
Aggiornamenti Giurisprudenziali
Commento alle Ordinanze della Cassazione Civile n. 30383 del 25.11.2024 e n. 1170 del 17.01.2025
Premessa
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 30383 del 25 novembre 2024 offre preziose indicazioni in ordine alla nullità delle fideiussioni omnibus e alla disciplina processuale relativa al potere di rilevazione officiosa della nullità da parte del giudice, in riferimento alla normativa antitrust. Pur non innovando significativamente l’orientamento giurisprudenziale, consolidato da ultimo con la sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021, la decisione apporta importanti precisazioni, tanto sul piano sostanziale quanto processuale, chiarendo i limiti di applicazione della nullità derivante da violazioni della normativa antitrust e approfondendo la disciplina probatoria applicabile ai contratti di fideiussione.
La più recente ordinanza n. 1170 del 17.01.2025 si pone in linea di continuità con l’ordinanza n. 30383/2024, ribadendone alcuni contenuti limitativi della possibile declaratoria di nullità parziale anche a prescindere dalla questione del rilievo d’ufficio.
I presupposti per la rilevazione officiosa della nullità delle fideiussioni omnibus
Nel caso sottoposto all’esame della Corte, un fideiussore aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo con cui la banca intendeva escutere la garanzia fideiussoria. L’opposizione si fondava sulla presunta nullità delle clausole contenute nel contratto di fideiussione, in quanto il fideiussore sosteneva che le stesse riproducessero le clausole dello schema ABI dichiarate nulle dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia, reso da quest’ultima in qualità di Autorità Antitrust nell’ambito dell’azione di contrasto all’anticoncorrenzialità.
Nel richiamare l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite (sentenza n. 41994/2021), la Corte, con ordinanza n. 30383 del 25 novembre 2024, ha precisato che, affinché il giudice possa esercitare il proprio potere di rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto, è necessario che dagli atti emergano con chiarezza i seguenti elementi:
- L’esistenza del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, che ha dichiarato l’illegittimità delle clausole dello schema ABI;
- La natura omnibus della fideiussione, che si caratterizza per la sua indeterminatezza e la sua estensione generica a garanzia di obbligazioni future, non specificamente individuate;
- La data di stipulazione della fideiussione, che deve essere ricompresa entro l’ambito temporale al quale può essere riferito l’accertamento della Banca d’Italia;
- La corrispondenza tra le clausole di cui si invoca la nullità e quelle effettivamente dichiarate nulle, ovvero una perfetta identità tra le clausole oggetto di contestazione e quelle oggetto di esame da parte della Banca d’Italia;
- L’impatto concreto della nullità delle clausole sul credito azionato dalla banca, vale a dire che la nullità deve produrre effetti diretti sulla pretesa vantata dalla banca.
I limiti del potere di rilevazione officiosa della nullità
Un aspetto centrale della pronuncia n. 30383 del 25 novembre 2024 riguarda il limite posto al potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità del contratto. La Corte, infatti, ha ribadito che la rilevazione officiosa della nullità non è estesa al punto da consentire al giudice di sopperire alle carenze probatorie delle parti, dovendosi invece circoscrivere alla «sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati». In altre parole, l’autorità giudiziaria, anche al fine di evitare che l’esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive e probatorie, non può integrare il quadro probatorio con nuovi elementi, ma deve basarsi esclusivamente sulle prove documentali e sulle allegazioni già fornite dalle parti. Pertanto, chi invoca la nullità di una fideiussione per motivi antitrust ha l’onere di fornire in maniera adeguata la documentazione e le prove che giustifichino tale richiesta.
In tal senso, la Corte sottolinea che, nel caso in esame, la ricorrente non solo aveva omesso di produrre il provvedimento della Banca d’Italia e lo schema ABI cui lo stesso fa riferimento, ma non aveva neanche dedotto “alcunché a proposito della riferibilità della fideiussione all’intervallo temporale rilevante secondo detto provvedimento.”
