Recupero crediti e procedure esecutive

Il deposito “tardivo” della nota di trascrizione del pignoramento non comporta l’inefficacia del pignoramento

Note all’ordinanza Tribunale di Reggio Calabria, 19 aprile 2021.

 

  1. L’antefatto.

1.1. Il contesto delle esecuzioni immobiliari ed i termini stringenti e tassativi previsti dalle norme vigenti, forniscono una serie di spunti di riflessione su profili relativi a questioni attinenti all’osservanza delle tempistiche per la produzione di atti e documenti che il legislatore pone a carico del creditore procedente e le relative conseguenze sanzionatorie in caso di omesso/ritardato deposito.

Il rispetto dei termini rigorosamente stabiliti dal Codice, nel nostro sistema, non sempre dipende da un unico soggetto, in quanto, gli adempimenti di volta in volta richiesti sono spesso eseguiti da operatori diversi.

1.2. Il caso in esame ha ad oggetto un ricorso ex art. 615 c.p.c. promosso dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, nell’ambito del quale il ricorrente ha richiesto che venisse dichiarata l’improcedibilità e/o l’inefficacia del pignoramento iscritto, per aver, l’Istituto di Credito procedente, depositato l’istanza di vendita prima ancora della nota di trascrizione del pignoramento.

La Banca, ritualmente costituitasi, nel contestare le avverse doglianze ha dedotto che il ritardo nel deposito della nota di trascrizione non possa essere addossato al creditore procedente, ove tale ritardo dipenda da causa a lui non imputabile.

1.3. Con ordinanza del 19 aprile 2021, il Tribunale di Reggio Calabria, sulla scia delle considerazioni effettuate dalla Banca, ha sostenuto che non possa condividersi la tesi secondo la quale la trascrizione del pignoramento debba precedere il deposito dell’istanza di vendita, in quanto i due momenti caratterizzanti la fattispecie progressiva del pignoramento –  ossia notificazione dell’atto e relativa trascrizione – mantengono la propria individualità[…] sicché ciascuno di essi soggiace alla disciplina sua propria legata alla specifica funzione cui il singolo adempimento assolve […]”. Ne deriva che, mentre la notifica del pignoramento deve, per ovvi motivi, necessariamente precedere l’istanza di vendita, “[…] l’esistenza della trascrizione assume rilievo quando il giudice dell’esecuzione è chiamato a provvedere sulla vendita dei beni, ossia quando sia stata depositata l’istanza di vendita con la documentazione ventennale prevista dall’art. 567 c.p.c […]”.

Pertanto, prima di tale momento, il problema di una correlazione funzionale tra la trascrizione del pignoramento e l’efficacia del trasferimento, scopo tipico del processo esecutivo, non si pone.

 

  1. La quaestio iuris sollevata.

2.1 Il quadro normativo di riferimento

La questione in analisi si pone in un contesto normativo che, nel corso del tempo, soprattutto a seguito dell’intervento operato dal legislatore sul Libro Terzo del Codice di Procedura Civile, con D. Lgs. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con L. 10novembre 2014, n. 162, ha lasciato ampi margini interpretativi.

Il Legislatore della riforma, intervenendo a modificare la prassi in vigore nella precedente disciplina, ha delineato due distinti modus operandi in capo al creditore procedente nella fase successiva alla notifica dell’atto di pignoramento: 1) quella in cui sia l’ufficiale giudiziario a procedere alla restituzione dell’atto di pignoramento trascritto e della relativa nota, restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari, al creditore procedente; 2) quella in cui sia il creditore pignorante ad effettuare (egli stesso) la trascrizione del pignoramento a seguito del ritiro della documentazione dall’ufficiale giudiziario.

Nella prima ipotesi, allo scopo di deflazionare il carico di lavoro gravante sulle cancellerie dei Tribunali, il Legislatore ha previsto – novellando l’art. 557 comma c.p.c. – che il creditore procedente depositi, entro quindici giorni dalla consegna dell’atto, la nota di iscrizione a ruolo, le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e la nota di trascrizione.

