Domanda di risoluzione per inadempimento e rito applicabile dopo il fallimento: le Sezioni Unite della Suprema Corte ricompongono il contrasto sulla “trasmigrazione” in sede concorsuale (Cass., SS.UU., 18 marzo 2026, n. 6481)
1. Premessa
Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengono su un contrasto giurisprudenziale di rilievo pratico elevatissimo, concernente il destino e il rito applicabile alla domanda di risoluzione per inadempimento incardinata in sede ordinaria prima del fallimento (o dell’apertura della liquidazione giudiziale), nonché alle correlate domande restitutorie e risarcitorie, una volta sopravvenuta l’apertura della procedura concorsuale.
La questione nasce dall’interpretazione dell’art. 72, comma 5, l. fall. (oggi sostanzialmente riprodotto nell’art. 172, comma 5, CCII), nella parte in cui stabilisce che l’azione di risoluzione promossa prima del fallimento “spiega i suoi effetti nei confronti del curatore” e che, ove il contraente intenda ottenere restituzioni o risarcimenti, “deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V” della legge fallimentare.
Sul punto, si erano formati orientamenti divergenti: da un lato, chi limitava il rinvio al Capo V alle sole pretese restitutorie/risarcitorie, mantenendo in vita davanti al giudice ordinario la domanda costitutiva di risoluzione; dall’altro, chi propugnava la “trasmigrazione integrale” dell’intero rapporto di cognizione (risoluzione + conseguenze) nella sede concorsuale, in nome dei principi di endoconcorsualità, concentrazione e contraddittorio incrociato fra tutti i creditori.
Le Sezioni Unite scelgono consapevolmente la seconda via, valorizzando il combinato disposto degli artt. 24, 52 e 93 l. fall. e offrendo una lettura sistematica dell’art. 72, comma 5, che, pur muovendo dalla tutela della par condicio e dalla cristallizzazione della massa attiva e passiva, riconosce al giudice fallimentare una piena cognizione anche sulla domanda costitutiva di risoluzione, con effetti non meramente incidentali.
2. Il caso
La fattispecie esaminata trae origine da un’articolata operazione immobiliare e societaria che vede coinvolte, da un lato, G.M. (G.M. Edilizia s.r.l.) e, dall’altro, Emanuele 2000 s.p.a., quest’ultima successivamente dichiarata fallita.
In particolare, G.M., con atto di compravendita dell’11 giugno 2013, trasferiva in favore di Emanuele 2000 alcuni immobili siti nel Comune di Vasto; tale trasferimento si inseriva in un più ampio assetto negoziale – documentato da scrittura privata del 24 maggio 2013, munita di data certa – volto a consentire a G.M. l’acquisizione di una partecipazione nel capitale sociale di Emanuele 2000, in un’ottica di operazione economica unitaria che coinvolgeva anche altre società del gruppo (Edilizia Adriana s.r.l. ed Edilizia Artena 2007 s.r.l.).
Il prezzo della compravendita doveva essere versato contestualmente all’erogazione di un mutuo ipotecario, da concedersi entro il 30 ottobre 2013; il trasferimento degli immobili era, altresì, sottoposto a condizione risolutiva in caso di mancata concessione del mutuo.
Non essendo intervenuta l’erogazione del finanziamento, né il pagamento del prezzo, G.M. conveniva in giudizio Emanuele 2000 dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita, la declaratoria di inefficacia dell’atto traslativo per avveramento della condizione risolutiva e la restituzione degli immobili; la citazione veniva regolarmente trascritta ex art. 2652 c.c. prima del fallimento della convenuta.
Nel corso del giudizio ordinario sopravveniva, nel 2016, il Fallimento di Emanuele 2000, con conseguente dichiarazione di interruzione del processo; tale giudizio, tuttavia, non veniva riassunto nei termini di legge.
G.M. proponeva quindi ricorso ex art. 93 l. fall. (anche “in via di riassunzione” del giudizio interrotto), chiedendo in via principale la restituzione/rivendica degli immobili e, in via subordinata, l’ammissione al passivo del controvalore, fondando le proprie ragioni sulla già proposta domanda di risoluzione per inadempimento e sull’avveramento della condizione risolutiva.
