Aggiornamenti Giurisprudenziali

Il requisito della specialità della procura ex art. 83, comma terzo e 365 c.p.c.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (presidente D’Ascola, relatore Vincenti), con la pronuncia n. 2075 del 19 gennaio 2024, ha risolto la duplice questione, sollevata dalla III Sezione con l’ordinanza interlocutoria del 05.07.2023 n. 19039, in materia di specialità e contestualità della procura alle liti nel ricorso per Cassazione.

 

In particolare, ripercorrendo il solco tracciato dalle precedenti pronunce n. 36827/2022 e n. 36057/2022, il Supremo Consesso ha riaffermato il principio secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso”.

 

  1. La normativa di riferimento

Come noto, l’art. 365 del c.p.c. stabilisce che “Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale”.

L’art. 83, terzo comma del c.p.c. prevede che “La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.

 

Se pur vero che non è consentito promuovere o resistere in giudizio senza il rilascio della relativa procura, è altrettanto vero che l’art. 125 c.p.c., secondo comma, prevede espressamente che “La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”.

Ciò che qui rileva è verificare in quale modo e con quali effetti sia possibile procedere alla sanatoria di una procura nulla o invalida, al fine di accertare l’ammissibilità o meno del ricorso per cassazione.

 

A tal riguardo, la normativa che disciplina e regola il conferimento della procura è stata riformata dapprima con la Legge n. 69/2009 e, successivamente, con la c.d. “Riforma Cartabia”.

Ante legge 69/2009, la procura speciale al difensore nel giudizio di cassazione doveva essere rilasciata, a pena di nullità, a margine o in calce esclusivamente del ricorso o del controricorso e la sua mancanza non era in alcun modo sanabile.

L’attuale formulazione dell’art. 182 c.p.c., sulla scorta delle richiamate riforme, invece, prevede che “la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.

L’ultima riforma ha introdotto, quindi, la possibilità per il giudice di concedere un termine per il rilascio di una valida procura alle liti, prevedendo che l’osservanza del termine sani ex tunc i vizi e, di conseguenza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano sin dal momento della prima notificazione.

 

  1. I precedenti giurisprudenziali

La pronuncia delle Sezioni Unite in commento è intervenuta per dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto negli ultimi anni in tema di requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione.

 

Già nel 2022, le Sezioni Unite ebbero modo di pronunciarsi in merito statuendo che il requisito della specialità della procura alle liti, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione, è integrato, al netto della sua collocazione topografica, dal fatto che la firma per autentica dal difensore, apposta su foglio separato ma materialmente congiunto, deve considerarsi in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso.

Detto requisito è rispettato, altresì, qualora la procura alle liti venga conferita nell’arco temporale ricompreso dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso (cfr. Cass. SS.UU. n. 36057/2022 del 09.12.2022, Cass. SS.UU. n. 36827/2022 del 15.12.2022).

 

Di avviso contrario, invece, la III sezione della Corte di Cassazione che ha ritenuto non applicabili i principi enunciati in precedenza, statuendo l’invalidità della procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo differente da quello indicato nell’atto introduttivo, con la conseguenza che il ricorso proposto in forza di una procura invalida e priva del requisito di specialità deve dichiararsi inammissibile (cfr. Cass., Sez. III, 6 aprile 2022, n. 11240, Cass. Sez. III, 4 aprile 2023 n. 9271).

Tale orientamento troverebbe il suo fondamento nella circostanza che l’art. 83, comma terzo, c.p.c., autorizza il legale a certificare l’autografia del soggetto che sottoscrive la procura speciale alle liti nei soli limiti indicati dalla stessa norma.

Sicché, la procura speciale ai fini dell’autentica dev’essere necessariamente apposta in calce o a margine di uno degli atti elencati dal citato comma terzo dell’art. 83, ossia in intimo e necessario collegamento con uno di essi.

Secondo la III sezione, poi, la previsione dettata dall’art. 2703 comma secondo, primo periodo, c.c., si opporrebbe all’autenticazione della sottoscrizione della procura speciale a distanza (sia temporale che spaziale) in quanto essa deve avvenire in presenza del pubblico ufficiale a ciò abilitato.

