Aggiornamenti Giurisprudenziali

La Cassazione muta il proprio precedente orientamento e chiarisce: il termine per il versamento del saldo da parte dell’aggiudicatario non è assoggettato alla sospensione feriale

Commento a Cass. Civ., Sez. III, 8 giugno 2022 n. 18421

1. Premessa

Con sentenza n. 18421 dell’8 giugno 2022 la Suprema Corte torna ad esprimersi sull’annosa questione inerente l’applicabilità o meno della sospensione feriale dei termini processuali di cui alla L. n. 742/1969 al termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario in tema di vendita forzata.

Lo fa, tuttavia, innovando profondamente rispetto al passato, atteso che la sentenza in commento, ponendosi sotto un inedito angolo visuale, giunge ad escludere – con ampia e completa motivazione – la sospensione feriale del termine per il versamento del saldo prezzo, scardinando così il precedente orientamento di legittimità formatosi sul punto.

2. Il caso

La vicenda che ci occupa trae origine da un’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento emesso in favore dell’aggiudicatario, promossa sul presupposto dell’avvenuto versamento del saldo prezzo in data successiva a quella fissata nell’avviso di vendita.

Nella fase cautelare dell’opposizione, il giudice dell’esecuzione negava la sospensione ed assegnava il termine per l’introduzione della fase di merito, osservando come il versamento del saldo avrebbe dovuto ritenersi tempestivo, in quanto non soggetto il relativo termine alla sospensione feriale di cui alla L. n. 742/1969.

Il Tribunale adito per il giudizio di merito della opposizione confermava la decisione già assunta dal giudice dell’esecuzione e rigettava quindi l’opposizione, ritenendo tempestivo il versamento del saldo prezzo, anche alla luce di una circolare adottata dal medesimo Tribunale con cui si affermava la natura processuale del termine per il versamento del saldo prezzo rispetto a tutte le vendite già disposte.

Avverso la decisione del Tribunale veniva proposto ricorso in Cassazione dagli originari opponenti.

La Corte di Cassazione ha dato ragione agli opponenti, accogliendo l’opposizione con conseguente annullamento del decreto di trasferimento del compendio pignorato.

3. Il contesto normativo di riferimento

Come ribadito dalla sentenza in commento, al fine di dirimere la vexata quaestio concernente l’applicabilità o meno della sospensione feriale del termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario in ambito di esecuzioni immobiliari, vengono in rilievo, da un lato, l’art. 1 della L. 7 ottobre 1969 n. 742, ai sensi del quale: “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.”, e, dall’altro, quale normativa di riferimento nell’ambito del processo esecutivo, l’art. 569, terzo comma, c.p.c., a mente del quale il giudice dell’esecuzione, quando dispone la vendita senza incanto, stabilisce “(…) il termine, non superiore a centoventi giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev’essere depositato, con le modalità del deposito (…)“, nonché gli artt. 591-bis c.p.c., in tema di vendita delegata, e 576, primo comma, n. 7 c.p.c., in caso di vendita con incanto.

Ebbene, dalla lettura congiunta delle predette disposizioni normative emerge chiaramente come la scelta degli operatori del diritto di propendere per la sospensione feriale o meno del termine per il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario discenda essenzialmente dalla qualificazione della natura processuale ovvero sostanziale dello stesso. Ne deriva che, solo aderendo all’interpretazione ermeneutica secondo cui detto termine riveste natura processuale, si potrebbe giungere a ritenere il medesimo soggetto alla sospensione feriale di cui alla L. n. 742/1969.

4. L’intervento della Suprema Corte con la pronuncia in commento

Con la sentenza in commento, come anticipato, la Suprema Corte ha statuito nel senso di escludere la sospensione feriale del termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario, disattendo quanto già affermato dagli stessi giudici di legittimità.

