Aggiornamenti Giurisprudenziali
La struttura e i presupposti dell’istanza ex Art. 492 Bis cpc
Premessa
L’introduzione, da parte del legislatore, della possibilità per il creditore di accedere, a mezzo di apposita istanza, ai dati patrimoniali dei debitori in possesso delle banche dati delle PP.AA. e dell’anagrafe tributaria, costituisce una preziosa risorsa ai fini della possibilità di un effettivo recupero del credito azionato.
A differenza dei mezzi ordinari di verifica della consistenza patrimoniale dei soggetti obbligati, infatti (catasto, Conservatoria, Centrale Rischi e bollettini informativi investigativi, spesso non aggiornati), le informazioni ottenibili con la procedura ex art. 492 bis c.p.c. consentono di verificare con rapidità, certezza e maggior efficacia se il soggetto è titolare di immobili, se svolge attività lavorativa o percepisce pensione, quali rapporti intrattiene con gli istituti di credito.
Oltre a ciò, l’Agenzia delle Entrate comunica anche se gli immobili di proprietà dei debitori sono condotti in locazione da eventuali terzi (con possibilità di PPT nei confronti dei relativi conduttori).
Indubbiamente le risultanze delle istanze ex art. 492 bis c.p.c. sono molto più attendibili rispetto ai bollettini informativi, in quanto, oltre ai dati ufficiali desumibili da questi ultimi, precisano, ad esempio, se i conti correnti sono aperti in qualità di titolare effettivo, cointestatario, o come delegato/procuratore, ovvero come garante, nonché, in particolare, se il soggetto lavoratore abbia importi accumulati a titolo di TFR.
Come evidente, tale strumento consente di incidere molto più sensibilmente nella sfera patrimoniale del soggetto obbligato e dei terzi ad esso collegati.
La procedura richiede un attento intervento da parte del procuratore officiante, il cui contributo può a buona ragione ritenersi un profittevole investimento per il creditore, consentendo l’abbattimento di tempi e costi morti nelle operazioni di realizzazione del credito.
1) Introduzione.
Con l’istituto di cui all’art. 492 bis c.p.c.1 il creditore, munito di titolo esecutivo e precetto, ha facoltà di proporre un’istanza al presidente del tribunale affinché, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizzi l’ufficiale giudiziario ad accedere, mediante collegamento telematico diretto, ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di beni e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito, datori di lavoro e committenti.
Il regime attuale – in ragione della mancata attuazione dell’elenco delle banche dati inserito nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia – prevede che il creditore possa ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni in esse contenute, previa autorizzazione a norma dell’art. 492 bis c.p.c. (artt. 155quater, primo comma, e 155quinquies, secondo comma, disp. att. c.p.c.).
Nella versione attuale, la normativa si articola in tre fasi: i) Prima Fase: deposito di un’istanza al presidente del tribunale di autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da pignorare; ii) Seconda Fase: a seguito di autorizzazione del Tribunale, richiesta delle informazioni rilevanti ai gestori delle banche dati pubbliche; iii) Terza Fase: avvio di una normale procedura di espropriazione sulla base delle informazioni ottenute.
2) Forma della domanda.
L’atto introduttivo del procedimento consiste in un’istanza del creditore, in forma di ricorso. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria e del numero di fax del difensore, nonché l’indicazione del suo indirizzo di posta elettronica certificata, ai fini dell’art. 547 c.p.c..
Si deve dunque affermare che la domanda deve essere presentata con l’assistenza del difensore per effetto della disposizione appena detta, che pare costituire applicazione specifica del principio generale di cui agli artt. 82 e ss. c.p.c.. L’attività professionale rientra nell’ambito della volontaria giurisdizione2 e come tale remunerata ex art. 1-11 D.M. n. 55/2014, Tabella 7- con tariffa a scaglioni di valore.
3) Sulla competenza.
Ai sensi dell’art. 492 bis, comma 1, c.p.c. il giudice competente è il Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Si tratta di una competenza funzionale e inderogabile ex art. 28 c.p.c., posto che:
– la competenza è stabilita per materia;
– la struttura del procedimento (a cui accede una sola parte, quella istante) non consente eventuali accordi derogatori del foro stabilito dalla legge.
L’inderogabilità della competenza stabilita, comporta la rilevabilità d’ufficio del relativo difetto e l’inammissibilità della sua modificazione, per ragioni di cumulo soggettivo, ex art. 33 c.p.c..
Ai fini della prova della competenza, da individuarsi secondo i criteri generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., è quindi necessario produrre:
– il certificato di residenza, quando il debitore sia una persona fisica;
– la visura camerale (o altra certificazione equipollente a quella del registro delle imprese), in caso di persona giuridica3.
