Recupero crediti e procedure esecutive

Decadenza ex art. 1957 c.c.: in caso di “fideiussione a prima richiesta”, la domanda di adempimento stragiudiziale è sufficiente ad interromperla

Non è necessaria l’azione giudiziale della Banca

Commento a sentenza della Corte d’Appello Milano, 24 gennaio 2023, n. 220

 

1. Premessa

Con sentenza n. 220 del 24 gennaio 2023 la Corte d’Appello di Milano ha affrontato la questione inerente la decadenza ex art. 1957 c.c. dell’obbligazione del fideiussore in caso di garanzia a prima richiesta, con l’occasione richiamando i principi di diritto fatti propri da un recente e sempre più consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto.

La vicenda che ci occupa trae origine da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei fideiussori del debitore principale con cui era stato ingiunto a questi ultimi il pagamento – entro i limiti della fideiussione da ciascuno di essi prestata – di una somma quale saldo passivo di un conto corrente intestato al debitore principale.

Il decreto ingiuntivo emesso è stato confermato dai giudici di prime cure all’esito del giudizio di opposizione allo stesso promosso dai fideiussori.

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello uno dei due fideiussori, eccependo, per quanto qui di interesse, il mancato rispetto del termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c. da parte della banca creditrice.

Più in particolare, nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello adita ha respinto l’eccezione sollevata dal fideiussore, fondata sul rilievo che banca creditrice avesse promosso il ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti in violazione del termine dei sei mesi di cui all’art. 1957 c.c., avendo formulato la stessa banca creditrice nel predetto termine soltanto richiesta di pagamento stragiudiziale, in quanto tale inidonea ad evitare la decadenza ex art. 1957 c.c..

 

2. La questione giuridica sottesa al caso di specie e il relativo contesto normativo di riferimento

La questione giuridica sottesa al caso di specie è quale sia, in presenza di una garanzia a prima richiesta, la forma dell’istanza di pagamento idonea a interrompere la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. e se dunque, in tale ipotesi, l’onere del creditore di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale possa ritenersi soddisfatto, oltre che con l’esperimento di un’azione giudiziale, anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore.

Come noto, ai sensi dell’art. 1957, primo comma, c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione garantita, a condizione che entro i sei mesi il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore e con diligenza le abbia continuate.

Nell’imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l’adempimento dell’obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest’ultimo, l’art. 1957, primo comma, c.c. pone una regola la cui ratio va certamente individuata nell’esigenza di impedire che il fideiussore, per l’inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti ed alla sorte della sua obbligazione, e possa, pertanto, essere pregiudicato per ciò che attiene al suo rapporto con il debitore principale.

In altre parole, la disposizione normativa di cui all’art. 1957 c.c. mira a che il creditore prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, di modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa.

Per tale ragione, la tradizionale interpretazione della norma ha sempre ritenuto che il termine «istanza» sia da intendersi riferito a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato, rimanendo escluso dall’ambito di applicazione di detta norma un semplice atto stragiudiziale.

Ebbene, la questione di cui è stata investita la Corte d’Appello di Milano con il caso di specie è se proprio il tradizionale principio ormai consolidatosi in giurisprudenza – secondo cui l’istanza di pagamento del creditore, volta ad evitare la liberazione del garante, debba esclusivamente rivolgersi all’autorità giudiziaria, con gli strumenti di tutela del credito offerti dal nostro ordinamento processuale – sia suscettibile di deroga in presenza di una garanzia a prima richiesta, che preveda, cioè, che il garante sia tenuto a pagare immediatamente.

 

3. L’intervento della Corte d’Appello di Milano con la pronuncia in commento

Come anticipato, con la pronuncia in esame la Corte d’Appello di Milano analizza – con ampia e completa motivazione – la disciplina dettata in tema di decadenza di cui all’art. 1957 c.c. nell’ipotesi in cui le parti abbiano pattiziamente previsto che il garante sia tenuto a pagare immediatamente al creditore, a seguito, cioè, della semplice richiesta di adempimento di quest’ultimo.

Richiamando un autorevole precedente di legittimità del 2008[1], cui i giudici di merito hanno evidentemente inteso dare seguito, la pronuncia in esame rileva come la clausola con cui il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta”, o entro un tempo predeterminato, ben possa essere interpretata quale legittima deroga (parziale, e non totale) all’art. 1957 c.c., nel senso che l’osservanza dell’onere di cui alla citata disposizione può essere considerato ragionevolmente soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo, dunque, dalla proposizione di un’azione giudiziaria.

A supporto della tesi suesposta, i giudici di merito evidenziano che la deroga all’art. 1957 c.c. ad opera dalla garanzia a prima richiesta ben si spiegherebbe con il fatto che il fideiussore che si obbliga al pagamento a prima o a semplice richiesta è colui il quale è tenuto a provvedere al pagamento dell’obbligazione principale non appena gli venga intimato dal creditore, indipendentemente, quindi, dall’esercizio di un’azione giudiziale. E ciò in quanto, da un lato, sarebbe obbligato ad eseguire il pagamento richiesto secondo il meccanismo proprio del solve et repete e, dall’altro, poiché reso edotto del mancato adempimento da parte del debitore principale.

In tale prospettiva, sembrerebbe dunque giustificata la conclusione che, allorquando il fideiussore sia tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta, il rispetto dell’art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore o al debitore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore[2].

Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato una ulteriore conferma in un successivo arresto della Suprema Corte[3], ad avviso del quale, nell’ipotesi in cui venga contrattualmente previsto che la garanzia sia a prima richiesta e, nel contempo, si preveda l’applicazione dell’art. 1957 c.c., primo comma, c.c., il criterio di esegesi di cui all’art. 1363 c.c. impone di leggere il rinvio a tale norma con riferimento al termine in essa previsto, nel senso che il termine possa osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba, invece, osservare con l’inizio dell’azione giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma.

Evidenzia condivisibilmente, infatti, il Supremo Collegio che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione dell’azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta e si paleserebbe la contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione giudiziale.

Di guisa che, soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell’art. 1957 c.c. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell’azione giudiziale, potrebbe, previa valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l’impedimento della decadenza esiga l’azione in sede giudiziale.

 

4. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, appare evidente come la pronuncia in commento abbia il pregio di fornire una interpretazione della disposizione normativa di cui all’art. 1957 c.c. rispettosa della peculiare natura della garanzia a prima richiesta.

Ritenere, infatti, che, in presenza di una garanzia a prima richiesta, l’onere del creditore di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale debba ritenersi soddisfatto esclusivamente con l’esperimento di un’azione giudiziale, e non anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, significherebbe snaturare la garanzia di cui si discute del suo significato proprio di garanzia a prima richiesta e ammettere, quindi, la palese contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio. E ciò tanto più se si considera che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall’articolo 1957 c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell’azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, potendo quindi essere derogata dalle parti sia esplicitamente che implicitamente.

 

Avv. Gianguido Straccamore

Associate

MFLaw Roma

 

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[1] Cass. Civ. Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078 

[2] Cfr. App. Venezia, 19 maggio 2022, n. 1148 

[3] Cass, Civ., Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346

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