Il Giudice Delegato respingeva la domanda, ritenendo che la risoluzione della compravendita non potesse essere esaminata in sede di verifica, e quindi negando ogni effetto alla trascrizione della citazione per risoluzione proposta avanti al Tribunale di Roma.
In sede di opposizione ex art. 98 l. fall., il Tribunale di Roma ribaltava la decisione: da un lato, affermava la necessità, ai fini della rivendica, di accertare la titolarità del diritto di proprietà in capo alla ricorrente, il che presupponeva, nel caso di specie, la risoluzione della compravendita per inadempimento (o l’avveramento della condizione risolutiva); dall’altro, riteneva di poter conoscere nel merito della domanda risolutoria in sede concorsuale, accertando, sulla base anche delle ammissioni del curatore circa il mancato pagamento del prezzo, la risoluzione del contratto e condannando il Fallimento a ritrasferire gli immobili in favore di G.M. mediante atto notarile da trascriversi.
Il Fallimento proponeva ricorso per cassazione, articolando in sintesi due ordini di censure: (i) la violazione degli artt. 72 e 45 l. fall., 307 c.p.c., 2668, 2915 e 2652 c.c., sostenendo che il giudizio ordinario, non essendo stato riassunto, si fosse estinto, con conseguente caducazione degli effetti della trascrizione e inammissibilità, ex art. 72, comma 5, l. fall., di una domanda di risoluzione “nuova” proposta solo in sede concorsuale; (ii) la violazione dell’art. 45 l. fall. e dei principi sul rapporto tra preliminare e definitivo, nonché dell’art. 1455 c.c., per avere il Tribunale valorizzato una scrittura privata non trascritta e ritenuto grave l’inadempimento dell’acquirente senza adeguata motivazione.
3. Il dato normativo e il contrasto giurisprudenziale
La sentenza prende le mosse dall’analisi dell’art. 72, comma 5, l. fall., norma introdotta con la riforma del 2006, che ha trasformato l’originario art. 72 (incentrato sulla vendita non ancora eseguita da entrambe le parti) in disposizione di portata generale sui rapporti pendenti al momento dell’apertura del fallimento.
La disposizione, al comma 5, presenta una duplice articolazione:
- una prima parte, in cui si stabilisce che “L’azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l’efficacia della trascrizione della domanda […]”;
- una seconda parte, in cui si prevede che “se il contraente intende ottenere, con la pronuncia di risoluzione, la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V ” (ossia, secondo il rito concorsuale di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi).
È proprio sull’interpretazione di questo rinvio al Capo V che si è innestato il contrasto:
- secondo un primo orientamento(esemplificato, in particolare, da 29 febbraio 2016, n. 3953), la domanda di risoluzione (e, più in generale, le domande “prodromiche” di simulazione o risoluzione) trascritta prima del fallimento prosegue dinanzi al giudice ordinario, con sentenza opponibile alla massa in virtù dell’effetto prenotativo della trascrizione; le domande restitutorie e risarcitorie, invece, non potrebbero essere decise in sede ordinaria e dovrebbero essere fatte valere soltanto in sede concorsuale, con eventuale ammissione con riserva ex art. 96, comma 2, l. fall., in attesa dell’esito del giudizio esterno.
- secondo un successivo orientamento ( 7 febbraio 2020, n. 2990, e Cass. 18 febbraio 2022, n. 5368), l’art. 72, comma 5, impone la “trasmigrazione integrale” della vicenda nel fallimento: la domanda di risoluzione, quando è funzionalmente diretta a fondare pretese restitutorie/risarcitorie verso la massa, non può più proseguire in sede ordinaria dopo l’apertura del fallimento, ma deve essere proposta (o riproposta) nel procedimento di accertamento del passivo; in tale sede il giudice fallimentare sarebbe chiamato a conoscere della risoluzione quantomeno “incidenter tantum”, quale antecedente logico-giuridico delle pretese di credito o di rivendica.
L’ordinanza di rimessione n. 1679/2025, investendo le Sezioni Unite, evidenzia anche una terza soluzione, elaborata con Cass. 5368/2022, diretta a distinguere tra domande di risoluzione “autonome” (coltivate per fini diversi dal concorso, ad esempio per liberarsi da obblighi contrattuali o per agire contro garanti terzi) e domande “strumentali” alla partecipazione al concorso, proponendo di trasferire in sede fallimentare solo queste ultime, a prescindere dall’eventuale trascrizione.
