Credit recovery and executive procedures

Il tribunale di Napoli fa chiarezza sulla disciplina dell’usura in relazione agli interessi di mora e della nullità dell’Euribor per violazione delle norme sulla concorrenza

La sentenza del Tribunale di Napoli n. 4578/2020 con semplicità e chiarezza tratta due questioni importanti e controverse nella giurisprudenza di settore.
In relazione ad un contratto di mutuo, la sentenza statuisce:

 

1) i presupposti per l’accertamento dell’usura degli interessi di mora;

2) i presupposti per l’accertamento della nullità del parametro Euribor per la dedotta violazione della normativa antitrust.

1. Sull’usura degli interessi di mora.

Il Tribunale nega che l’eventuale eccedenza usuraria delle pattuizioni di mora possa assumere autonomo rilievo ai fini della decisione della causa.

Si legge in sentenza sul punto: “Con motivo sostanzialmente unico di doglianza la … (omissis)… ha lamentato la natura usuraria degli interessi di mora convenuti.

Al riguardo, ritiene il Tribunale che ad integrare la violazione della legge non sia sufficiente la mera previsione contrattuale, occorrendo, altresì, che il tasso di mora, di cui si deduca l’usurarietà, sia stato effettivamente applicato.

Diversamente, ove, come nella specie (l’istante ha dedotto sin dall’atto di citazione di aver regolarmente estinto il mutuo) la clausola negoziale relativa alla mora non abbia ricevuto attuazione, avendo il mutuatario puntualmente onorato le rate del mutuo, l’astratta usurarietà della pattuizione non potrebbe giustificare l’applicazione dell’art. 1815 co. 2 c.c..

Infatti, il tasso di mora, diversamente dal tasso corrispettivo che è volto a remunerare l’intermediario, assolve ad una funzione risarcitoria, per cui la sua rilevanza, ai fini del rispetto della normativa anti usura, va valutata solo se e nella misura in cui la clausola negoziale che lo preveda sia stata applicata.

… (omissis)…

Consegue da quanto detto che, anche qualora fosse accertata la natura usurari di detti interessi, l’attrice non potrebbe comunque ottenere la restituzione di quanto corrisposto a titolo di interessi non risultando che ella abbia mai corrisposto interessi di mora nel corso del rapporto. È infatti pacifico tra le parti che l’istante ha anticipatamente estinto il mutuo senza mai essere incorsa in mora prima di detto momento”.

In sintesi, il giudice partenopeo pone in evidenza il seguente principio:

Poiché l’azione di ripetizione presuppone l’esistenza di una precedente dazione di somme, per l’attore non è sufficiente chiedere l’accertamento della nullità della clausola impugnata, risultando necessaria la verifica della concreta applicazione degli interessi di mora in contestazione. Laddove questa sia esclusa, in via di principio o in corso di causa, non vi è spazio per l’accoglimento di una domanda di condanna contro la Banca.

Si citano precedenti territoriali conformi (Tribunale di Padova, sentenza 6 aprile 2017).


2. Sulla pretesa nullità del parametro Euribor per violazione delle norme sulla concorrenza.

Il Tribunale evidenzia l’onere della prova e il ristretto ambito operativo, sul piano processuale, dell’eccezione di nullità ex art. 2 l. 287/1990 (che non può mai consentire una pronuncia di accertamento di nullità).

Si legge in sentenza sul punto: “L’attrice ha chiesto dichiararsi la nullità della “clausola degli interessi perché posta in violazione dell’art. 2 della l. 287/1990”.

Ha dedotto, al riguardo, che l’adozione da parte dell’istituto di credito convenuto del “tasso Euribor per la determinazione della componente variabile del tasso di interesse viola la normativa antitrust disciplinata con legge n. 287/1990”, come sarebbe confermato dall’avvio, ad opera della Commissione Europea, di una procedura di infrazione a carico di sei istituti di credito per illecita manipolazione del tasso Euribor.

Orbene, – in disparte ogni considerazione sul mancato deposito da parte dell’attrice del provvedimento sanzionatorio che, ove realmente esistente, sarebbe certamente sottratto al principio iura novit curia e per questo non valutabile dal giudice ove non tempestivamente prodotto – al fine di superare la doglianza basta osservare che, stante il principio cardine del sistema della non interferenza tra regole di comportamento e regole di validità degli atti, l’eventuale violazione di regole comportamentali o di correttezza giustifica soltanto l’adozione di rimedi risarcitori (cfr. Cass. Civ. SS.UU. 19.9.2007, n. 26724).

Ritiene, infatti, il Tribunale che, anche ove provata, la ricorrenza di intese anticoncorrenziali o di altre violazioni rilevanti ex art. 2 L. 287/1990 determinerebbe l’esperibilità di un’unica forma di tutela, ossia quella risarcitoria (e non già quella della nullità)…”.

Il giudice indica i seguenti principi sul tema della nullità per violazione delle norme sulla concorrenza:

a) Poiché l’accertamento in altre sedi giudiziarie, nazionali e/o comunitarie, della conclusione da parte della Banca con soggetti terzi, di accordi di cartello e/o comunque di condotte violative dei principi della concorrenza, della correttezza e della buona fede, costituisce un elemento di fatto, l’attore non può limitarsi a demandare al giudice la conoscenza del fatto presupposto, che necessita invece di essere provato  in via documentale, non potendo riassumersi la questione nell’alveo del principio iura novit curia. In difetto di un’adeguata prova documentale, la domanda non può essere accolta.

b) Laddove il fatto risulti documentalmente provato, l’eventuale violazione di regole di condotta e/o di correttezza non consente la declaratoria di nullità della clausola contrattuale impugnata, ma soltanto l’adozione di una domanda risarcitoria (c.d. principio di non interferenza tra regole di comportamento e regole di validità degli atti contrattuali).

N.B.: La conseguenza è che la Banca avrà in ogni caso la facoltà di chiedere l’adempimento dell’obbligazione mentre all’attore sarà rimesso, eventualmente in separato giudizio, l’onere della prova (affatto scontato) di aver subito un danno.

Si richiamano precedenti di legittimità conformi (Cass. Civ. SS.UU. 19 settembre 2007, n. 26724).


Avv. Antonio Pepe
Associate MFLaw – Mannocchi & Fioretti
Studio Legale Associato

Sede di Roma

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