Recupero crediti e procedure esecutive
La sospensione dei giorni di arretrato: analisi dei quesiti nn. 6-10 della nota di chiarimenti della BDI del 23 settembre 2022
1. Introduzione
Lo scorso 23 settembre, la Banca d’Italia ha pubblicato una Nota di chiarimenti – strutturata in n. 31 quesiti e relative risposte – sull’applicazione della definizione di “default” di cui all’art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) nonché sull’adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate. In particolare, viene illustrata l’applicazione del Regolamento Delegato (RD) n. 171/2018 che fissa la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato, come previsto all’articolo 178, paragrafo 2, lettera d) del CRR.
La Banca d’Italia ha poi fornito precisazioni sulle disposizioni attuative delle Linee guida dell’Autorità Bancaria Europea (ABE)[1] sull’applicazione della definizione di default.
La Nota di cui si tratta costituisce un aggiornamento delle precedenti datate 14 agosto 2020, 15 ottobre 2020 e 15 febbraio 2021.
2. I profili connessi alla definizione di default affrontati nella nota
La Nota in esame si concentra sui seguenti profili connessi alla definizione di default:
- ambito di applicazione
- calcolo delle soglie e quantificazione dell’obbligazione creditizia in arretrato
- ritorno a uno stato di non default
- obbligazioni creditizie congiunte
- applicazione alle operazioni di cessione del quinto
- prima applicazione
I quesiti con relative risposte di particolare interesse riguardano l’“Ambito di applicazione” e il “Calcolo delle soglie e quantificazione dell’obbligazione creditizia in arretrato”.
3. Quesiti e risposte relativi al profilo “ambito di applicazione”
I quesiti che affrontano il tema in oggetto sono i seguenti:
- QUESITO N. 6 [2] RELATIVO AL RICORSO PER INGIUNZIONE DA PARTE DELLA BANCA CREDITRICE
Il quesito n. 6 della Nota attiene al ricorso monitorio, chiarendo se il deposito dello stesso – o, in generale, il solo avvio di un’azione giudiziaria – da parte della Banca creditrice sia sufficiente a sospendere il decorso dei termini di arretrato.
In base al §19[3] delle citate Linee guida ABE, il conteggio dei giorni di arretrato può essere sospeso fino alla risoluzione della controversia in ordine all’esistenza o all’ammontare del credito formalizzata avanti a una sede idonea ad emettere un provvedimento vincolante.
I requisiti per la sospensione sono pertanto due: (i) la contestazione, da parte del debitore, sull’an o sul quantum della obbligazione creditizia e (ii) la circostanza che la contestazione comporti e/o si traduca nell’avvio di un’azione in una sede giudiziaria o extragiudiziaria, purché idonea a concludersi con una decisione vincolante tra le parti, indipendentemente dal tipo di azione.
Il paragrafo in questione, pertanto, chiarisce che la sospensione dell’arretrato non può applicarsi in ragione di atti predisposti dalla Banca creditrice – come quelli prodromici al recupero del credito – ma solo in presenza di una contestazione da parte del debitore sull’esistenza e/o ammontare delle somme pretese/spettanti formulata in sede giudiziaria o extragiudiziaria.
Calando le predette regole nel procedimento monitorio, il deposito da parte di un Istituto di credito del ricorso per decreto ingiuntivo non determina di per sé la sospensione della decorrenza dei giorni di past due la quale si realizza invece (i) in caso di opposizione formulata dal debitore ingiunto che contesta l’an o il quantum debeatur dell’obbligazione creditizia o (ii) qualora la formulazione del ricorso per ingiunzione costituisca una reazione ad un atto di contestazione formulato anteriormente dal debitore.
- QUESITO N. 7[4] SUL CASO DI CONTROVERSIA TRA DEBITORE E BANCA CREDITRICE SORTA SUCCESSIVAMENTE ALLA CLASSIFICAZIONE IN DEFAULT
Il quesito n. 7 della Nota chiarisce che l’avvio di una contestazione in ordine all’an o al quantum del credito, sorta dopo la classificazione di un’esposizione come default, non determina la sospensione dei termini di past due.
In altri termini l’insorgere, successivamente alla classificazione in default di una singola esposizione o di un debitore, di una controversia tra il debitore e la banca creditrice sul credito non può fare venire meno lo stato di default e, quindi, consentire l’applicazione del § 19 delle LG EBA per la sospensione dei termini di past due che “può operare solo nel caso in cui un’esposizione o un debitore siano in stato di non default”.
- QUESITO N. 8[5] ATTINENTE AL CASO DI CONTESTAZIONE SOLO SU UNA PARTE DEL CREDITO
Il quesito n. 8 risolve la questione se opera la sospensione del conteggio dei giorni di arretrato in caso di contestazione solo parziale sul quantum debeatur.