La Corte segnala, tuttavia, le criticità di un trattamento differenziato delle varie ipotesi di risoluzione – tutte accomunate dal medesimo riferimento testuale dell’art. 72, comma 5 – in ragione di elementi accidentali (come la trascrizione o meno della domanda), con evidenti rischi di disomogeneità applicativa.
4. La soluzione delle Sezioni Unite: endoconcorsualità piena e improcedibilità del giudizio ordinario
Le Sezioni Unite ricostruiscono in chiave sistematica l’art. 72, comma 5, alla luce dei principi di cui agli artt. 42, 44 e 52 l. fall., ribadendo che il fallimento determina una “cristallizzazione” del patrimonio del debitore e dei diritti dei creditori nello stato giuridico esistente al momento della dichiarazione, con conseguente vincolo di indisponibilità dei beni e obbligatorietà del concorso per tutti i crediti e i diritti reali/personali su beni compresi nella massa.
In questo quadro:
- la domanda di risoluzione promossa prima del fallimentoè compatibile con la cristallizzazione, perché la pronuncia costitutiva produce effetti retroattivi fino al momento della proposizione dell’azione, sicché il fatto genetico dei diritti restitutori e risarcitori va collocato, sul piano del diritto, in epoca anteriore al fallimento;
- la domanda di risoluzione proposta dopo il fallimentoè, invece, inammissibile, anche se basata su inadempimenti pregressi o su clausole risolutive espresse, in quanto consentirebbe di modificare a posteriori – e in violazione della par condicio – la posizione del creditore rispetto alla massa.
Quanto alla trascrizione, la Corte ribadisce che:
- quando il contratto ha per oggetto beni immobili o mobili registrati, l’opponibilità agli altri creditori della futura sentenza di risoluzione dipende dalla trascrizione, prima del fallimento, della relativa domanda, in applicazione degli artt. 2652 e 2690 c.c. e del principio di pubblicità legale codificato anche dall’art. 45 l. fall.;
- la trascrizione della domanda produce il noto effetto prenotativo, che consente alla sentenza, anche se trascritta dopo la dichiarazione di fallimento, di retroagire quanto agli effetti reali al momento dell’annotazione della domanda stessa.
La seconda parte dell’art. 72, comma 5, è letta dalle Sezioni Unite nel senso che il rinvio al Capo V riguarda non solo le domande restitutorie/risarcitorie, ma l’intero complesso di pretese connesse – ivi compresa la domanda di risoluzione – quando queste siano funzionalmente dirette a ottenere, a seguito della risoluzione, diritti da far valere nel concorso (credito di restituzione/risarcimento o diritto di rivendica).
Ne discende che:
- il giudizio ordinario sulla risoluzione, incardinato prima del fallimento e non ancora definito, non deve essere proseguitodopo l’apertura della procedura concorsuale, laddove la domanda di risoluzione sia preordinata alla tutela del creditore nei confronti della massa;
- tale giudizio deve essere definito con una pronuncia di improcedibilità(non di estinzione), perché la domanda può (e deve) essere coltivata esclusivamente all’interno del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi, secondo le regole del Capo V.
Il creditore, dunque, non è tenuto a “riassumere” il giudizio innanzi a un nuovo giudice, ma deve “proporre la domanda” – nei termini e con le forme di cui all’art. 93 l. fall. – con il c.d. rito concorsuale, includendovi sia la richiesta di risoluzione sia le conseguenti pretese restitutorie/risarcitorie.
La Corte esclude espressamente che in tale ipotesi possa operare l’art. 307 c.p.c. (estinzione per mancata riassunzione) e, conseguentemente, che si possa ritenere cessata l’efficacia della trascrizione ai sensi dell’art. 2668 c.c.; l’improcedibilità, a differenza dell’estinzione, non comporta l’automatica cancellazione della formalità, la quale continua a spiegare i propri effetti prenotativi, ferma la possibilità per il giudice fallimentare, ove la domanda non venga coltivata in sede concorsuale, di disporne la cancellazione, su istanza di parte, in analogia con l’ipotesi di definitiva inattività delle parti nel processo ordinario.
