LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO POSTA A FONDAMENTO DI DOMANDE RISARCITORIE NEI CONFRONTI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO
PREMESSA
Il crescente richiamo, nell’ambito del contenzioso bancario, alla normativa antiriciclaggio quale possibile fondamento di domande risarcitorie nei confronti degli Istituti di Credito impone una riflessione sistematica sulla natura, sulla portata e sui limiti degli obblighi gravanti sulla banca in occasione di operazioni “anomale” o sospette.
In particolare, non sono infrequenti le azioni con cui si addebita all’istituto di credito di non aver impedito, bloccato o comunque interrotto operazioni dispositive che si assumono foriere di un successivo danno patrimoniale, sul presupposto di una violazione degli obblighi di segnalazione previsti dal d.lgs. n. 231/2007.
Su tale tema interviene in modo chiaro e articolato la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3012/2026 (pubblicata il 14 aprile 2026), che offre interessanti spunti in ordine alla finalità pubblicistica della normativa antiriciclaggio, alla distinzione tra obbligo di segnalazione e obbligo di blocco delle operazioni, nonché in tema di nesso causale tra eventuali inadempimenti dell’intermediario e il danno lamentato dall’attore.
1. IL QUADRO FATTUALE E LE DOMANDE RISARCITORIE FONDATE SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
La controversia trae origine da una domanda risarcitoria proposta nei confronti di un istituto di credito, cui veniva imputata la violazione degli obblighi di adeguata verifica e segnalazione di operazioni sospette in relazione a due bonifici di rilevante importo, disposti volontariamente dalla società attrice in favore di un soggetto terzo, poi rivelatosi inadempiente agli impegni assunti.
Secondo la prospettazione attorea, la banca avrebbe dovuto individuare la natura anomala delle operazioni e, in ragione di ciò, impedirne l’esecuzione o quantomeno bloccare i successivi prelievi, così evitando il danno patrimoniale subito.
Il Tribunale di Velletri aveva rigettato tali domande; la decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Roma, che ha ricondotto la vicenda alla corretta delimitazione degli obblighi antiriciclaggio e della loro possibile incidenza causale sull’evento dannoso.
2. LA FINALITÀ PREVALENTEMENTE PUBBLICISTICA DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Il fulcro argomentativo della sentenza risiede nel richiamo alla funzione del sistema delineato dal d.lgs. n. 231/2007. La Corte afferma espressamente che la normativa antiriciclaggio ha finalità prevalentemente pubblicistiche, essendo preordinata alla tutela della trasparenza, dell’ordine e della sicurezza del sistema finanziario, e solo indirettamente idonea a riflettersi sulla posizione del singolo soggetto privato.
In tale prospettiva, l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette viene definito come “il pilastro fondamentale del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, gravante sugli intermediari e sugli altri soggetti obbligati, i quali sono tenuti a segnalare alla UIF della Banca d’Italia le operazioni che presentino profili di sospetto, valutati sulla base di elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia loro richiesto di accertare l’esistenza di ipotetiche fattispecie di reato.
La Corte richiama, sul punto, anche la giurisprudenza di legittimità, sottolineando come la violazione degli obblighi di segnalazione comporti l’applicazione di sanzioni amministrative a carico del funzionario responsabile, ma non determini automaticamente l’insorgenza di una responsabilità risarcitoria nei confronti del cliente.
3. ASSENZA DI UN OBBLIGO DI BLOCCO DELL’OPERAZIONE E PROFILI DI CAUSALITÀ
Particolarmente significativo è il passaggio motivazionale in cui la Corte chiarisce che l’ordinamento non prevede, neppure in presenza di un’operazione sospetta, un obbligo per la banca di interromperne o bloccarne l’esecuzione. L’adempimento richiesto dall’ordinamento è, infatti, esclusivamente quello della segnalazione all’autorità competente.
Da ciò discende un’importante conseguenza sul piano della causalità: anche a voler ipotizzare un’omissione o un ritardo nella segnalazione, tale condotta non è di per sé idonea a evitare l’effetto pregiudizievole lamentato dal cliente, quando il danno si è già irreversibilmente verificato per effetto di una operazione voluta, consapevole e autonomamente disposta dal medesimo soggetto danneggiato.
Nel caso di specie, la Corte individua la causa esclusiva del danno nella scelta consapevole dell’appellante di trasferire le somme, nel comportamento truffaldino del soggetto terzo beneficiario e nella mancanza di cautele e garanzie pretese dalla stessa società attrice.
Ne consegue che non sussiste alcun nesso causale tra le asserite condotte omissive della banca e il pregiudizio economico lamentato, danno che si è verificato al momento stesso dell’esecuzione dei bonifici, e non già in occasione dei successivi prelievi dal conto del beneficiario.
4. CONCLUSIONI
Con la sentenza n. 3012/2026 la Corte di Appello di Roma offre una ricostruzione rigorosa e sistematicamente coerente del rapporto tra normativa antiriciclaggio e responsabilità civile dell’intermediario. Viene così riaffermato che la violazione degli obblighi antiriciclaggio non può essere automaticamente traslata sul piano risarcitorio, in assenza di una puntuale dimostrazione del nesso causale tra la condotta della banca e il danno subito dal cliente.
La decisione si pone, pertanto, come un importante argine rispetto a ricostruzioni che tendono ad attribuire all’intermediario un generalizzato dovere di protezione e controllo delle scelte dispositive compiute liberamente dalla clientela, riaffermando il corretto equilibrio tra tutela dell’ordinamento finanziario e responsabilità individuale del soggetto che dispone delle proprie risorse.
Avv. Vincenzo Maria Antonio
Partner
MFLaw Roma
Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di MFLaw e dei lettori del Magazine di MFLaw. È proprietà di MFLaw e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.
Condividi