La risposta è negativa giacchè la sospensione del conteggio dei giorni di arretrato ai sensi del § 19 delle LG EBA non può riguardare l’intero credito, in quanto la disposizione si applica esclusivamente alla quota del credito effettivamente contestata “che non dovrà essere considerata ai fini dell’applicazione del criterio del past due (per il decorso del termine e il superamento della soglia di rilevanza) fino alla risoluzione della controversia”. Al contrario, sottolinea la Vigilanza, “la parte del credito non oggetto di contestazione deve essere considerata per il calcolo della soglia di rilevanza e per il decorso del termine di past due. In particolare, le controversie aventi ad oggetto l’an o il quantum degli interessi non influiscono di per sé sul calcolo dei giorni di arretrato della sorte capitale”.
- QUESITO N. 9[6] SULLE CLAUSOLE NEGOZIALI DI RINUNCIA TEMPORANEA ALLE AZIONI DI RECUPERO DEL CREDITO
Con il quesito n. 9 della Nota la Banca d’Italia ha preso in esame anche la presenza di clausole negoziali con cui il creditore rinuncia per un determinato periodo di tempo alla facoltà di avviare forme di recupero giudiziale o altre iniziative legali o di comunicazioni rivolte al debitore con cui il creditore consente al primo di differire il pagamento sino a una data espressamente indicata.
La presenza di simili fattispecie, ha chiarito l’Autorità di Vigilanza, non incide sul computo dei termini di past due ai sensi dei §§ 16[7] e 17[8] delle LG EBA.
I §§ 16 e 17 delle Linee guida ABE precisano che nel caso in cui il creditore i) rinunci per un determinato periodo alla facoltà di procedere con il recupero del credito vantato (c.d. termine di grazia) o ii) invii comunicazioni al debitore ove gli permette di differire il pagamento sino a una data specificamente indicata, il conteggio dei giorni di arretrato dev’essere disposto secondo quanto previsto dal programma così modificato.
La Banca d’Italia sottolinea che “Ai fini del conteggio dei giorni di arretrato, il par. 16 delle LG EBA chiarisce che nel caso in cui ci siano modifiche al programma dei pagamenti, il conteggio è basato sul programma di pagamento modificato. Il conteggio è effettuato sulla base del programma modificato anche nel caso in cui, ai sensi del par. 17 delle LG EBA, il contratto di credito consente esplicitamente al debitore di modificare il programma, di sospendere o di differire i pagamenti a determinate condizioni e il debitore agisca ai sensi dei diritti riconosciuti dal contratto. Di conseguenza, il calcolo dei giorni di arretrato delle rate che sono state oggetto di modifica, di sospensione o di dilazione deve essere effettuato sulla base delle nuove scadenze”.
La Nota specifica, poi, la necessità di svolgere caso per caso la valutazione dell’idoneità di determinati atti negoziali a incidere sul predetto computo dei termini di past due, avuto riguardo alla tipologia di atto concretamente adottata e alle sue specifiche caratteristiche.
La presenza di clausole negoziali che prevedano il c.d. “periodo di grazia” e, quindi, la rinuncia da parte del creditore, per un determinato periodo di tempo, all’esercizio della facoltà di avviare forme di recupero giudiziale o di intraprendere altre iniziative legali, non è di per sé idonea ad incidere sul conteggio dei giorni di past due in quanto non comportante una modifica al programma dei pagamenti ai sensi dei richiamati §§ 16 e 17 delle LG EBA.
Al riguardo, la Nota fornisce un elenco meramente esemplificativo delle clausole che rientrano in tale tipologia, quali quelle che “i) non modificano né costituiscono novazione dei termini di pagamento stabiliti nel contratto, ii) non costituiscono dilazione di pagamento, iii) non escludono la maturazione degli interessi di mora durante il periodo di grazia, iv) non impediscono né limitano la facoltà della Banca di avanzare richieste interruttive della prescrizione nei confronti del debitore”.
Parimenti “non sono idonee a modificare il termine originario di adempimento le comunicazioni rivolte al debitore con cui il creditore consente il differimento del pagamento sino a una nuova data espressamente indicata, quando: i) non escludono la maturazione degli interessi moratori; oppure ii) quando escludono la maturazione degli interessi di mora, ma questa sia risolutivamente condizionata, con effetto retroattivo, al verificarsi, ad esempio, del mancato pagamento alla nuova data indicata”.
La Nota chiarisce, infine, che “Resta fermo in ogni caso per gli intermediari l’obbligo di valutare se gli atti posti in essere si qualifichino come una “misura di concessione” in base a quanto previsto all’art. 47-ter CRR”.
4. QUESITO N. 10: CALCOLO DELLE SOGLIE E QUANTIFICAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE CREDITIZIA IN ARRETRATO
Il Quesito n. 10[9] invece, riguarda il calcolo delle soglie di rilevanza dell’esposizione in arretrato e la sua quantificazione ai fini della classificazione in default.
La Nota in commento conferma che “la rilevanza di un’esposizione creditizia in arretrato ai fini della classificazione di un debitore a default deve sempre essere valutata facendo riferimento all’esposizione complessiva del gruppo bancario verso uno stesso debitore, secondo quanto previsto dal RD”.