Più in particolare, con la pronuncia n. 12004/2012, che costituisce l’unico precedente di legittimità reso specificatamente sulla questione di interesse, la Suprema Corte concludeva per l’applicabilità della sospensione feriale al termine per il versamento del saldo prezzo di cui agli artt. 576, primo comma, n. 7, e 585, primo comma, c.p.c., sul presupposto che detto termine, innestandosi nel procedimento di vendita coattiva, dovesse considerarsi di natura processuale latu sensu e, come tale, soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all’art. 1 della L. n. 742/1969.

Secondo la ricostruzione fatta propria dai giudici di legittimità del 2012, dunque, la ritenuta natura processuale del termine per il versamento del saldo prezzo era da intendersi quale diretta conseguenza del fatto che detto termine incide funzionalmente sullo sviluppo della procedura esecutiva, in quanto prodromico al trasferimento del bene immobile e alla sua definitiva attribuzione.

Ebbene, con il suo ultimo intervento, la Suprema Corte scalfisce l’intero percorso logico dalla stessa precedentemente articolato, superando così l’assunto per cui il temine di cui si discute debba necessariamente assumere natura processuale per il solo fatto di inscriversi in una determinata sequenza procedimentale.

Con la pronuncia in esame, difatti, i giudici di legittimità rilevano come sia senz’altro vero che il mancato o intempestivo versamento del prezzo incide sul proseguo del procedimento, rendendosi necessaria in tal caso l’adozione del decreto ex art. 587 c.p.c., ma osservano – condivisibilmente – come sia altrettanto vero che non per questo il termine ex art. 569, terzo comma, c.p.c. debba assumere indefettibilmente natura processuale.

Così opinando – ad avviso della Suprema Corte -, sarebbero connotati da natura processuale tutti i termini previsti dal codice di rito destinati a segnare le scansioni temporali dei vari procedimenti da esso regolati.

E non v’è dubbio che così non è, essendo pacifico che vi siano termini, il cui mancato rispetto incide sul processo esecutivo, che sono indiscutibilmente connotati da natura sostanziale, e in quanto tali non soggetti alla sospensione feriale, quali, a titolo esemplificativo, i termini di cui agli artt. 481, 482, 495 c.p.c..

Ponendosi sotto un diverso angolo visuale, e dunque contrariamente a quanto affermato da Cass. n. 12004/2012, questi giudici di legittimità escludono la sospensione feriale del termine in parola, fondando detta esclusione sulla natura sostanziale dello stesso, atteso che il versamento del prezzo, collocandosi – da un punto di vista temporale – dopo la definitiva individuazione dell’aggiudicatario, non costituisce la prosecuzione della fase volta all’individuazione dell’acquirente.

Osservano questi giudici di legittimità – in ciò risiedendo la portata innovativa della pronuncia in esame – come il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario si configuri, piuttosto, quale mero adempimento dell’obbligazione di pagamento che questi ha volontariamente e definitivamente assunto al fine di ottenere il trasferimento del bene staggito.

Il termine in discorso ha natura sostanziale poiché incide – direttamente e immediatamente – sulla situazione giuridica sostanziale dell’aggiudicatario, posto che il mancato versamento del prezzo entro il termine assegnato determina la perdita dello ius ad rem che l’aggiudicatario può vantare riguardo all’emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., con il quale – come noto – avviene l’effetto traslativo.

Non incide detto termine, invece, sulle facoltà e potestà processuali dell’aggiudicatario, atteso che questi, in quanto tenuto al compimento di un atto dovuto, ossia l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, è un soggetto terzo, estraneo quindi al processo esecutivo.

Con riferimento a quest’aspetto, appare condivisibile altresì l’ulteriore argomentazione con cui la Suprema Corte esclude la natura processuale del termine in parola, richiamando la ratio sottesa all’istituto della sospensione feriale.

Rilevano questi giudici di legittimità, infatti, che se è vero che il periodo di sospensione feriale nasce dall’esigenza di assicurare agli operatori della giustizia un periodo di effettivo riposo lavorativo – come in più occasioni ribadito dalle Corte Costituzionale -, allora non v’è ragione alcuna per cui riconoscere detto periodo di sospensione feriale all’aggiudicatario, non avendo bisogno quest’ultimo di difesa tecnica per adempiere alla propria obbligazione pecuniaria.

