L’iperammortamento costituisce una delle misure fiscali più rilevanti introdotte negli ultimi anni a sostegno degli investimenti produttivi e della trasformazione digitale delle imprese italiane. Nato nell’ambito del Piano Nazionale Industria 4.0, esso è stato concepito per incentivare l’acquisto di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico mediante un meccanismo di maggiorazione fiscale del costo di acquisizione, capace di aumentare le quote di ammortamento deducibili e, conseguentemente, di ridurre il carico fiscale gravante sugli investimenti.
La disciplina è stata introdotta dall’art. 1, commi da 9 a 13, della Legge 232/2016 e si inserisce nel più ampio disegno di modernizzazione del sistema produttivo nazionale. L’agevolazione prevedeva inizialmente una maggiorazione del 150% del costo fiscale dei beni materiali nuovi ricompresi nell’Allegato A alla medesima legge e dotati delle caratteristiche tipiche del paradigma Industria 4.0, quali automazione, interconnessione e integrazione con i sistemi aziendali. A tale beneficio si affiancava una maggiorazione del 40% per i software e i beni immateriali indicati nell’Allegato B, funzionali alla digitalizzazione dei processi produttivi.
Sebbene il meccanismo apparisse relativamente semplice, la sua applicazione pratica si rivelò sin dall’inizio più complessa del previsto. L’individuazione dei beni agevolabili, la definizione del costo fiscalmente rilevante, il ruolo delle opere accessorie e la verifica dell’effettiva interconnessione dei macchinari generarono numerosi dubbi interpretativi che resero necessario un consistente intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ne derivò una disciplina progressivamente arricchita da circolari, risoluzioni e documenti di prassi, che finirono per affiancare alla finalità incentivante un articolato apparato documentale e procedurale.
Nonostante tali difficoltà applicative, la misura venne ritenuta sufficientemente efficace da giustificarne la proroga. La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ne estese infatti l’ambito temporale di applicazione, introducendo il meccanismo della cosiddetta “prenotazione” dell’investimento, destinato a caratterizzare molte delle successive agevolazioni fiscali. In presenza dell’accettazione dell’ordine e del versamento di un acconto pari almeno al 20% del costo del bene, l’investimento poteva essere completato nell’esercizio successivo (i.e., 31 dicembre 2019) senza perdere il diritto al beneficio.
L’anno seguente il legislatore con la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) confermò la misura, ma ne modificò la struttura quantitativa introducendo un sistema articolato per scaglioni: maggiorazione del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di Euro, del 100% per gli investimenti superiori a 2,5 e fino 10 milioni di Euro e del 50% per gli investimenti oltre i 10 e fino 20 milioni di Euro, escludendo ogni maggiorazione per gli investimenti eccedenti tale ultima soglia.
La scelta rispondeva all’esigenza di concentrare il beneficio sugli investimenti di minore entità e di contenerne il costo per l’erario, ma evidenziava già una tendenza che ha accompagnato l’intera evoluzione dell’istituto: la sua costante rimodulazione in funzione delle esigenze contingenti della politica economica e finanziaria.
Con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) si verifica una vera e propria censura rispetto al passato: il Legislatore abroga integralmente il regime dell’iperammortamento e introduce il credito di imposta per investimenti in beni strumentali, successivamente confluito nel programma Transizione 4.0.
Non si tratta di una semplice modifica tecnica, bensì di un cambiamento di impostazione, poiché il beneficio non opera più attraverso una maggiore deducibilità fiscale distribuita nel tempo, ma mediante un credito immediatamente utilizzabile in compensazione. La scelta riflette la volontà di rendere l’incentivo più immediatamente percepibile dalle imprese e, al contempo, maggiormente controllabile sotto il profilo della spesa fiscale.
Per circa sei anni il sistema dei crediti d’imposta ha sostituito l’iperammortamento quale principale strumento di incentivazione degli investimenti tecnologici. Anche tale disciplina, tuttavia, è stata caratterizzata da continue proroghe, modifiche delle aliquote e interventi correttivi, confermando una tendenza alla temporaneità che sembra aver accompagnato tutte le principali misure di sostegno agli investimenti produttivi.