5. Conclusioni
La Nota analizzata dimostra le difficoltà legate all’obiettivo di calare nella realtà italiana una regolamentazione di matrice europea.
Il contesto nazionale, infatti, presenta talune peculiarità che lo differenziano rispetto agli altri Paesi.
Ex multis, mentre in altri paesi Europei gli NPL costituiscono una categoria unica, in Italia – come da circolare n. 272 di Banca d’Italia – si distinguono nell’ampia categoria di “default” le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate (past due), le inadempienze probabili (UTP) e le sofferenze (bad loans). Ancora, alcune particolari forme di credito assai diffuse in Italia – come la cessione del quinto dello stipendio – non sono presenti in altri contesti europei.
Ebbene, con i propri imprescindibili chiarimenti, la Banca d’Italia si prefigge il compito non solo di evitare le incertezze applicative, ma pure le storture che potrebbero derivare dalla mera imposizione di un ordinamento sovranazionale che non tenesse conto delle specificità di quello interno.
Avv. Giulia Poggio
Associate
MFLaw Milano
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[1] Le linee guida dell’Eba sono parte dell’Action Plan europeo adottato dal Consiglio dell’Ue nel luglio 2017 per far fronte alla questione dei crediti deteriorati (non-performing loans), esplosa in particolare nei Paesi più vulnerabili dell’Eurozona in seguito alla crisi dei debiti sovrani, fra cui l’Italia.
[2] “La formulazione di un ricorso per ingiunzione da parte della banca creditrice è sufficiente a sospendere il decorso dei termini di arretrato? Più in generale, ai fini della sospensione del conteggio dei giorni di arretrato, basta l’avvio di una qualunque azione giudiziaria o è necessario verificare l’esistenza di una contestazione sull’an e/o sul quantum della prestazione dovuta?
[3] Nel caso in cui il rimborso dell’obbligazione sia oggetto di una controversia tra debitore e l’ente, il conteggio dei giorni di arretrato potrà essere sospeso sino alla soluzione di detta controversia, al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: (a) la controversia tra debitore e enti sull’esistenza o sull’ammontare dell’obbligazione creditizia è stata presentata dinanzi a un giudice o è stata trattata in un altro procedimento formale di un organo esterno competente e si è tradotta in una decisione vincolante in conformità al quadro giuridico applicabile nella relativa giurisdizione; (b) nel caso specifico di leasing, un reclamo formale è stata indirizzato all’ente in merito all’oggetto del contratto e la fondatezza del reclamo è stato confermato da un audit interno indipendente, da una convalida interna o da un’altra analoga unità indipendente di audit.
[4] La presenza di una controversia tra il debitore e la banca creditrice sull’an o sul quantum debeatur sorta successivamente alla classificazione in default di una singola esposizione o di un debitore può fare venire meno lo stato di default e consentire l’applicazione del par. 19 delle LG EBA per la sospensione dei termini di past due?”
[5] “Nel caso di una contestazione solo su una parte del credito, la sospensione del conteggio dei giorni di arretrato ai sensi del par. 19 delle LG EBA riguarda l’intero credito?”
[6] “Clausole negoziali con cui il creditore rinuncia per un determinato periodo di tempo alla facoltà di avviare forme di recupero giudiziale o altre iniziative legali oppure comunicazioni rivolte al debitore con cui il creditore consente al primo di differire il pagamento sino a una data espressamente indicata possono incidere sul computo dei termini di past due ai sensi dei parr. 16 e 17 delle LG EBA?”
[7] Ai fini dell’applicazione dell’articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, laddove l’importo del capitale, degli interessi o delle commissioni non sia stato pagato alla data in cui era dovuto, gli enti sono tenuti a dichiarare in arretrato l’obbligazione creditizia. Nel caso in cui ci siano modifiche al programma di pagamenti delle obbligazioni creditizie di cui all’articolo 178, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, le politiche dell’istituto dovrebbero chiarire che il conteggio dei giorni di arretrato dovrebbe basarsi sul modificato programma di pagamenti.
[8] Nel caso in cui il contratto di credito consenta esplicitamente al debitore di modificare il programma, di sospendere o di differire i pagamenti a determinate condizioni e il debitore agisca ai sensi dei diritti riconosciuti dal contratto, le rate che sono state oggetto di modifica, di sospensione o di dilazione non dovrebbero essere considerate come in arretrato, ma il conteggio dei giorni di arretrato dovrebbe basarsi sul nuovo programma, una volta specificato. Tuttavia, se il debitore modifica il programma oppure sospende o dilaziona i pagamenti, gli enti dovrebbero analizzare le ragioni di tale modifica e valutare le possibili indicazioni dell’improbabile adempimento, in conformità all’articolo 178, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla sezione 5 dei presenti orientamenti.
[9] Il calcolo delle soglie di rilevanza deve essere effettuato solo a livello consolidato per poi farne discendere gli effetti anche sulla classificazione delle controparti a livello individuale?