Credit recovery and executive procedures
Newsletter n. 10/2018 – Sulla perentorietà del termine concesso dal giudice ex art. 5, c. 2, d.lgs. N. 28 del 2010 per il deposito della domanda di mediazione.
Nell’ambito di un giudizio ordinario promosso avanti al Tribunale di Bologna da un mutuatario per l’accertamento negativo del credito derivante dal contratto di mutuo, la Banca convenuta si è costituita eccependo l’improcedibilità della lite per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, rientrando la materia tra quelle previste ai sensi dell’art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010 e ss. mod.. Il Giudice ha quindi assegnato all’attore, “pena l’improcedibilità della domanda”, un termine per l’introduzione del relativo procedimento, rinviando la lite per la verifica degli incombenti a successiva udienza.