In questo contesto si colloca la scelta operata con la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), che ha reintrodotto l’iperammortamento per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, riproponendo una struttura sostanzialmente analoga a quella del 2019, con la previsione di una maggiorazione del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di Euro, del 100% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni di Euro e del 50% per le quote oltre 10 e fino 20 milioni di Euro.
Il ritorno dell’istituto avrebbe potuto rappresentare un elemento di continuità per gli operatori economici, se non fosse che anche la disciplina del 2026 ha evidenziato sin da subito evidenti criticità.
La prima riguarda il rapporto con il credito d’imposta Transizione 4.0. La normativa infatti esclude la cumulabilità dei due benefici sul medesimo investimento, con la conseguenza che numerose imprese che avevano prenotato gli investimenti nel corso del 2025 per beneficiare del credito d’imposta si trovano oggi escluse dal nuovo regime, pur potenzialmente più vantaggioso. Ne deriva una situazione suscettibile di incidere sul principio dell’affidamento, nella misura in cui scelte economiche adottate in conformità alla disciplina vigente al momento della loro assunzione risultano penalizzate da successive modifiche normative.
Ancora più emblematica appare la vicenda del requisito territoriale originariamente previsto dalla Legge di Bilancio 2026, che limitava il beneficio ai beni prodotti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo. Una simile limitazione risultava difficilmente conciliabile con la struttura delle moderne filiere produttive, caratterizzate da processi di approvvigionamento globali e da un sempre più intenso ricorso a componenti e macchinari provenienti da Paesi extraeuropei.
Le criticità emerse hanno indotto il legislatore ad intervenire nel giro di pochi mesi mediante il D.L. 38/2026, che ha eliminato integralmente il suddetto requisito con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026. La rapidità della correzione evidenzia, di per sé, le difficoltà incontrate nella valutazione preventiva degli effetti della disciplina.
A tali criticità si aggiungono quelle connesse all’attuazione operativa della misura. Sebbene il nuovo iperammortamento sia formalmente in vigore dal 1° gennaio 2026, il sistema delle comunicazioni e delle procedure necessarie per accedervi si è progressivamente completato soltanto nel corso dell’anno, determinando un inevitabile scollamento tra l’entrata in vigore della norma e la sua concreta fruibilità.
La parabola dell’iperammortamento offre spunti di riflessione che vanno oltre la singola agevolazione fiscale.
Gli investimenti in beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico richiedono programmazione, valutazioni finanziarie di lungo periodo e un quadro normativo sufficientemente stabile da consentire decisioni consapevoli.
L’introduzione della misura nel 2017, le successive proroghe, l’abrogazione nel 2020, il passaggio al credito d’imposta e la reintroduzione nel 2026 delineano invece una successione di interventi che rende difficile per gli operatori formulare previsioni affidabili nel medio e lungo periodo.
Il problema non riguarda soltanto la frequenza delle modifiche normative, ma il modo in cui esse incidono sulle decisioni economiche delle imprese. A differenza di altri interventi fiscali che si limitano a disciplinare situazioni già esistenti, gli incentivi agli investimenti sono concepiti proprio per orientare comportamenti futuri. Quando il quadro normativo muta continuamente, l’incertezza rischia di trasformarsi essa stessa in un costo, riducendo l’efficacia delle misure che il Legislatore intende promuovere.
In definitiva, la storia dell’iperammortamento mostra come la vera sfida non consista nell’introdurre incentivi sempre nuovi, ma nel garantire continuità, prevedibilità e tutela dell’affidamento. Se l’innovazione richiede investimenti, gli investimenti richiedono regole stabili e la stabilità delle regole rappresenta spesso il più efficace degli incentivi.
Avv.ti Emanuele Tito e Francesca Berardi
UnitTax Law | Transaction & Advisory Department
MFLaw Roma
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