La nozione di “fatto notorio“
Altro passaggio rilevante della pronuncia concerne la qualificazione del provvedimento della Banca d’Italia come “fatto notorio”.
La Corte ha escluso che i provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla Banca d’Italia alle banche possano essere considerati “fatti notori” in senso stretto, precisando che un fatto è da considerarsi notorio quando sia di conoscenza collettiva e acquisito con un grado di certezza tale da risultare “indubitabile e incontestabile”. Di conseguenza, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia – “al quale non può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio” (Cass. ordinanza n. 33472 del 19 dicembre 2024) – non può considerarsi un elemento di conoscenza comune e non può rientrare nella categoria dei c.d. “fatti notori”, in quanto “restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati”.
La nullità parziale del contratto
La Corte ha, infine, confermato il principio consolidato secondo cui la nullità di una o più clausole di un contratto non implica automaticamente la nullità dell’intero contratto, salvo che non emerga una volontà inequivocabile delle parti di non concludere il contratto senza le clausole nulle. In tal senso, la parte che invoca la nullità totale del contratto ha l’onere di provare che lo stesso non sarebbe stato stipulato senza tali clausole. Di conseguenza, non è dunque consentito al giudice di rilevare d’ufficio la nullità dell’intero contratto, se non nel caso in cui tale circostanza venga espressamente allegata e adeguatamente provata dalla parte che ne faccia richiesta.
I principi limitativi ribaditi da Cass. Civ. 1170 del 17.01.2025.
A prescindere dalla questione della rilevabilità d’ufficio, la più recente ordinanza della Cass. n. 1170 del 17.01.2025, ha ribadito alcuni principi limitativi della possibile declaratoria di nullità parziale delle fideiussioni, ossia:
- i) il provvedimento ABI non rientra nello iura novit curia, come già sopra argomentato;
- ii) la fideiussione deve essere stata stipulata nel periodo temporale a cui è riferibile l’accertamento del provvedimento ABI, diversamente tale provvedimento non è utilizzabile a fini probatori e l’interessato deve allegare e provare in altro modo l’esistenza di una intesa cui è riconducibile la fideiussione sottoscritta;
iii) deve esservi esatta corrispondenza tra le clausole in termini di compresenza giacchè è la compresenza ad essere lesiva della concorrenza.
Conclusioni
In sintesi, l’ordinanza n. 30383/2024 della Corte di Cassazione rappresenta un contributo fondamentale in materia di fideiussioni omnibus, confermando la possibilità di invocare la nullità delle clausole abusive ai sensi della normativa antitrust, ma, al contempo, imponendo limiti rigorosi alla rilevazione officiosa della nullità e sottolineando l’importanza di una solida documentazione probatoria. La Corte ribadisce la centralità del principio di autonomia delle parti, pur tutelando l’ordine pubblico economico, in un bilanciamento tra la protezione della concorrenza e la certezza dei rapporti giuridici.
La successiva ordinanza n. 1170 del 17.01.2025 si pone in linea di continuità con l’ordinanza n. 30383/2024, ribadendone alcuni contenuti limitativi della possibile declaratoria di nullità parziale anche a prescindere dalla questione del rilievo d’ufficio.
Queste pronunce offrono agli operatori del diritto indicazioni chiare per la gestione delle controversie relative alle fideiussioni bancarie, delineando i presupposti sostanziali e processuali per l’invocabilità della nullità e le condizioni per una corretta applicazione delle regole probatorie. Le decisioni si inseriscono in un quadro giuridico in continua evoluzione, mirando a garantire la protezione dei consumatori e la certezza dei traffici giuridici, e confermando la necessità di un rigoroso rispetto delle norme in tema di prova e di legittimità delle pretese creditorie.
Dott. Flavio Mantini
MFLaw Milano
Dipartimento Litigation
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