Nella seconda ipotesi – e questa è la modalità con la quale si procede più frequentemente nella prassi e si è proceduto nel caso in esame – il creditore sarà tenuto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 555, ultimo comma, e 557, secondo domma c.p.c. – a depositare la predetta documentazione, tra cui la nota di trascrizione, “appena restituitagli dal conservatore”, senza ulteriori specificazioni.

Non vi sono, pertanto, appigli letterali da cui far discendere che il creditore debba procedere con il deposito della predetta nota entro uno specifico termine e che, in caso di omissione ne possa derivare una qualche conseguenza caducatoria dell’intero processo esecutivo.

L’articolo 557 c.p.c., si chiude con la previsione di inefficacia del pignoramento nell’ipotesi in cui non siano depositati, entro il termine dei 15 giorni dalla consegna al creditore: a) la nota di iscrizione a ruolo; b) le copie dell’atto di pignoramento; c) del titolo esecutivo; d) del precetto.

2.2. Il dato letterale della legge è, quindi, chiaro nel collegare la sanzione dell’inefficacia al mancato o ritardato deposito di uno specifico novero di atti tra i quali non vi è la nota di trascrizione.

Solo alcuni dei documenti indicati al secondo comma dell’art. 557 c.p.c. rilevano, dunque, quanto alla tempestività del deposito sulle sorti del processo esecutivo non essendoci alcuna lacuna legis da colmare in via interpretativa.

Nel caso de quo, ci si chiede se la pesante sanzione dell’inefficacia del pignoramento e della relativa estinzione del processo esecutivo possa riguardare, dunque, anche il caso in cui il creditore depositi la nota di trascrizione oltre il termine di cui all’art. 557 c.p.c. e, nello specifico, dopo l’istanza di vendita.

 

  1. Contrasti giurisprudenziali.

È sorto in giurisprudenza un forte dibattito

sulle eventuali conseguenze che possono derivare dal deposito “tardivo” della nota di trascrizione, nonché sull’individuazione del momento in cui detto ritardo diviene rilevante ai fini dell’intero processo esecutivo.

3.1. Da un lato si sono inseriti gli orientamenti di quei Tribunali che hanno accolto la tesi della Suprema Corte (sent. n. 7998/2015) secondo la quale: “la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene […]”, e che “[…] la trascrizione dell’atto è indispensabile perché il giudice dia seguito all’istanza di vendita”.

Sulla scorta di tali assunti la trascrizione viene considerata il momento perfezionativo del pignoramento, non solo perché determina la produzione degli effetti sostanziali del vincolo nei confronti dei terzi ma soprattutto perché costituisce il presupposto indefettibile per la possibilità, da parte del Giudice, di dar seguito all’istanza di vendita del procedente.

Secondo il ragionamento suesposto, dunque, la trascrizione del pignoramento deve aver luogo prima del deposito dell’istanza di vendita.

In questa direzione, il Tribunale di Cosenza (Sent. del 3 aprile 2019, Dott.ssa Giusi Ianni che richiama la Cass. 23.01.2019, n. 1891), pronunciando definitivamente su un ricorso ex art. 630 terzo comma c.p.c., ha rigettato il reclamo proposto dal creditore pignorante nei confronti dell’ordinanza con la quale il Giudice dell’esecuzione aveva estinto il procedimento esecutivo, poiché “il pignoramento è stato trascritto dopo il deposito dell’istanza di vendita (e dopo la scadenza del termine perentorio per provvedere a tale ultimo incombente)”.

Detto Tribunale individua il momento ultimo per procedere con il deposito della nota di trascrizione nel termine di cui all’art. 567 c.p.c. sostenendo, allo stesso tempo, che il creditore procedente non possa depositare l’istanza di vendita in assenza della trascrizione, quand’anche non si voglia condividere la tesi della perentorietà del termine per il deposito relativa nota.

3.2. Dall’altro, si segnalano orientamenti diametralmente opposti che, invece, ritengono non sanzionabile con l’inefficacia del pignoramento il deposito della nota di trascrizione in un momento successivo all’istanza di vendita.

In particolare, il Tribunale di Napoli Nord (ord. Del 6/12/2018, Dott. Auletta Alessandro) ha affermato, interpretando alla lettera l’art. 557 c.p.c., che il termine di 15 giorni si applicherebbe solo all’ipotesi in cui la trascrizione sia stata effettuata dall’Ufficiale Giudiziario e non alla diversa ipotesi in cui tale adempimento sia stato espletato dal creditore procedente, per cui, come ampiamente detto, non è previsto alcun termine.

