Fideiussioni ABI e tutela antitrust: le Sezioni Unite delimitano l’ambito della nullità. Commento alla sentenza n. 24825/2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Con la sentenza n. 24825/2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione tornano sul tema della validità delle fideiussioni bancarie contenenti clausole riconducibili allo schema ABI.
La pronuncia, pur confermando la possibilità di sottoporre a scrutinio antitrust anche le fideiussioni specifiche, delimita con maggiore precisione i presupposti necessari per giungere alla declaratoria di nullità parziale, valorizzando la necessità di una verifica concreta dell’intesa anticoncorrenziale e del suo collegamento con la singola garanzia.
La decisione interviene, inoltre, sul rapporto tra nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. e clausola di pagamento “a prima richiesta”, confermando l’idoneità della richiesta stragiudiziale tempestivamente rivolta al garante a evitare la decadenza.
La portata probatoria del provvedimento della Banca d’Italia
Uno dei principali chiarimenti forniti dalle Sezioni Unite riguarda il valore da attribuire al provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 rispetto alle fideiussioni stipulate al di fuori del periodo direttamente esaminato dall’autorità di vigilanza.
Il provvedimento aveva accertato l’illiceità, sotto il profilo antitrust, di alcune clausole dello schema ABI nel periodo oggetto dell’istruttoria, compreso tra il 2002 e il 2005.
Da tale accertamento non può tuttavia derivare, per le fideiussioni stipulate in epoca diversa, un’automatica estensione della prova dell’intesa anticoncorrenziale.
Le Sezioni Unite, infatti, hanno definitivamente chiarito che esso, pur potendo essere utilizzato come elemento di prova, non è, da solo, sufficiente a dimostrare l’esistenza dell’intesa o della pratica concordata con riferimento alla singola fideiussione.
Dopo l’emanazione del provvedimento n. 55/2005 è infatti onere del garante provare concretamente l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale, fornendo gli elementi costitutivi della stessa e provando che il suo scopo fosse quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza.
Spetta quindi al giudice di merito verificare, in concreto, la portata dell’accertamento amministrativo, sia sotto il profilo temporale, sia sotto quello oggettivo, e stabilire se gli elementi risultanti dal provvedimento possano essere estesi alla garanzia oggetto del giudizio.
In questa prospettiva, assume rilievo anche la circostanza che le clausole contestate siano state utilizzate in modo standardizzato e senza una reale possibilità di trattativa individuale, ben potendo la banca dimostrare che, nel caso concreto, le clausole siano state oggetto di una trattativa effettiva e libera tra le parti.
Al di fuori del periodo oggetto di indagine della Banca d’Italia, dunque, la mera riproduzione delle clausole dello schema ABI non determina automaticamente la nullità delle stesse, ma costituisce un mero elemento che il giudice dovrà inserire all’interno di una più ampia valutazione probatoria.
L’applicabilità della tutela antitrust alle fideiussioni specifiche
Le Sezioni Unite chiariscono, poi, che la tutela antitrust non è necessariamente circoscritta alle fideiussioni omnibus, potendo riguardare anche le fideiussioni specifiche.
Anche sotto questo profilo, tuttavia, non opera alcun automatismo.
La fideiussione specifica non diviene invalida per il solo fatto di riprodurre alcune clausole dello schema ABI. Occorre, invece, verificare se il modello negoziale concretamente utilizzato sia riconducibile a un’intesa o a una pratica concordata avente effetti restrittivi della concorrenza.
La relativa valutazione compete al giudice di merito, che dovrà esaminare gli elementi probatori disponibili e verificare, in particolare, la riconducibilità delle clausole alla pratica anticoncorrenziale e la loro effettiva idoneità a produrre una restrizione della concorrenza.
Resta invece fermo il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 41994/2021, relativo agli effetti dell’eventuale accertamento di nullità.
La nullità è, infatti, parziale e colpisce le sole clausole riconducibili all’intesa anticoncorrenziale, senza estendersi automaticamente alle restanti pattuizioni della fideiussione.
La nullità dell’intero contratto può configurarsi soltanto ove venga dimostrato che le parti non lo avrebbero concluso in assenza delle clausole colpite da nullità.
La clausola “a prima richiesta” e la decadenza ex art. 1957 c.c.
Il terzo principio di particolare interesse riguarda l’art. 1957 c.c. e gli effetti dell’inserimento in fideiussione della clausola “a prima richiesta”.
Come noto, l’art. 1957 c.c. stabilisce che il creditore decade dai propri diritti nei confronti del fideiussore qualora, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, non abbia proposto le proprie istanze nei confronti del debitore e non le abbia diligentemente coltivate.
Le Sezioni Unite chiariscono che la nullità della clausola contrattuale che deroghi alla disciplina dell’art. 1957 c.c. non determina automaticamente l’inefficacia della distinta clausola che prevede il pagamento “a prima richiesta”.
Le due clausole, infatti, assolvono a funzioni differenti nell’economia del contratto.
Ne consegue che, qualora la fideiussione contenga una valida clausola di pagamento “a prima richiesta”, il creditore può evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. anche mediante una domanda stragiudiziale di pagamento tempestivamente rivolta al garante, senza che sia necessariamente richiesta la proposizione di un’azione giudiziaria entro il termine semestrale.
La soluzione è coerente con la funzione della clausola “a prima richiesta”; subordinare la conservazione della garanzia alla preventiva proposizione di un giudizio, infatti, finirebbe per vanificare la previsione contrattuale dell’obbligo per il fideiussore di pagare immediatamente a semplice richiesta scritta.
Resta comunque necessario che il creditore coltivi diligentemente l’azione, secondo quanto previsto dall’art. 1957 c.c.
