Recupero crediti e procedure esecutive
Mutuo condizionato valido come titolo esecutivo se vi è contestuale quietanza nell’atto
La recente sentenza della C.A. di L’Aquila n. 1430/2022, ponendosi nel solco della ormai consolidata Giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto natura di titolo esecutivo ad un mutuo documentato da atto pubblico contenente la quietanza della consegna della somma mutuata mediante ordine di versamento su un conto corrente intestato al mutuatario e contestuale costituzione di un deposito cauzionale fruttifero presso la Banca mutuante (fino all’adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari).
Segnatamente, la pronuncia riguarda un’opposizione all’esecuzione, con la quale gli opponenti avevano dedotto che l’ atto pubblico, sul quale si fondava l’azione esecutiva promossa dall’Istituto di credito opposto, non costituiva titolo esecutivo, in quanto da esso non risultava che la somma mutuata fosse stata resa immediatamente disponibile al mutuatario, ma, solo accreditata su un conto corrente fruttifero allo stesso intestato, con contestuale vincolo di indisponibilità fino al verificarsi di determinate condizioni, cui si riconduceva il perfezionamento del contratto reale di mutuo.
Con la pronuncia in esame, con la quale è state rigettata l’opposizione, la Corte Territoriale ha statuito che l’accredito su conto corrente intestato al mutuatario, peraltro fruttifero, è sufficiente a determinare la fuoriuscita delle somme dal patrimonio della mutuante, facendole confluire in quello del mutuatario, costituendo così, in favore di quest’ultimo, un autonomo titolo di disponibilità giuridica. A maggior sostegno di tale assunto la Corte evidenzia che la somma mutuata è immediatamente produttiva di interessi e che lo stesso contratto obbliga il mutuatario alla “restituzione” dell’importo accreditato nel caso in cui non provveda entro un mese a porre in essere gli adempimenti previsti nel contratto.
La previsione di “indisponibilità” temporanea della somma mutuata, quindi, non condiziona, né differisce l’effettiva erogazione dell’importo mutuato, ma, semplicemente priva il mutuatario della sola disponibilità materiale della somma e ciò come conseguenza del vincolo sulla stessa impresso dall’impegno assunto convenzionalmente dal mutuatario medesimo.
Secondo la decisione della Corte, quindi, tale impegno non sarebbe stato necessario, né giuridicamente possibile, se al mutuatario non fosse stata conferita la disponibilità giuridica della somma e, pertanto, lungi dall’escludere, conferma come l’atto pubblico in esame documenti un mutuo perfezionatosi mediante traditio e lo rende idoneo a costituire titolo esecutivo in relazione alle obbligazioni restitutorie e di pagamento degli interessi con esso assunto dal mutuatario.
Le conclusioni, raggiunte dalla Corte di merito, sono state adeguatamente corroborate dal significativo richiamo al recente principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con l’Ord. n. 9229/2022, secondo cui “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante, e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” e ancora che “quest’ultima pattuizione non determina affatto un’erogazione fittizia o una consegna della somma soltanto apparente, bensì, in esito ad una traditio dell’importo mutuato attraverso la creazione di un titolo di disponibilità a favore del mutuatario, una immediata disposizione di quest’ultimo eseguita con la costituzione del deposito cauzionale”.
Concludendo, in virtù dell’orientamento seguito dalla Corte di L’Aquila, potrà ritenersi conseguita la disponibilità giuridica della somma mutuata nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo e ciò anche nell’ipotesi in cui una parte o l’intera somma mutuata, sia costituita in deposito cauzionale (fruttifero) intestato alla banca, considerato che ciò non ostacola il conseguimento della disponibilità giuridica delle somme configurandosi anzi alla stregua di un antecedente logico dell’indefettibile acquisizione delle stesse al patrimonio del mutuatario.
Avv. Elisabetta Terrazzino
Associate
MFLaw Palermo
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