Recupero crediti e procedure esecutive
Lexitor: un “caso” ancora aperto
Il Tribunale di Castrovillari con la sentenza n. 332/2023 riconosce al consumatore unicamente i costi recurring
1. La cd. sentenza Lexitor e il novellato art. 125 sexies TUB
Il decreto Sostegni Bis (D.L. 25.05.2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23.07.2021) ha riformato l’articolo 125 sexies del TUB, aderendo sostanzialmente a quanto in via interpretativa sancito dalla Corte di Giustizia Europea dell’11 settembre 2019 n. 383 (causa C 383/18).
Con tale decisione, notoriamente conosciuta come sentenza Lexitor, la Corte di Giustizia Europea ha fornito un’interpretazione univoca dell’art. 16, paragrafo 1, della Direttiva n. 2008/48/CE, affermando che il “diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, con ciò includendo sia i costi c.d. up front che quelli c.d. recurring.
Il nuovo testo dell’art. 125 sexies TUB, adeguandosi all’interpretazione testè fornita, ha disposto, in caso di estinzione anticipata, il diritto per il consumatore al rimborso di tutti i costi del contratto ed alla riduzione, in misura proporzionale, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
Nel tentativo di porre fine al contenzioso medio tempore instauratasi tra consumatori ed intermediari finanziari, la predetta norma esplicitamente ha escluso l’irretroattività della disposizione, sancendone l’efficacia con riferimento ai soli contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge di riforma, restando applicabile per le fattispecie anteriori al 25.07.2021 la normativa previgente ed, in particolare, le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia (che escludevano la rimborsabilità dei costi up front).
Sulla scorta di tale panorama normativo il Tribunale di Torino ha rimesso la questione di costituzionalità dell’art. 11 octies, comma 2, del D.L. 73/2021, giacché in contrasto con la sentenza Lexitor per tutti i contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della riforma.
2. La sentenza della Corte costituzionale e le riflessioni del Tribunale di Castrovillari
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22.12.2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del sopracitato art. 11 octies, comma 2, del DL n. 73/2021 limitatamente alle parole “le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”[1].
Eliminando la citata parte della disposizione normativa la Corte ha affermato che potesse essere consentita anche per i contratti stipulati anteriormente alla novella legislativa una applicazione del testo normativo in aderenza al dettato interpretativo sancito dalla Corte di Giustizia Europea con la nota sentenza Lexitor[2].
Il caso sembrava chiuso[3]. Senonché è intervenuta nuovamente la Corte di Giustizia Europea con la sentenza n. 555/2023 sancendo nuovamente la distinzione tra costi up front e recurring nell’ipotesi di estinzione anticipata di finanziamenti concessi a consumatori e relativi a beni immobili residenziali. Nello specifico, la Corte ha rilevato che “il diritto alla riduzione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. Stanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato”, precisando altresì che “l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48” e con ciò escludendo ogni possibilità di invocare un trattamento differenziato a seconda dell’applicabilità dell’una o dell’altra direttiva.
La Corte di Giustizia, quindi, in consapevole disallineamento dalla precedente sentenza Lexitor, ha affermato che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione soltanto dei costi recurring e non anche degli up front.
Sulla scorta di tali considerazioni il Tribunale di Castrovillari, chiamato a decidere quale giudice d’appello, ha riconosciuto il diritto del consumatore a vedersi restituire i soli costi recurring e non anche quelli up front.
E ciò in virtù di un principio interpretativo, comunitario prima ancora che nazionale, basato sulla necessità che venga applicato un trattamento quanto più uniforme a casi sostanzialmente analoghi.
Ed invero, benché la direttiva 2014/17 faccia specifico riferimento ai contratti di credito relativi a beni immobili residenziali – anche garantiti da ipoteca – e la direttiva 2008/48 ai contratti di credito in generale, entrambe le leggi comunitarie regolano il mercato dei contratti di credito ai consumatori.
3. Conclusioni
A fronte della Corte Costituzionale che con la citata pronuncia n. 263/2022 si è sostanzialmente adeguata alla sentenza Lexitor, senza forse porre particolare attenzione al panorama legislativo europeo e, quindi, a fornire un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata del diritto positivo, l’intervento della CGUE con la sentenza n. 555/2023 fornisce invece un’interpretazione quanto più uniforme e unitaria della normativa applicabile al credito al consumo.
In quest’ottica la decisione del Tribunale di Castrovillari non appare per nulla singolare, ma anzi, ragionevolmente condivisibile poiché orientata all’uniformità di trattamento, nazionale e sovranazionale, dinanzi a casi sostanzialmente analoghi.
Anche perché, ritenere il contrario – e quindi applicare trattamenti differenti alle medesime tipologie di contratto – significherebbe porre ulteriori “ostacoli” e barriere alla volontà di uniformare il diritto tra Stati, valore fondamentale a livello sia europeo che internazionale.
Avv. Gabriella Musa
Associate
MFLaw Roma
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[1] Corte Costituzionale, sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:263
[2] “al contempo, il nuovo testo dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l’art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale”.
[3] Tuttavia, già all’indomani della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 si è pronunciato il Giudice di Pace di Potenza rilevando l’inapplicabilità della sentenza c.d. Lexitor in considerazione della natura non self executing della stessa. Nello specifico, si legge che “è inapplicabile alla fattispecie in esame la sentenza dell’11 settembre 2019 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea interpretativa dell’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE in contrasto con il testo dell’art. 125 sexies TUB poiché la citata fonte normativa europea, non essendo self executing, non può trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici ordinamentali” (Giudice di Pace di Potenza, Giudice Antonia Maria Brunetti, sentenza n. 31/2023 del 16 gennaio 2023).