5. Natura della cognizione del giudice fallimentare e limiti dell’“incidenter tantum”
Un ulteriore profilo di rilievo affrontato dalla sentenza in esame concerne la natura della decisione che il giudice fallimentare è chiamato a rendere sulla domanda di risoluzione; in particolare, se essa debba restare confinata a una cognizione meramente incidentale, “ai soli fini del concorso”, o se possa assumere la pienezza tipica della pronuncia costitutiva/dichiarativa sulla vicenda negoziale.
Le Sezioni Unite, pur richiamando l’art. 96, ultimo comma, l. fall. (secondo cui il decreto di esecutività dello stato passivo e le pronunce rese sulle impugnazioni spiegano effetti solo ai fini del concorso), sottolineano che tale previsione non impedisce al giudice fallimentare di adottare, nell’ambito del procedimento concorsuale, decisioni dotate di effetti sostanziali pieni su diritti e rapporti che vengono in rilievo come antecedenti logici delle pretese di credito o di rivendica.
In questa prospettiva, la risoluzione contrattuale:
- non può essere ridotta a mero presupposto fattuale, oggetto di delibazione incidentale, ma costituisce un vero e proprio effetto costitutivo che incide sulla struttura del rapporto e sulla titolarità dei diritti sui beni;
- deve poter essere accertata “a ogni effetto” dal giudice fallimentare, con un giudizio che, pur svolgendosi nelle forme semplificate del procedimento ex 93 ss. l. fall. e delle relative impugnazioni, presenta contenuto e intensità cognitiva assimilabili a quelli di un’ordinaria pronuncia costitutiva.
La Corte segnala, inoltre, che la concentrazione della cognizione presso il giudice fallimentare, lungi dal determinare un arretramento delle garanzie difensive, assicura:
- il pieno contraddittorio nei confronti del curatore e dei creditori interessati, attraverso il meccanismo del contraddittorio incrociato tipico dell’accertamento del passivo;
- la possibilità di utilizzare le prove già raccolte nel giudizio ordinario, in virtù del rinvio all’art. 95, comma 3, l. fall., e di assumere nuovi mezzi istruttori compatibili con le esigenze di speditezza;
- un sistema di impugnazioni (opposizione, impugnazione e revocazione) idoneo a garantire una cognizione piena e multilivello.
Restano comunque ferme – come già ricordato – le ipotesi in cui la domanda di risoluzione sia coltivata per finalità estranee al concorso (ad esempio, per liberare il contraente in bonis dai propri obblighi o per agire contro garanti terzi), ovvero in cui la risoluzione sia già stata pronunciata con sentenza (anche non definitiva o non passata in giudicato) prima del fallimento: in tali casi, il giudizio ordinario sulla risoluzione può proseguire, mentre in sede concorsuale rileverà l’esito di quel giudizio ai sensi degli artt. 96, comma 2, n. 3, e 99 l. fall.
***
Ciò posto, la Suprema Corte risolve un complesso contrasto giurisprudenziale di legittimità e, in conclusione, rigetta il ricorso della Emanuele 2000 per i motivi di cui sopra.
6. Coordinate operative
Alla luce dei principi affermati dalla Cass., SS.UU., 18 marzo 2026, n. 6481, è possibile trarre alcune coordinate operative di immediata utilità per la gestione dei contenziosi risolutori in presenza (o in prospettiva) del Fallimento/Liquidazione Giudiziale del contraente inadempiente.
- Prima dell’apertura del Fallimento/Liquidazione Giudiziale
- Il contraente in bonis che voglia tutelarsi rispetto a un possibile fallimento della controparte dovrà attivarsi tempestivamente con la proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento (o della diversa azione costitutiva – annullamento, rescissione – avente effetti retroattivi) prima della dichiarazione di fallimento; la domanda proposta solo dopo l’apertura della procedura, pur se fondata su inadempimenti anteriori, non sarà esperibile nei confronti della massa.
- Qualora il contratto abbia per oggetto beni immobili o mobili registrati, è decisiva la trascrizione della domanda di risoluzione prima del fallimento: solo così la futura sentenza, anche se pronunciata e trascritta in epoca successiva, sarà opponibile ai creditori e potrà giustificare, in sede concorsuale, pretese di restituzione o rivendica del bene.