Le certificazioni devono essere aggiornate a data prossima a quella di presentazione dell’istanza.
Qualora vi siano più debitori riferiti allo stesso titolo esecutivo, radicati nella medesima competenza territoriale prevista per legge, può in ogni caso essere presentata una sola istanza e versato un unico contributo.
4) Legittimazione attiva e presupposti di accoglimento dell’istanza.
La ricerca telematica dei beni da pignorare va autorizzata dal Presidente del Tribunale dopo avere “verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata” (art. 492 bis, comma 1, c.p.c.)4. Il controllo deve riguardare la sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, derivante: i) dal conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del debitore; ii) dalla notifica, a quest’ultimo, di un atto di precetto in corso di efficacia, ai sensi dell’art. 481 c.p.c.5
La domanda può essere proposta solo ove sia decorso il termine di garanzia previsto dall’art. 482 c.p.c. (dieci giorni dalla notifica del precetto).
La disposizione di cui all’art. 492 bis, comma 1, ultimo periodo, c.p.c.6 consente, comunque, l’emissione dell’autorizzazione in casi di urgenza anche prima della notifica del precetto.
L’urgenza va allegata in via documentale.
5) Il controllo del Tribunale.
Il controllo del tribunale, di carattere formale, è volto ad accertare la sussistenza dei seguenti presupposti:
– un titolo esecutivo (senza che sia necessario un sindacato sulla presenza di eventuali vizi che potrebbero legittimare un’opposizione da parte del debitore);
– la legittimazione attiva (del creditore istante) e passiva (del debitore intimato), emergente dal titolo esecutivo.
L’eventuale perenzione del termine di efficacia del precetto va rilevata d’ufficio, stante il dato testuale della norma ed in ogni caso in ragione della struttura unilaterale del procedimento, di cui il debitore non può avere conoscenza.
6) Il provvedimento e la relativa impugnazione.
Con il successivo provvedimento, il presidente del Tribunale o l’eventuale giudice a ciò delegato, autorizza il creditore ad ottenere dal gestore della banca dati dell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e dal gestore delle banche date previdenziali, le informazioni rilevanti per l’individuazione di beni e di crediti da sottoporre ad espropriazione.
L’autorizzazione rilasciata dal Tribunale sarà comunicata all’interessato via PEC a cura della Cancelleria e potrà essere estratta in copia conforme direttamente dal difensore, per l’avvio della ricerca presso gli Uffici interessati.
Il provvedimento di autorizzazione concesso dal Presidente del Tribunale per l’accesso alle banche dati è reclamabile ai sensi degli artt. 737 e ss. c.p.c.
a) L’accesso diretto da parte del creditore istante.
In possesso di copia autentica si procede con un’istanza di autorizzazione ex art. 492 bis c.p.c. all’ottenimento di informazioni dai gestori delle banche dati.
L’autorizzazione deve ritenersi estesa anche alla successiva fase dell’espropriazione forzata, nella quale l’ufficiale giudiziario potrà procedere ad eseguire il pignoramento direttamente in via d’ufficio, qualora l’interrogazione delle banche dati avrà consentito di individuare un solo bene ovvero un solo credito da sottoporre ad esecuzione.
b) L’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario.
Dal punto di vista operativo, se l’accesso alle banche dati avviene direttamente a cura dell’ufficiale giudiziario in virtù dell’espressa disposizione del Presidente del Tribunale (art. 492 bis, comma 1 c.p.c.), il primo redigerà un “unico processo verbale”, recante la descrizione delle attività compiute e l’indicazione dei risultati della ricerca effettuata.
Se vengono individuate cose del debitore in luoghi compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo può infine compiere l’accesso d’ufficio, per provvedere agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520 c.p.c. in tema di pignoramento mobiliare.
In caso, invece, di individuazione di beni del debitore in luoghi non compresi nel territorio di competenza dell’U.G., quest’ultimo rilascerà al creditore copia autentica del verbale di accesso telematico alla banca dati, attestante la sussistenza dei beni in questione. Quest’ultimo, entro quindici giorni dalla consegna del verbale e a pena d’inefficacia della richiesta, lo presenterà, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520 c.p.c., all’U.G. territorialmente competente.
Infine, nel caso in cui l’U.G. individui un bene del debitore a seguito dell’accesso alle banche dati, senza però effettivamente rinvenirlo nel luogo dovuto, intimerà al debitore di indicare, entro il termine di quindici giorni, il luogo in cui la cosa si trova. Con l’espresso avvertimento che l’omessa e/o la falsa comunicazione di informazioni dovute, è punibile a norma dell’art. 388, comma 6, cod. pen.