La tempestiva PEC o raccomandata rivolta al garante è quindi sufficiente a evitare la decadenza nella fase iniziale, ma deve essere seguita dalla diligente prosecuzione dell’azione.
Conclusioni
La sentenza n. 24825/2026 sembra, nel complesso, delineare un quadro maggiormente favorevole alla tenuta delle garanzie bancarie, pur senza escludere la possibilità di far valere la tutela antitrust nei casi in cui ne siano rigorosamente dimostrati i presupposti.
La pronuncia, infatti, esclude ogni automatismo fondato sulla mera riproduzione delle clausole dello schema ABI. Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, pur conservando un significativo valore probatorio, non può essere automaticamente esteso a fideiussioni stipulate al di fuori del periodo e dell’ambito oggettivo dell’accertamento amministrativo. In tali ipotesi, sarà quindi necessario fornire ulteriori elementi idonei a dimostrare l’effettiva esistenza, persistenza e riferibilità dell’intesa anticoncorrenziale alla singola garanzia.
Anche l’apertura della tutela antitrust alle fideiussioni specifiche non determina, pertanto, un’estensione indiscriminata della nullità. Al contrario, la pronuncia richiede una rigorosa verifica della concreta riconducibilità delle clausole a una pratica anticoncorrenziale, rimettendo tale accertamento al giudice di merito.
Ne deriva che la contestazione della validità di una fideiussione non può fondarsi sulla sola conformità formale allo schema ABI, ma deve essere sorretta da un quadro probatorio concretamente idoneo a dimostrare l’illiceità dell’intesa e il suo collegamento con la garanzia oggetto di giudizio.
Sotto altro profilo, la conferma della natura parziale dell’eventuale nullità rappresenta un ulteriore elemento di rilievo per gli istituti di credito: anche ove alcune clausole risultino colpite da nullità, ciò non comporta automaticamente la caducazione dell’intera garanzia, salvo che venga dimostrato che il contratto non sarebbe stato concluso senza le clausole interessate.
Infine, sul versante dell’art. 1957 c.c., la possibilità di conservare la garanzia mediante una tempestiva richiesta stragiudiziale di pagamento, in presenza di una valida clausola “a prima richiesta”, consente di valorizzare efficacemente gli strumenti di tutela predisposti contrattualmente dalle banche, fermo restando l’obbligo di diligente prosecuzione della pretesa.
In definitiva, la pronuncia sembra spostare il baricentro della controversia dalla mera conformità della fideiussione allo schema ABI alla concreta dimostrazione dell’esistenza e della rilevanza dell’intesa anticoncorrenziale, rafforzando l’esigenza di un accertamento puntuale e individualizzato.
La sentenza, pertanto, pur ampliando astrattamente il perimetro della tutela antitrust alle fideiussioni specifiche, non introduce certamente una presunzione generalizzata di invalidità delle garanzie bancarie, ma richiede una prova concreta, rigorosa e riferibile al singolo rapporto.
La sentenza n. 24825/2026 sembra, nel complesso, delineare un quadro maggiormente favorevole alla tenuta delle garanzie bancarie, pur senza escludere la possibilità di far valere la tutela antitrust nei casi in cui ne siano rigorosamente dimostrati i presupposti.
La pronuncia, infatti, esclude ogni automatismo fondato sulla mera riproduzione delle clausole dello schema ABI. Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, pur conservando un significativo valore probatorio, non può essere automaticamente esteso a fideiussioni stipulate al di fuori del periodo e dell’ambito oggettivo dell’accertamento amministrativo. In tali ipotesi, sarà quindi necessario fornire ulteriori elementi idonei a dimostrare l’effettiva esistenza, persistenza e riferibilità dell’intesa anticoncorrenziale alla singola garanzia.
Anche l’apertura della tutela antitrust alle fideiussioni specifiche non determina, pertanto, un’estensione indiscriminata della nullità. Al contrario, la pronuncia richiede una rigorosa verifica della concreta riconducibilità delle clausole a una pratica anticoncorrenziale, rimettendo tale accertamento al giudice di merito.
Ne deriva che la contestazione della validità di una fideiussione non può fondarsi sulla sola conformità formale allo schema ABI, ma deve essere sorretta da un quadro probatorio concretamente idoneo a dimostrare l’illiceità dell’intesa e il suo collegamento con la garanzia oggetto di giudizio.
Sotto altro profilo, la conferma della natura parziale dell’eventuale nullità rappresenta un ulteriore elemento di rilievo per gli istituti di credito: anche ove alcune clausole risultino colpite da nullità, ciò non comporta automaticamente la caducazione dell’intera garanzia, salvo che venga dimostrato che il contratto non sarebbe stato concluso senza le clausole interessate.
Infine, sul versante dell’art. 1957 c.c., la possibilità di conservare la garanzia mediante una tempestiva richiesta stragiudiziale di pagamento, in presenza di una valida clausola “a prima richiesta”, consente di valorizzare efficacemente gli strumenti di tutela predisposti contrattualmente dalle banche, fermo restando l’obbligo di diligente prosecuzione della pretesa.
In definitiva, la pronuncia sembra spostare il baricentro della controversia dalla mera conformità della fideiussione allo schema ABI alla concreta dimostrazione dell’esistenza e della rilevanza dell’intesa anticoncorrenziale, rafforzando l’esigenza di un accertamento puntuale e individualizzato.
La sentenza, pertanto, pur ampliando astrattamente il perimetro della tutela antitrust alle fideiussioni specifiche, non introduce certamente una presunzione generalizzata di invalidità delle garanzie bancarie, ma richiede una prova concreta, rigorosa e riferibile al singolo rapporto.
Avv. Giulia Poggio
Dipartimento Credit Recovery
MFLaw Milano
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