Aggiornamenti Giurisprudenziali

Il valore probatorio della posta elettronica ordinaria (e degli sms)

La sentenza del Tribunale di Terni n. 232/2023 del 04.04.2023

Il Tribunale di Terni, con la sentenza n. 232 del 4 aprile 2023, ripercorre la strada tracciata dalla Suprema Corte di Cassazione sul valore probatorio della posta elettronica ordinaria, confermando il principio secondo cui “nel processo civile gli sms e le mail hanno piena efficacia di prova. Per il disconoscimento di queste comunicazioni colui contro il quale esse sono prodotte deve dimostrare, con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la non rispondenza con la realtà” (ex multis Cass. I Sezione Civile, Ordinanza n. 19155 del 17.07.2019).

 

  1. – Premesse

La questione nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo, con la quale la società debitrice/opponente ha contestato (per quanto qui rileva) il contenuto di un messaggio di posta elettronica ordinaria contenente il riconoscimento di un debito relativo al mancato pagamento di lavori svolti dalla società creditrice.

In particolare, la creditrice ha sostenuto che il credito azionato nel procedimento monitorio era comprovato da un messaggio mail ordinario con cui la debitrice aveva riconosciuto un debito residuo a fronte della maggior somma già versata.

Di contro, la debitrice (oltre ad aver negato la legittimità del credito) ha contestato la valenza della posta elettronica ordinaria quale prova del riconoscimento del debito, disconoscendone integralmente il contenuto.

 

  1. – Normativa e precedenti giurisprudenziali. In particolare, la Cassazione n. 19155/2019

La pronuncia in commento riveste una particolare importanza in tema di disconoscimento del documento contenuto nel messaggio di posta elettronica ordinaria.

Come noto, l’art. 2712 del c.c. stabilisce che “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

Già in precedenza, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in merito, statuendo che “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppur privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (Cass. n. 11606/2018, conforme Cass. n. 19155/2019).

Il Tribunale di Terni pone l’accento sulla modalità di contestazione del messaggio di posta elettronica, che va “operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale” (così, Cass. n. 14416/2013 e, prima ancora, Cass. n. 28096/2009).

Tuttavia, il disconoscimento operato ai sensi dell’art. 2712 c.c., diversamente da quello contemplato nell’art. 215, II comma c.p.c. (che preclude l’utilizzazione ai fini probatori della scrittura se non viene avanzata un’istanza di verificazione avente poi esito positivo), non impedisce al Giudice di accertare la conformità all’originale, anche attraverso altri mezzi di prova, quali le presunzioni (cfr. Cass. n. 3122/2015).

Ai medesimi principi, si sono uniformati numerosi Tribunali territoriali, da ultimo il Tribunale di Pavia il quale, in un caso analogo, ha statuito che “Nel processo civile, le mail, al pari degli sms, hanno piena efficacia di prova e per il disconoscimento di queste comunicazioni, colui contro il quale esse sono prodotte deve dimostrare, con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la non rispondenza con la realtà. In particolare, il messaggio di posta elettronica costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’ art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (Trib. Pavia Sentenza n. 172 del 30 gennaio2020).

 

  1. – L’applicazione al caso concreto

Alla luce di quanto sopra, il Giudice territoriale ha, da un lato, rilevato come la società debitrice/opponente abbia disconosciuto formalmente l’autenticità e la conformità del documento prodotto dalla creditrice, specificando, però, che tale disconoscimento era stato formulato in modo irrituale, “in quanto privo di un’esatta indicazione degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale” (pag. 4 della sentenza in commento), con la conseguenza che lo stesso era da considerarsi inefficace.

Il Giudice ha ritenuto la piena utilizzabilità del messaggio di posta elettronica ordinaria da parte della creditrice opposta poiché riferibile alla società opponente non avendo essa espressamente indicato gli aspetti di difformità con l’originale.

A ciò si aggiunga che il pagamento parziale del debito riconosciuto da parte dell’opponente, anche a seguito dell’invio della mail ordinaria, rileva ai fini della qualificazione dell’effettiva volontà della medesima opponente di ottemperare a quanto precedentemente dichiarato.

 

  1. – Conclusioni

La pronuncia del Tribunale di Terni conferma il principio secondo cui le e-mail (ed anche i messaggi di testo inviati da telefono cellulare) hanno piena efficacia di prova nel giudizio civile.

Per il Giudice territoriale, a conferma di quanto statuito dalla Corte di Cassazione, le e-mail hanno lo stesso valore di prova che l’articolo 2712 c.c. attribuisce alle riproduzioni informatiche.

Il messaggio di posta elettronica ordinaria contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e, di conseguenza, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotti non contesta la loro “fedeltà”.

Colui contro il quale sono prodotte, per il loro disconoscimento, deve indicare e quindi dimostrare, con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la difformità all’originale e quindi la non rispondenza con la realtà. In altri termini il diretto interessato deve dimostrare la non rispondenza tra la propria volontà e il contenuto del documento, seppure il giudice può comunque accertarla, anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

La e-mail, pertanto, è da considerarsi un documento elettronico che, anche se privo di firma, rientra a pieno titolo tra i mezzi di prova piena previsti dall’articolo 2712 del c.c. e, come tale, utilizzabile dal Giudice ai fini della decisione.

Alla luce di quanto sopra illustrato e della interpretazione giurisprudenziale fornita sarà quanto mai necessario, nell’ambito dell’attività difensiva porre particolare attenzione alla condotta avversaria che dichiari di non riconoscere le email/messaggi telefonici ed alla specificità della contestazione con sufficiente corredo probatorio.

 

Avv. Jacopo Ponti

Associate

MFLaw Roma

 

Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di MFLaw e dei lettori del Magazine di MFLaw. È proprietà di MFLaw e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.

 

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