Statuisce la Suprema Corte, dunque, che, configurandosi il versamento del prezzo come obbligo di natura sostanziale per le suesposte motivazioni, è da escludere che il relativo termine di adempimento possa assumere natura processuale, e quindi ritenersi assoggettato alla sospensione feriale dei termini di cui alla L. n. 742/ 1969.

5. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, è di chiara evidenza come le argomentazioni poste a fondamento della sentenza in commento colgano nel segno e siano, pertanto, condivisibili.

Per di più, non possono non essere rilevati gli indubbi risvolti positivi che questo recente intervento della Suprema Corte porta con sé.

Anzitutto, la sentenza in esame ha il merito di uniformare le modalità applicative su tutti i tribunali italiani in ossequio al principio generale di trasparenza e chiarezza delle regole della gara di vendita.

In assenza di un’interpretazione forte sul punto, infatti, era prassi dei tribunali italiani risolvere la questione di interesse attraverso l’inserimento nell’ordinanza di vendita di espressa previsione circa la sospensione feriale o meno del predetto termine.

In virtù di tale prassi, i potenziali interessati, poi aggiudicatari, avrebbero dovuto verificare, a seconda del Tribunale e talora anche a seconda del Giudice, se in quella gara il saldo prezzo fosse o meno soggetto a sospensione feriale. Laddove, poi, nell’ordinanza di vendita nulla fosse stato disposto, l’aggiudicatario non avrebbe avuto la certezza se tale sospensione fosse o meno da considerare applicabile al termine del versamento del saldo prezzo dal Giudice dell’esecuzione in cui aveva acquistato.

Ebbene, con la pronuncia in commento, la Suprema Corte risolve definitivamente tali incertezze applicative: la sospensione feriale del termine per il versamento del saldo prezzo va esclusa, a prescindere dalla circostanza che a detta esclusione si faccia o meno espresso riferimento nell’ordinanza di vendita.

Infine, non può trascurarsi come la sentenza in commento abbia il pregio di ripristinare quella parità di trattamento di tutti gli interessati alla vendita forzata, che con il precedente di legittimità del 2012 era venuta meno.

È indubbio, infatti, come la soluzione propugnata da Cass. n. 12004/2012 comportasse rilevanti ricadute sulla ragionevole durata del processo esecutivo, alterando la parità di trattamento circa le condizioni di partecipazione degli interessati alle vendite giudiziarie.

Tale interpretazione finiva, infatti, con il riconoscere agli offerenti nel periodo primaverile – estivo un maggiore spazio temporale per l’adempimento rispetto agli offerenti nel periodo autunnale – invernale.

Disparità, questa, che – secondo la sentenza in commento – non sarebbe giustificabile neppure nel caso in cui il versamento del prezzo debba essere effettuato mediante accensione di un mutuo da parte dell’aggiudicatario ai fini dell’acquisto del bene staggito.

Sul punto, infatti, questi giudici di legittimità rilevano come dette eventuali problematiche nei rapporti con il sistema bancario, cui l’aggiudicatario si sia rivolto per ottenere il finanziamento, siano circostanze meramente fattuali che non hanno rilevanza alcuna ai fini della qualificazione della natura del termine in parola.

Simili difficoltà vanno risolte, dunque, non già ricorrendo all’istituto della sospensione feriale, la cui ratio è incompatibile con il termine di versamento del saldo prezzo, ma eventualmente dal giudice dell’esecuzione attraverso opportuna modulazione di detto termine, di modo da evitarne la scadenza nel periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto.

Ecco allora, che alla luce di tali considerazioni, appare più che condivisibile l’esclusione della sospensione feriale del termine per il versamento del saldo prezzo se detta esclusione ha come ratio sottesa anche quella di evitare che si creino differenze tra le aggiudicazioni di un periodo dell’anno rispetto ad un altro.

 

 

Avv. Gianguido Straccamore

MFLaw – Mannocchi & Fioretti

Studio Legale Associato

Sede di Roma

 

 

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