Recupero crediti e procedure esecutive
Il doppio regime pubblicitario dell’art. 58, comma 2° del d. lgs. 385/1993
Breve nota alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 1384 del 7/08/2018 relativa all’obbligo a carico del cessionario di curare la pubblicazione dell’avvenuta cessione in blocco dei crediti, ex art. 58, 2° comma T.U.B. sia nella Gazzetta Ufficiale che nel Registro delle Imprese. Più in particolare, viene evidenziato come la carenza degli oneri pubblicitari, prescritti dalla norma menzionata, ben possono essere sostituiti dagli adempimenti previsti in linea generale dall’art. 1264 del c.c. ovverosia tramite gli atti d’intimazione del cessionario nei confronti del debitore ceduto, senza che ciò vada a pregiudicare la legittimazione attiva in giudizio del cessionario.