Ebbene, dunque, seguendo il ragionamento del suddetto Tribunale è sufficiente che la nota di trascrizione sia depositata prima che venga disposta la vendita e non necessariamente prima della proposizione dell’istanza.

Ricca di pregio giuridico risulta, altresì, l’argomentazione proposta dal Giudice lametino (Tribunale di Lamezia Terme ord. 15.1.2019, ripresa da ultimo dal Trib. Nocera Inferiore, 23.3.2021) il quale ha statuito che “l’esistenza della trascrizione assume rilievo quando il giudice dell’esecuzione è chiamato a provvedere sulla vendita dei beni, ossia quando sia stata depositata l’istanza di vendita con la documentazione ventennale”.

In altri termini, il nominato Giudice di merito, ritiene che sia comunque necessario individuare un momento oltre al quale il mancato deposito della nota di trascrizione diviene fatto imputabile al creditore; detto termine dovrà, di conseguenza, rinvenirsi nel termine dei 60 giorni stabiliti dall’ art. 567 c.p.c.

Per completezza espositiva appare utile richiamare, infine, la sentenza n. 822 del 29/10/2018 del Tribunale di Pistoia che, discostandosi dall’orientamento espresso dalla Suprema Corte Terza Sezione con la sentenza n. 4751/2016, ha definito un’ulteriore, nonché preliminare questione circa la natura perentoria ovvero ordinatoria del termine di cui all’art. 557 c.p.c.

La sentenza de quo ha ritenuto che il mancato deposito della nota di trascrizione entro il termine di cui all’art. 557, secondo comma c.p.c., non costituisca violazione di un termine perentorio e, dunque, non sia motivo di inefficacia del pignoramento.

La conclusione a cui addiviene il Tribunale pone le basi sull’art. 152 c.p.c., il quale espressamente prevede che: “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori salvo che la Legge stessa li dichiari espressamente perentori”.

Il nostro ordinamento processualcivilistico si basa, infatti, su una generale presunzione circa il carattere meramente ordinatorio dei termini salvo che, non sia diversamente ed espressamente prevista la loro perentorietà (c.d. principio di tassatività dei termini perentori).

Ebbene, l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, oggetto del presente articolo,  ha richiamato il suddetto orientamento di merito,  rammentando a tale riguardo che “in ogni caso il principio di tassatività delle fattispecie estintive osta ad una loro interpretazione analogica o estensiva, tanto è vero che lo stesso art. 630 c.p.c. commina l’estinzione del processo esecutivo solo “nei casi espressamente previsti dalla legge”; che non può poi condividersi la tesi sostenuta da parte opponente secondo cui la trascrizione del pignoramento deve precedere il deposito dell’istanza di vendita”.

 

  1. Osservazioni di merito.

4.1. Uscendo fuori dalla ripartizione dei vari orientamenti giurisprudenziali, si osserva che, secondo un’interpretazione letterale, in caso di mancata osservanza, da parte del creditore procedente, dei termini previsti per il deposito della documentazione espressamente individuata dal terzo comma dell’art. 557 c.p.c. non possa prevedersi la medesima sanzione dell’inefficacia del pignoramento, con conseguente estinzione del processo esecutivo, rispetto al caso in cui lo stesso non abbia depositato, entro il termine di quindici giorni, la nota di trascrizione, in quanto non  espressamente prevista.

4.2. L’ordinanza in esame chiarisce in maniera del tutto lineare diverse questioni che si passano ad esporre per punti.

(i)  In primis, la rilevanza del deposito della nota di trascrizione a cura del creditore pignorante nel processo esecutivo.

In materia di espropriazione immobiliare la notifica dell’atto di pignoramento e la sua trascrizione nei registri immobiliari assolvono a funzioni ben diverse.

Ed invero, mentre la prima attiene alla fase introduttiva del processo esecutivo, la seconda, come riportato nell’ordinanza in commento, “ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene.