- Dopo l’apertura del Fallimento/Liquidazione Giudiziale
- Se, alla data della dichiarazione di fallimento, è pendente un giudizio ordinario di risoluzione per inadempimento promosso dal contraente in bonis – e se tale domanda è funzionalmente diretta a fondare diritti di credito o di rivendica da far valere nel concorso – il giudizio non deve essere semplicemente riassunto ma andrà definito con dichiarazione di improcedibilità per effetto del sopravvenuto vincolo concorsuale.
- Il creditore dovrà quindi:
- presentare ricorso ex 93 l. fall. (oggi ex art. 201 CCII) in cui formulare (o riproporre) tanto la domanda di risoluzione quanto le domande restitutorie/risarcitorie conseguenti;
- indicare e produrre, in tale sede, il materiale probatorio già utilizzato nel giudizio ordinario, chiedendone l’utilizzabilità e, ove necessario, l’integrazione istruttoria ai sensi dell’art. 95, comma 3, l. fall. (il cui testo, nella parte de qua, è stato integralmente riprodotto nell’art. 203, comma 3, CCII).
- La trascrizione della domanda di risoluzione eseguita prima del fallimento non viene menoper effetto dell’improcedibilità del giudizio ordinario: essa conserva il proprio effetto prenotativo, destinato a riflettersi sulla successiva decisione resa in sede concorsuale, salvo che il creditore non coltivi più alcuna pretesa in relazione alla domanda trascritta, nel qual caso il giudice fallimentare potrà disporne la cancellazione.
- In sede di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi
- Il Giudice concorsuale (G.D. o Tribunale in sede di opposizione) è chiamato a decidere anche sulla risoluzione “a ogni effetto”, con una pronuncia che, pur inserita nel contesto del rito concorsuale, incide stabilmente sulla vicenda negoziale (ad esempio ai fini della proprietà del bene e delle eventuali annotazioni nei registri immobiliari).
- In sede di verifica del passivo e nell’eventuale giudizio di opposizione ex 98 l. fall. (o ex art. 206 CCII), il creditore potrà far valere:
- il proprio diritto di credito da restituzione/risarcimento derivante dalla risoluzione;
- ovvero, nei casi di contratti traslativi immobiliari, il diritto di rivendica o restituzione in natura del bene, fondato sulla retroattività della pronuncia risolutoria e sul permanere dell’effetto prenotativo della trascrizione della domanda.
- d) Eccezioni e ipotesi particolari
- Restano estranee alla logica della “trasmigrazione integrale” in sede concorsuale le ipotesi in cui la domanda di risoluzione sia coltivata per finalità che non implicano la partecipazione al concorso (ad esempio, per liberare il contraente in bonis da obblighi di facere o non facere o per azionare garanzie di terzi): in tali casi, il giudizio ordinario può proseguire, fermo restando che eventuali riflessi patrimoniali sul Fallimento/Liquidazione Giudiziale dovranno comunque essere veicolati secondo il rito concorsuale.
- Analogamente, quando la risoluzione sia già stata pronunciata con sentenza (anche non definitiva o non passata in giudicato) prima del Fallimento/Liquidazione Giudiziale, l’accertamento compiuto dal Giudice Ordinario rileva in sede concorsuale secondo le regole dell’art. 96, comma 2, n. 3, l. fall. (o ex 204, comma 2, lett. c, CCII), che disciplina la partecipazione al concorso dei crediti risultanti da titolo giudiziale.
In definitiva, la sentenza n. 6481/2026 delle Sezioni Unite segna un deciso consolidamento dell’opzione per l’endoconcorsualità piena dell’accertamento dei diritti che incidono sulla massa, chiarendo che la domanda di risoluzione per inadempimento, quando è funzionalmente diretta a fondare pretese nei confronti della procedura, è attratta nella sfera di competenza del giudice concorsuale e deve essere coltivata con il relativo rito, con integrale superamento delle soluzioni che facevano leva sulla separazione tra giudizio ordinario di risoluzione e procedimento concorsuale sulle conseguenze restitutorie e risarcitorie.
Avv. Luigi Maria Romano
Senior Associate
Dipartimento Transaction & Advisory
MFLaw Roma
Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti e dei lettori. È destinato a uso interno e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario senza preventiva autorizzazione scritta.
Condividi