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Fideiussioni conformi allo schema ABI: onere della prova dell’intesa anticoncorrenziale

In una causa patrocinata da MF Law, la Corte d’Appello di Milano, pronunciandosi in merito alla domanda di nullità di una fideiussione conforme allo schema ABI stipulata nel 2008, ha in primis affermato che “l’onere della prova circa l’esistenza di una intesa anticoncorrenziale, costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione ex artt. 2 L. 287/1990 e 1419/1 c.c., grava sull’attore opponente“.

La Corte ha quindi integralmente rigettato l’appello del fideiussore, che si era limitato ad allegare l’esistenza del parere dell’AGCM e del provvedimento della Banca d’Italia del 2005, oltre alla conformità della fideiussione allo schema ABI.

Nel dettaglio, la Corte non ha ritenuto sufficiente il “solo fatto che nella – singola – fideiussione di cui è causa, predisposta … nel 2008 siano state inserite le medesime tre clausole già sanzionate sin dal 2005, tanto più considerando che le dette clausole non erano contrarie a norme imperative, bensì legittimamente derogatorie di norme codicistiche“, ma ha stabilito che “in assenza di una indicazione da parte dell’attore…- sufficientemente plausibile di seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza, la domanda di nullità della fideiussione omnibus ex art. 1419/1 cc (e/o delle clausole, come già detto, di natura derogabile) non poteva essere accolta“.

Dunque la pronuncia in esame, pur non addentrandosi nella questione della nullità dei contratti stipulati a valle delle intese anticoncorrenziali, pone una netta linea di demarcazione nell’assolvimento dell’onere della prova cui è tenuto il garante, escludendo che sia sufficiente la conformità allo schema ABI per le fideiussioni sottoscritte successivamente al 2005 e circoscrivendo la possibile rilevanza della pronuncia della Cassazione n. 29810/2017 1 a ipotesi di “un contratto stipulato anteriormente al successivo accertamento – da parte dell’autorità indipendente – di una intesa illecita, già materialmente in atto da tempo“.

Avv. Shella Polizzi
Studio Legale Mannocchi & Fioretti

Scarica la sentenza Sentenza n. 5039/2018 

 

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