La funzione della nota di trascrizione del pignoramento spiega i propri effetti nel momento in cui il Giudice dell’esecuzione può decidere sulla vendita, sulla scorta della nota di trascrizione e della documentazione ventennale.

Interpretando sistematicamente l’art. 567 c.p.c. è sufficiente e più che condivisibile che la trascrizione abbia luogo prima del deposito della documentazione ipocatastale e non necessariamente entro il termine stabilito per il deposito dell’istanza di vendita.

Ciò in quanto prima di tale momento il Giudice non potrebbe decidere delle vendite.

(ii) In secondo luogo, le sorti del processo esecutivo in caso di ritardo nel deposito della nota di trascrizione.

Senza indugiare in riferimento e /o considerazioni che esorbitano da quanto concretamente preme evidenziare, con particolare riferimento alle cause di estinzione del processo esecutivo, non può non osservarsi come il Legislatore abbia racchiuso nell’art. 630 c.p.c. ulteriori cause di estinzione oltre a quelle già tipizzate negli art. 629-632 c.p.c., tra le quali non v’è il mancato deposito della nota di trascrizione nel termine di cui all’art. 567c.p.c.

È evidente come, in forza del principio di tassatività che involge le cause di estinzione del processo esecutivo, non si possa parlare di mera dimenticanza da parte del Legislatore il quale, se avesse voluto, avrebbe potuto tipizzare anche quest’ulteriore fattispecie, prevedendo la medesima sanzione, o in ogni caso, una sanzione ad hoc.

(iii) In ultimo, con riferimento al principio fondamentale di economia del processo esecutivo, il raggiungimento dello scopo dello stesso anche in caso di ritardo nel deposito della nota di trascrizione.

A tale riguardo, appare opportuno precisare che la giurisprudenza, a più riprese, ha ribadito che l’inefficacia processuale derivante dalla inosservanza del termine perentorio di cui all’art. 557 terzo comma c.p.c., costituisca una causa tipica di estinzione del processo esecutivo, come tale insanabile ai sensi dell’art. 156 terzo comma c.p.c., a causa del mancato raggiungimento dello scopo.

Tale corollario, se è valido per il mancato deposito della documentazione specificamente prevista nell’art. 557 terzo comma c.p.c. nei termini ivi indicati, non può trovare analoga applicazione nei casi in cui sia il creditore a procedere all’incombente della trascrizione.

Ciò in quanto vi è una importante differenza tra l’adempimento che grava sul creditore procedente di trascrivere il pignoramento e quello del mero successivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento stesso presso la cancelleria del Giudice dell’esecuzione.

Per tali motivi l’omissione processuale compiuta dal creditore che depositi la nota di trascrizione dopo l’istanza di vendita ma prima della documentazione ventennale, risulterebbe sanabile, in quanto non impedisce al processo esecutivo di raggiungere il suo scopo, tanto da doverne dichiarare l’estinzione anticipata.

 

  1. Conclusioni.

In conclusione, è opportuno considerare che l’esaminata ordinanza costituisce un punto di arrivo della giurisprudenza che più volte si è pronunciata sul tema, fornendo una soluzione chiara e comprensiva in forza dei principi processualcivilistici delineati nei paragrafi che precedono.

Il settore dell’esecuzione forzata è, come noto, oggetto di continui dibattiti e analisi che hanno come obiettivo quello di snellire e semplificare, tanto per i Tribunali e le cancellerie quanto per gli operatori del diritto, gli adempimenti che tale procedimento richiede, soprattutto in termini di tempo.

Sul punto, come si legge nel Recovery Plan trasmesso alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021, l’obiettivo del nostro Paese è quello proprio di ridurre i tempi dell’esecuzioni rendendoli più celeri e spediti, mediante la riduzione dei termini per il deposito della documentazione ipocatastale, guadagnando, di contro, tempo nella fase introduttiva.

Per tali motivi, non è arduo ipotizzare che il Legislatore interverrà nuovamente per modificare la disciplina sui termini per il deposito di tutta quella documentazione necessaria ed indispensabile che consenta al Giudice di procedere con le vendite.

 

Avv. Francesca Bertozzi
MFLaw – Mannocchi & Fioretti
Studio Legale Associato

Sede di Roma

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