FIDEIUSSIONE E QUALIFICA DI CONSUMATORE: IL COLLEGAMENTO FUNZIONALE INDIRETTO COME NUOVO DISCRIMINE. Nota a Tribunale di Napoli, sez. II civ., sentenza dell’11 giugno 2026
1. Il caso deciso: il controllo officioso e la posta in gioco
Il tema della qualifica di consumatore in capo al garante fideiussore continua a generare pronunce di grande rilievo pratico. E così, con sentenza n. 9804 dell’11 giugno 2026, il Tribunale di Napoli, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha nuovamente affrontato la questione pervenendo a conclusioni che meritano attenta considerazione da parte degli operatori del settore bancario e del credito.
Il punto di partenza è ormai consolidato: il giudice è tenuto a verificare d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, la natura abusiva delle clausole inserite in contratti stipulati tra professionisti e consumatori. Lo impone la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella pronuncia del 17 maggio 2022 (cause riunite C-693/19 e C-831/19), e lo confermano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479/2023.
Muovendo da tale principio base, il giudice partenopeo ha sollevato d’ufficio la questione della potenziale abusività della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. contenuta nel contratto di fideiussione azionato.
Per far ciò, si è però trovato a dover risolvere una questione logicamente pregiudiziale, senza la quale ogni ragionamento sull’abusività sarebbe rimasto privo di fondamento: i garanti potevano essere qualificati come consumatori?
Ed è proprio nel rispondere a tale interrogativo che la pronuncia adesso in commento offre il suo contributo più originale.
2. Il profilo innovativo: la partecipazione societaria indiretta come indice di collegamento funzionale
Il diritto vivente, a partire dall’ordinanza della Corte di Giustizia UE del 19 novembre 2015 nella causa C-74/15 (Tarcau), ha chiarito che la qualifica di consumatore del garante va valutata con riferimento alle parti del contratto di fideiussione e non del distinto contratto principale. Il criterio è di natura funzionale e impone di verificare se esistano collegamenti tra il garante e la società garantita tali da ricondurre la prestazione della garanzia all’esercizio di un’attività imprenditoriale.
Nella prassi applicativa, questo criterio era stato declinato con riferimento alle situazioni più ricorrenti, in cui il collegamento tra garante e società garantita era diretto e immediato: il garante che partecipava al capitale della società garantita in misura rilevante, ovvero che ne rivestiva la carica di amministratore; fattispecie nelle quali il nesso funzionale emergeva dalla sola lettura della compagine sociale.
Ed è su tale aspetto che la pronuncia del Tribunale di Napoli presenta carattere innovativo. Nel caso deciso, i garanti non erano soci diretti della società debitrice principale né intrattenevano con essa alcun rapporto gestorio immediato. Il loro collegamento con la debitrice passava attraverso una catena societaria articolata su tre livelli, al vertice della quale i garanti detenevano una partecipazione paritaria nella società capogruppo, che controllava a sua volta una società intermedia, unica socia della debitrice principale. Una struttura a cascata che, sul piano formale, avrebbe reso difficile l’individuazione di un nesso diretto tra chi aveva prestato la garanzia e la società le cui obbligazioni erano state garantite.
Eppure, nonostante questa mediazione strutturale, il Tribunale di Napoli ha ritenuto che la partecipazione indiretta, in quanto complessivamente totalitaria, fosse sufficiente a fondare il convincimento che la garanzia fosse stata prestata nell’esercizio dell’attività di impresa.
Il Tribunale ha dunque spostato l’accento dal piano formale-strutturale a quello sostanziale-funzionale: ciò che rileva non è la distanza formale tra garante e società garantita, ma la realtà economica del controllo esercitato.
3. Il confronto con gli orientamenti della Corte di Cassazione
La soluzione adottata dal Tribunale di Napoli si pone in piena sintonia ed a completamento del più recente orientamento della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 18834 del 10 luglio 2025 (Pres. Di Marzio, Rel. Falabella), pronunciata a pochi giorni di distanza dalla sentenza partenopea, aveva riformato la Corte di Appello di Palermo che aveva negato la qualifica di consumatore ai fideiussori in ragione della funzionalizzazione della garanzia all’attività commerciale svolta dalla società garantita, approccio stigmatizzato dalla Suprema Corte come espressione di una visione superata.
La Cassazione ha quindi individuato nella partecipazione al capitale sociale e nel ruolo di amministratore gli indici rilevanti per l’esclusione della qualifica di consumatore, con riferimento alla prassi consolidata, nella quale il collegamento funzionale tra fideiussore e società garantita si manifesta in forma diretta e immediata, senza richiedere particolari indagini sulla struttura del gruppo.
È su questo punto che la pronuncia partenopea compie un passo ulteriore, estendendo i principi espressi dalla Cassazione a fattispecie più complesse, così spostando il focus dalla forma del collegamento alla sostanza economica del controllo esercitato.
4. Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Napoli dell’11 giugno 2026 non introduce principi nuovi, ma ne rappresenta la naturale evoluzione applicativa a fattispecie che la giurisprudenza di legittimità non aveva ancora direttamente affrontato.
Il suo contributo sta nell’aver chiarito che il collegamento funzionale rilevante ai fini dell’esclusione della tutela consumeristica non deve necessariamente essere diretto, essendo sufficiente che emerga un controllo sostanziale e un interesse imprenditoriale concretamente riconducibile ai garanti.
Le ricadute pratiche sono immediate: i garanti non potranno limitarsi a dimostrare l’assenza di un rapporto diretto con la debitrice principale, ma dovranno provare che la garanzia è stata prestata per finalità genuinamente estranee all’esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale, anche mediata da strutture societarie interposte.
Resta, però, aperto il tema dei confini di tale collegamento indiretto, che costituirà presumibilmente il prossimo terreno di confronto per la giurisprudenza.
Avv. Carlotta Maria Ada Speciale
Associate
MFLaw Palermo
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