Aggiornamenti Giurisprudenziali
Gli interventi in cantiere sugli NPE a supporto dei debitori
Questa estate ha fatto molto discutere – e, per la verità, mai in termini positivi – la proposta di legge relativa al mercato degli NPE e alle possibili agevolazioni per i debitori.
La norma, difatti, stava per essere inserita nel decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici” (c.d. decreto “Asset e investimenti”), salvo poi venirne esclusa, ma per restare apparentemente come un intento prossimo del Governo.
Il disegno di legge in questione, di fatto, è la riproposizione di varie proposte legislative sostanzialmente molto simili, se non uguali, la prima della quali risale al DDL S. 788 del 2018, rubricato “Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto”.
In estrema sintesi, la norma prevederebbe, nei casi di cessioni di crediti bancari avvenute tra il 2018 e il 2021, la possibilità, per il debitore ceduto (con un credito nominale sino a 25 milioni di euro), di estinguere il debito a saldo e stralcio per un importo pari al prezzo di cessione, maggiorato del 20% se non fossero ancora state avviate azioni di recupero, giudiziali o stragiudiziali, e del 40% ove tali azioni fossero già state avviate.
Sulla prima finalità della norma, “agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza”, si è molto scritto in quest’ultimo mese, e sempre in termini estremamente critici, a partire dai dubbi di costituzionalità, per proseguire con gli effetti nefasti su un mercato che, invece, rappresenta qualitativamente e quantitativamente uno dei più importanti del nostro Paese, sino alle considerazioni circa il messaggio veicolato ai debitori sulla convenienza all’inadempimento delle obbligazioni.
Tuttavia, quello che preme evidenziare in questa analisi, è soprattutto il secondo intento dichiarato della norma, ovvero quello di “favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto”, intento che, secondo quanto riferito dal Governo, sarebbe oggi più mai attuale per aiutare le famiglie e le imprese in difficoltà in un contesto di aumento dei tassi di interesse.
Ebbene, sotto questo punto di vista la norma, oltre a risultare discriminatoria, in quanto rivolta solo ai debitori ceduti, appare fuori fuoco e fuori tempo.
Difatti, come detto, il disegno di legge originario è del 2018, ovvero prima della nascita ed entrata in vigore dell’attuale codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che oggi al suo interno accorpa anche le rinnovate procedure di sovraindebitamento e quelle nuove della composizione negoziata della crisi e del concordato semplificato.
In altre parole, in questo momento storico i debitori, compresi quelli civili, i consumatori e le piccole imprese “sotto soglia”, hanno già molteplici strumenti per affrontare e risolvere la propria crisi.
Da questo punto di vista, pertanto, il nostro ordinamento è già piuttosto completo e in costante e rapida evoluzione; il legislatore, semmai, dovrebbe preoccuparsi delle motivazioni dello scarso utilizzo degli strumenti già esistenti, verosimilmente da ricondurre in gran parte a una mancata maturità culturale in tal senso della nostra società ed economia.
Inoltre, la norma vorrebbe così reinserire nel mercato dei prodotti finanziari prima, e del consumo in generale poi, tutti quei soggetti ad oggi non finanziabili. Tale ulteriore intento, però, può passare non solo attraverso una revisione dei meccanismi di segnalazione della Centrale Rischi della Banca d’Italia (aspetto del quale la norma per la verità fa un accenno, anche se forse ottimisticamente semplicistico) ma anche della discrezionalità del merito creditizio in sede di erogazione da parte del sistema bancario.
Si tratta, quindi, di aspetti più complessi e più generali, rispetto ai quali il disegno di legge dovrebbe inserirsi come parte del sistema e non solo come una norma specifica e avulsa, volta ad aiutare una categoria ma con il rischio di non raggiungere lo scopo o di raggiungerlo a scapito di altri interessi altrettanto, se non maggiormente, meritevoli di tutela.
Avv. Andrea d’Ambrosio
Senior Partner
MFLaw Roma
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