiva cessione.
La Cassazione ha ritenuto tale eccezione manifestamente infondata, giungendo a pronunciare la massima seguente: in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB o di cessione nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999, il cessionario può fornire la prova della propria legittimazione con ogni mezzo, ivi comprese presunzioni e argomenti desunti dal comportamento delle parti ex art. 116, comma 2, c.p.c., senza che trovino applicazione i limiti probatori di cui agli artt. 2721 e 2729 c.c., atteso che il contratto di cessione opera nei confronti del debitore ceduto, terzo rispetto alla pattuizione tra cedente e cessionario, alla stregua di mero fatto storico e non quale fonte di reciproci diritti e obblighi. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pur non costituendo di per sé prova, può risultare sufficiente quando contenga elementi idonei a circoscrivere per categorie o singolarmente i crediti ceduti, consentendone l’individuazione senza incertezze, sempre che il debitore ceduto non formuli contestazioni specifiche. Opera in proposito il principio di non contestazione, dovendo il debitore ceduto spiegare specifica contestazione circa le ragioni per cui la cessione non vi sarebbe stata o il credito non rientrerebbe nella cessione, non potendo trincerarsi dietro la generica deduzione del difetto di prova. Costituiscono ulteriori elementi valutabili ai fini probatori il comportamento del cedente successivo alla cessione, quale il disinteresse per la lite precedentemente coltivata o la disponibilità della documentazione originale in capo al cessionario.
Nel giungere alla formulazione di tale principio, la Cassazione muove proprio dal dettato normativo, richiamando l’art. 58, comma 2 TUB – al quale rimanda altresì l’art. 4, L. n. 130/1999 – che onera la Banca cedente di crediti in blocco di dare notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Detta pubblicazione costituisce un adempimento pubblicitario sostitutivo della notificazione della cessione al debitore ceduto.
La Cassazione prosegue precisando che in caso di controversie aventi ad oggetto crediti oggetto di cessione, il sopra indicato adempimento pubblicitario non vale di per sé a fornire la piena prova né dell’esistenza della cessione, né che il credito oggetto di controversia rientri nel numero dei crediti oggetto della cessione stessa. Tuttavia, affermano gli ermellini, la prova della cessione ovvero della ricomprensione del credito entro il perimetro della cessione può essere data con ogni mezzo, anche per presunzioni, oltre che traendo argomenti di prova dal comportamento delle parti, ai sensi dell’art. 116, comma 2 c.p.c..
Di qui un ulteriore passaggio operato dalla Cassazione: la disapplicazione dei limiti probatori di cui agli artt. 2721 e 2729 c.c., essendo detta disciplina operante solo tra le parti del contratto medesimo e non, invece, nei rapporti tra il contraente ceduto, che parte del contratto di cessione non è, ed il cedente o, più frequentemente nella prassi, il cessionario.
Da ciò ne deriva la considerazione secondo la quale non avrebbe alcun senso pretendere la produzione in giudizio del contratto di cessione, al fine di dimostrare l’avvenuta cessione o la ricomprensione del credito contestato entro l’ambito della cessione stessa.
Afferma la Cassazione che detta prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi comprese presunzioni ed argomenti di prova desunti dal comportamento delle parti, essendo certamente applicabile il principio di non contestazione.
Tra gli elementi istruttori suscettibili di considerazione, rientra certamente l’analisi della condotta della cedente, ai sensi dell’art. 116 c.p.c..
In tale ottica, assume valore probatorio la circostanza per cui la cedente riconosca espressamente che un certo credito è ricompreso nell’ambito della cessione, ovvero il fatto che, a seguito del subentro in giudizio del cessionario, si disinteressi della lite alla quale aveva in precedenza partecipato attivamente, o ancora la disponibilità da parte della cessionaria del titolo esecutivo e più in generale della documentazione originale concernente il credito. Secondo la Cassazione, in presenza di tali circostanze, “non v’è davvero modo di nutrire apprezzabili dubbi sull’esistenza della cessione e sull’estensione del suo ambito al credito litigioso”.
Alla luce della pronuncia in commento, a fronte di un avviso in Gazzetta Ufficiale ove siano identificati con precisione la tipologia dei crediti ceduti, la produzione della Gazzetta Ufficiale, di una dichiarazione di avvenuta cessione da parte della Banca cedente e il possesso da parte della cessionaria della documentazione afferente il credito contestato, rappresentano elementi che, unitamente considerati, non potranno che condurre il giudice adito a ritenere dimostrata l’avvenuta cessione.
Spetterà al debitore che intenda contestare la titolarità del credito l’onere di una prova circostanziata, non essendo più sufficienti contestazioni generiche, dovendo spiegare specifica contestazione circa le ragioni per cui la cessione non vi sarebbe stata o il credito non rientrerebbe nella cessione, né potendo pretendere la produzione in giudizio del contratto di cessione.
Avv. Federica Belvedere
Senior Associate
MFLaw Milano
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