 

Infine, sempre la medesima III sezione della Cassazione, in un caso analogo, con ordinanza interlocutoria n. 19039/2023, pur sostenendo ancora una volta la tesi della invalidità della procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione ed in un luogo differente da quello indicato nell’atto introduttivo, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale, dovuto anche all’evoluzione della normativa di settore, e della particolare importanza della questione, attinente all’interpretazione degli artt. 83 e 365 c.p.c., ha ritenuto opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente affinché valutasse l’opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite.

 

  1. La Sentenza della Cassazione a SS.UU. n. 2075/2024 del 19.01.2024

Assegnata la trattazione alle Sezioni Unite, queste hanno posto fine al contrasto giurisprudenziale in tema di requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione.

Con la sentenza in commento, in particolare, si è affrontato il tema del rilascio della procura in data anteriore rispetto alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell’atto, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione.

 

Secondo la Cassazione nella problematica inerente alla validità “temporale” della sottoscrizione rileva essenzialmente che “il conferimento della procura alle liti avvenga all’interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettivamente, né prima né dopo”.

 

Per quanto concerne la sua collocazione topografica, proseguono le Sezioni Unite, la procura speciale (anche) a distanza, rilasciata su foglio separato ed afferente a un ricorso redatto in modalità analogica, deve essere considerata in calce, in forza proprio del (contestato) art. 83, terzo comma c.p.c. (“La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato”).

Infatti, ed a maggior ragione, l’applicazione al processo civile telematico nelle ipotesi richiamate dal citato art. 83 c.p.c., novellato dalla legge n. 69/2009, permette che la procura nativa digitale o la copia informatica di procura, rilasciata su supporto cartaceo, possano essere congiunti sia materialmente che “virtualmente” con l’inserimento nel messaggio p.e.c. o nella busta telematica di deposito soltanto in un momento successivo alla loro formazione.

 

Il richiamo operato dalla III sezione all’art. 2703, comma secondo, primo periodo del codice civile (così come quello alla normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento alla certificazione della sottoscrizione del conferente la procura da parte dell’avvocato), è stato oggetto di critica dalle Sezioni Unite in commento, secondo cui la certificazione da parte dell’avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell’art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all’uopo autorizzato, ma come “autenticazione minore” (o “vera di firma”).

 

Di conseguenza, prosegue la sentenza in commento: “Al fine della prova dell’autenticità della procura rilasciata in calce o a margine di uno degli atti indicati nel terzo comma dell’art. 83 c.p.c., è sufficiente che il difensore certifichi l’autografia della sottoscrizione della parte”, non essendo necessaria l’attestazione dello stesso che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece richiesto dall’art. 2703 c.c. per l’autentica della scrittura privata da parte del pubblico ufficiale, essendo imposta all’avvocato esclusivamente la contestualità spaziale e temprale tra la sottoscrizione della procura e la certificazione del procuratore.

 

  1. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, si può ritenere, finalmente, risolto il dibattito giurisprudenziale, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per Cassazione, qualora la procura sia stata conferita in data anteriore alla redazione del ricorso stesso e in un luogo differente da quello indicato nell’atto introduttivo.

 

Appare chiaro l’orientamento delle Sezioni Unite in merito all’enunciato principio secondo cui la procura relativa a un giudizio per cassazione è pienamente valida se, da un lato, è stata conferita nel periodo temporale ricompreso tra la pubblicazione del provvedimento da impugnare e la notificazione del ricorso e, dall’altro, è congiunta materialmente, o mediante strumenti informatici, al medesimo ricorso.

L’intervento chiarificatorio della sentenza in commento è stato confermato dalla successiva pronuncia n. 2077/2024, depositata in data 19.01.2024 (anche in tal caso, presidente D’Ascola, relatore Vincenti), secondo cui “In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici – al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione”.

 

Proprio a tal proposito, riteniamo di condividere quanto espresso dal Consiglio Nazionale Forense in una nota del 19.01.2024 che ha accolto con soddisfazione la pronuncia delle Sezioni Unite, ribadendo come il precedente orientamento fosse “inutilmente restrittivo e penalizzante”.

È di tutta evidenza – prosegue il CNF – che “Il pronunciamento odierno rappresenta il corretto approdo al rilevante tema che aveva portato alla dichiarazione di inammissibilità di numerosi ricorsi per questioni formali prive di rilievo giuridico”.

 

 

Avv. Jacopo Ponti

Associate

MFLaw Roma

 

 

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