L’art. 492 bis, comma 5 c.p.c. disciplina altresì l’ipotesi in cui l’accesso telematico consenta di individuare crediti del debitore e/o beni di quest’ultimo che risultino nella disponibilità di terzi.
In tale ipotesi l’U.G. notifica d’ufficio – ove possibile, a mezzo posta a norma dell’articolo 149 bis c.p.c. o a mezzo telefax – al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, c.p.c., nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546 c.p.c. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili.
È infine previsto che, qualora l’accesso abbia consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’U.G. potrà sottoporre ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
7) Spese del procedimento.
La struttura unilaterale del procedimento ex art. 492 bis c.p.c. pare precludere la configurabilità della soccombenza e, dunque, l’ammissibilità di una pronuncia sulle spese. Tale conclusione pare imporsi anche ove si consideri che il procedimento in parola costituisce un segmento dell’iter del processo esecutivo (vuoi prodromico, vuoi iniziale), in cui il debitore esecutato si trova in situazione di soggezione rispetto all’espropriazione promossa dal creditore, nel quale la liquidazione delle spese è retta dalle regole dettate dall’art. 95 c.p.c..
Con il provvedimento di accoglimento dell’istanza ex art. 492 bis c.p.c. non si provvederà dunque alla liquidazione delle spese, che saranno ristorate in sede di distribuzione del ricavato dell’espropriazione forzata, ove ne ricorrano i presupposti alla stregua dei criteri dettati dal ricordato art. 95 c.p.c..
8) Ricerca telematica dei beni nelle procedure speciali.
L’autorizzazione ex art. 492 bis c.p.c. potrà essere domandata anche per l’esecuzione del sequestro conservativo, ai sensi dell’art. 155sexies disp. att. c.p.c. La ricerca telematica dei beni nell’ambito dei procedimenti concorsuali e nei procedimenti in materia di famiglia, non potrà essere domandata al presidente del tribunale con finalità istruttorie non legate al possesso di un titolo esecutivo. In detti ultimi casi l’autorizzazione spetta al giudice del procedimento relativo a dette materie speciali.
Avv. Eleonora Piccioni
MFLaw – Mannocchi & Fioretti
Studio Legale Associato
Sede di Roma
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[1] L’Art.492 bis c.p.c. (“Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”) dispone che: “Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare…”. La norma è stata introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 e successivamente modificata prima dal D.L. del 27 giugno 2015 n. 83, poi dalla legge di conversione del 6 agosto 2015, n. 132 e, infine, ancora modificata dal D.L. 3 maggio 2016, n. 59.Il precedente art. 492 comma 7 c.p.c. è stato abrogato.
[2] Cfr. Tribunale di Milano, Decreto Presidenziale del 3 giugno 2019 – Pres. Dott.ssa Marianna Galioto.
[3] Con riferimento alle società, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in caso di divergenza tra la sede legale e la sede effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima, anche ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio (Cass. n. 1813 del 2014; n. 959 del 1998). Riguardo agli imprenditori individuali, oltre alla residenza anagrafica potrà acquisire rilevanza, ai fini dell’affermazione della competenza, il domicilio dell’impresa emergente dalla visura camerale, oltre a ogni altro luogo di cui risulti chiara indicazione in tal senso alla luce dei documenti prodotti.
[4] All’istanza, dovranno essere allegati: i) il titolo esecutivo (con l’attestazione di conformità all’originale del provvedimento giurisdizionale immediatamente esecutivo o definitivo, spedito in forma esecutiva), ovvero altri atti menzionati dall’art.474 c.p.c. in forma completa; ii) l’atto di precetto, anch’esso con l’attestazione di conformità all’originale; iii) la procura alle liti. E’ altresì necessario dare dimostrazione del perfezionamento della notificazione, della decorrenza del termine dilatorio ex art. 482 c.p.c., della perdurante efficacia del precetto ex art. 481 c.p.c..
[5] Sul punto: “La struttura e natura del procedimento ex art. 492 bis c.p.c. sia che lo si qualifichi alla stregua di fase di un procedimento unitario di esecuzione ovvero di un doppio procedimento – giurisdizionale ed esecutivo – presuppone in ogni caso che il termine decadenziale prescritto dall’art. 481 c.p.c. sia rispettato: – nel primo caso in quanto l’efficacia del precetto è elemento costitutivo della fattispecie di pignoramento unitario a formazione progressiva; – nel secondo caso in quanto il procedimento giurisdizionale, finalizzato all’accesso alle banche dati, fa parte della struttura della fattispecie pignoramento a formazione progressiva, seppure di natura non unitaria, e non può prescindere per la sua ammissibilità dalla presenza di un pignoramento efficace” (Cfr. Tribunale di Busto Arsizio, 9 maggio 2019).
[6] Che espressamente dispone: “Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto”