Recupero crediti e procedure esecutive

L’opponibilità delle locazioni nelle procedure di esecuzione forzata

L’opponibilità delle locazioni nelle procedure di esecuzione forzata.

Nuovi orientamenti giurisprudenziali.

La disciplina del Codice di Rito dedicata alle procedure di esecuzione forzata aventi ad oggetto immobili contiene talune previsioni (in particolare, art. 560 co. 3 e art. 586 co. 2 c.p.c.) che sanciscono il principio della liberazione dell’immobile subastato da persone e cose in favore dell’aggiudicatario, assegnatario o acquirente con decorrenza dalla data di emissione del decreto di trasferimento.

Trigger Newsletter Fancybox