Recupero crediti e procedure esecutive

ESDEBITAZIONE E PRESUPPOSTI ESSENZIALI: MERITEVOLEZZA E PAGAMENTO DEI CREDITI NON IN FORMA MERAMENTE SIMBOLICA. COMMENTO A SENTENZA CASSAZIONE N. 27562 DEL 24.10.2024

  1. Premessa

Con Sentenza n. 27562/2024 del 24.10.2024 la Corte di Cassazione, seguendo la recente interpretazione maggioritaria ed in ossequio alla ratio ispiratrice della legislazione in materia di esdebitazione, ha affrontato il tema dei presupposti essenziali per l’accesso al beneficio dell’esdebitazione di un soggetto fallito ex art. 142 Legge Fallimentare.

 

  1. L’interpretazione dell’art. 142 L. Fall. alla luce della Sentenza n. 27562/2024 della Corte di Cassazione

L’esdebitazione è un beneficio concesso ad un soggetto fallito consistente nella liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.

In ambito di procedure concorsuali, l’istituto dell’esdebitazione è attualmente regolato dall’art. 280 del Nuovo Codice della crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ed in precedenza dall’art. 142 della Legge Fallimentare, quest’ultima normativa applicabile al caso oggetto della sentenza in commento emessa riguardo un fallimento del 2011.

L’art. 142 L. Fall. è stato di recente al centro di un dibattito giurisprudenziale interpretativo che ha riguardato il secondo comma di detta norma, ove è previsto che “l’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali”.

È necessario, pertanto, che i creditori concorsuali siano stati soddisfatti almeno “in parte”, non essendo necessario il pagamento di tutti i creditori.

La Suprema Corte da sempre ritiene sufficiente che una parte dei debiti, oggettivamente considerati, sia stata pagata in sede di ripartizione dell’attivo e la valutazione comparativa della consistenza di quella “parte” (in rapporto a quanto dovuto nel complesso) è rimessa al “prudente apprezzamento del giudice di merito”.[1]

Le più recenti pronunce evidenziano e ribadiscono che l’individuazione di quella parziale soddisfazione -che insieme al “requisito soggettivo” previsto dall’art 142, primo comma, L. Fall. consente di accedere al beneficio dell’esdebitazione- deve essere fatta attraverso un’interpretazione in linea con il “favor debitoris” ed anche con il “favor” per il corrispondente istituto unionale del “discharge of debts[2] che ha portato il legislatore italiano a rimuovere il “requisito oggettivo” dalle “condizioni per l’esdebitazione” previste dall’art. 280 del nuovo CCII.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria la suddetta condizione oggettiva (pagamento dei crediti in parziale soddisfazione) si realizza anche quando alcune categorie di creditori non siano stati pagati nemmeno in minima parte dovendosi intendere la “parzialità” riferita al numero totale dei creditori, e non, invece, alle categorie di crediti.

Tale ultimo indirizzo interpretativo è stato confermato ed avvalorato dalla recentissima sentenza n. 27562 del 24.10.2024 emessa dalla Corte di Cassazione, investita della questione per presunta violazione e/o erronea applicazione dell’art. 142, secondo comma, L. Fall. e dell’art. 12 Preleggi.

Nel caso di specie, il socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo, dopo la chiusura del fallimento della società con ripartizione finale dell’attivo, proponeva istanza di esdebitazione ai sensi dell’art. 142 L. Fall. Tuttavia, nonostante l’esistenza delle condizioni di meritevolezza ex art 142, 1 comma, L. Fall., al socio-ricorrente veniva negato, nel primo e nel secondo grado di giudizio, di accedere all’esdebitazione.

Il socio-ricorrente, pertanto, ha fatto ricorso al giudice di legittimità affermando che “presupposto fondamentale – e imprescindibile – per ottenere il beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti è la meritevolezza del fallito, nel caso in esame pacifica”.

In tale occasione, la Corte, richiamando il suo consolidato indirizzo, ha anzitutto confermato che per la sussistenza del cd. “requisito oggettivo” ai fini dell’esdebitazione è sufficiente che una parte dei debiti sia stata pagata in sede di ripartizione dell’attivo, rimettendo al prudente apprezzamento del giudice del merito la valutazione comparativa della consistenza di quella “parte” rispetto a quanto complessivamente dovuto.

Successivamente, ha precisato che il secondo comma dell’articolo 142 L. Fall. deve essere interpretato nel senso che, se ricorre il cd. “requisito soggettivo”, il beneficio dell’esdebitazione va di regola concesso, ad esclusione del caso in cui i creditori concorsuali non siano stati soddisfatti neppure in parte, ovvero siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria”.

Ed è proprio su questa natura “affatto irrisoria” che la Corte ha voluto soffermarsi nella Sentenza in commento per evidenziare che, essa deve essere riscontrata solo quando il concreto “soddisfacimento” non sia tale da rappresentare il relativo concetto nemmeno parzialmente, e comunque “tenuto conto di tutte le risultanze della procedura”.

La Corte ha chiarito che l’accertamento della natura “affatto irrisoria” in questione non deve in alcun modo ridursi alla registrazione del dato percentuale del soddisfacimento dei creditori: ciò, non tanto perché il secondo comma dell’art. 142 L. Fall. si limita ad escludere il beneficio ove non vi sia stata proprio soddisfazione, senza alcuna previsione di una soglia o misura minima di soddisfacimento, quanto piuttosto, perché l’indirizzo nomofilattico prevalente ha considerato il prudente apprezzamento del giudice di merito come una valutazione che non può risolversi meramente come operazione matematica, ma deve considerare tutte le peculiarità e le proporzionalità di ogni singola procedura.

Attraverso l’ordinanza in esame, la Corte afferma che di tutte le risultanze della procedura di cui bisogna necessariamente tenere in considerazione ai fini dell’ammissione al beneficio dell’esdebitazione, serve sicuramente tenere presente anche l’entità dell’attivo acquisito e di quello che è stato possibile liquidare, il numero dei creditori e l’ammontare dei costi prededucibili, senza fermarsi a rilevare la irrisorietà della percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali.

Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, al debitore non dovrebbe essere negato il beneficio dell’esdebitazione a causa della scarsa consistenza del suo patrimonio, una volta che sia stato in ogni caso escluso che quella minore entità sia la conseguenza di sue eventuali condotte ostative, così come esplicate nel primo comma dell’art.142 L. Fall.

  1. Conclusioni

Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte stabilisce che, in conformità a quanto sancito nell’art. 142 L. Fall. ed alla ratio dell’istituto, l’esdebitazione deve essere concessa al sussistere del requisito soggettivo della “meritevolezza” (mancanza di tutte le ragioni soggettive ostative), potendo negarsi unicamente quando, considerate tutte le circostanze concrete della procedura, il soddisfacimento dei creditori concorsuali risulti meramente simbolico.

La Corte, dunque, ha voluto evitare che un debitore, considerato “meritevole” ai sensi del primo comma dell’art. 142 L. Fall., possa essere escluso dal beneficio dell’esdebitazione a causa della scarsa consistenza del suo patrimonio, per ragioni di ordine meramente quantitativo, indipendenti dalle sue condotte.

 

Dott.ssa Giorgia Bracaglia

Trainee

MFLaw Roma

 

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[1] Ex multis: Cass. Sez. U, 24214/2011; Cass. 9767/2012, 16620/2016.

[2] Tit. III della Direttiva Insolvency.

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