Recupero crediti e procedure esecutive
No all’usura sopravvenuta anche nelle aperture di credito in conto corrente
La recente pronuncia delle S.U. 19 ottobre 2017 n.24675 che ha escluso la configurabilità dell’usura sopravvenuta ha espresso un principio di diritto che la successiva giurisprudenza di merito ritiene applicabile anche al di fuori dei rapporti di mutuo.
Con sentenza n. 11871 emessa in data 23 febbraio 2018 in una causa patrocinata dallo studio MFLaw, il Tribunale di Brescia ha attribuito rilievo assorbente alla pronuncia delle S.U. al fine di rigettare le contestazioni in tema di usura nell’ambito di un rapporto di conto corrente bancario affidato.
Così recita il Tribunale di Brescia: In questo contesto, è dirimente il richiamo alla pronuncia n. 24675 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, in materia di mutuo (ma con ragionamento senz’altro applicabile anche ai rapporti di apertura di credito in conto corrente), hanno stabilito che allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto. Le doglianze attoree attengono proprio (ed esclusivamente) a una ipotesi di usura sopravvenuta e devono per ciò solo essere disattese.
Anche nell’ambito dei rapporti di conto corrente con apertura di credito, dunque, non residua spazio per l’usura c.d. sopravvenuta.