Aggiornamenti Giurisprudenziali

NOTIFICA VIA P.E.C.: LE SEZIONI UNITE SULLA MANCATA CONSEGNA PER “CASELLA PIENA”

  1. Premessa

Con la recente sentenza n. 28452 del 5 novembre 2024 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato la vexata quaestio del perfezionamento o meno della notificazione, eseguita dall’avvocato in base alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in caso di mancata consegna del messaggio P.E.C. per “casella piena”.

La sentenza in commento ha preso quindi posizione sulla questione – assai dibattuta – inerente il perfezionamento della notifica a mezzo P.E.C. non andata a buon fine per essere la casella P.E.C. del destinatario satura, e dunque per causa non imputabile al notificante, in tal modo superando il contrasto giurisprudenziale sino ad allora formatosi sul punto e privilegiandone, peraltro, una lettura in continuità con la riforma del processo civile introdotta dal D.Lgs. n. 149 del 2022.

La questione, su cui le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi, è venuta in rilievo ai fini della delibazione sulla tempestività della proposizione di un ricorso per cassazione.

Più specificatamente, il ricorrente aveva impugnato la decisione d’appello sul presupposto dell’operatività del termine c.d. lungo di cui all’art. 327, primo comma, c.p.c..

La società resistente aveva invocato, di contro, il termine breve di impugnazione, non osservato dal ricorrente, e quindi l’intempestività del ricorso e la sua conseguente inammissibilità, sull’assunto che la notificazione della sentenza d’appello dovesse considerarsi perfezionata anche se il messaggio P.E.C. era stato restituito al mittente con la dicitura “casella piena”.

La Terza Sezione Civile, ravvisando posizioni contrastanti nella giurisprudenza di legittimità sul punto, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, e la causa è stata quindi assegnata alle Sezioni Unite.

  1. L’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia in commento

Come anticipato, la questione di diritto, oggetto del contrasto giurisprudenziale ravvisato dall’ordinanza interlocutoria n. 32287/2023 della Terza Sezione Civile, su cui le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi è se la notificazione a mezzo P.E.C. di un atto processuale, eseguita dall’avvocato in base alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, possa ritenersi perfezionata nel caso in cui il sistema restituisca al mittente un avviso di mancata consegna al destinatario con l’attestazione di “casella piena”.

La sentenza in commento muove da un’ampia e completa disamina dei due contrapposti orientamenti giurisprudenziali che sino ad allora avevano offerto due differenti soluzioni giuridiche alla tematica qui di interesse.

  • Per un primo orientamento, inaugurato da Cass. Civ., Sez. VI, 11 febbraio 2020, n. 3164, è da ritenersi perfezionata la notifica a mezzo P.E.C. in caso di ricevuta attestante la “casella piena” della posta elettronica del destinatario, in quanto da equipararsi alla avvenuta consegna del messaggio P.E.C., per essere la “saturazione della capienza…un evento imputabile al destinatario, per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi“.

In altri termini, ad avviso del summenzionato filone giurisprudenziale, costituisce un onere del difensore provvedere al controllo periodico dello spazio disco a disposizione sulla propria P.E.C., al fine di assicurare che gli effetti giuridici connessi alla notifica di atti tramite lo strumento telematico si possano produrre nel momento in cui il gestore del servizio P.E.C. rende disponibile il documento nella casella di posta del destinatario.

  • Un secondo e diverso orientamento, invece, esclude che la notificazione possa reputarsi perfezionata con il primo invio telematico non andato a buon fine, seppur per causa imputabile al destinatario con indicazione “casella piena”, con la conseguenza che il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio.

Tale orientamento è stato ribadito in epoca non troppo remota da Cass. Civ., Sez. III, 20 dicembre 2021, n. 40758, in cui è stato sancito che “in caso di notifica telematica effettuata dall’avvocato, il mancato perfezionamento della stessa per non avere il destinatario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella PEC, pur chiaramente imputabile al destinatario, impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e ss. c.p.c. e non mediante deposito dell’atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui all’art. 16, comma 6, ultima parte del d.l. n. 179/2012, prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica o comunicazione effettuata dalla Cancelleria, atteso che la notifica trasmessa a mezzo PEC dal difensore si perfeziona al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna”.

Ebbene, così ricostruiti i termini del contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire al secondo dei sopracitati orientamenti, affermando il seguente principio di diritto: “nel regime antecedente alla novella recata dal D. Lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC“.

Le ragioni poste alla base dell’enunciato principio di diritto vengono sintetizzate dalle Sezioni Unite nei termini di seguito precisati.

L’art. 3-bis, comma 3, della legge n. 53/1994 prevede testualmente: “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68“.

Giova rammentare che, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata), la ricevuta di avvenuta consegna è fornita al mittente dal gestore di P.E.C. utilizzato dal destinatario della notificazione (comma 2) e la “RdAC” dà al mittente la “prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione” (comma 3).

La “RdAC”, che può “contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato” (comma 4), è, quindi, “rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario” (comma 5).

Rilevano questi giudici di legittimità, dunque, come la disposizione normativa di cui all’art. 3-bis, comma 3, della legge n. 53/1994, disciplinando una fattispecie di perfezionamento della notificazione che si fonda esclusivamente sulla “RdAC”, perimetra essa stessa con chiarezza le modalità e il momento in cui si “perfeziona” la notificazione telematica dell’atto processuale eseguita dall’avvocato.

Di guisa che un’interpretazione che intenda ritenere perfezionata la notifica a mezzo P.E.C. ai sensi del citato art. 3-bis, comma 3, della legge n. 53/1994, anche in assenza di “RdAC”, trova già deciso ostacolo nella stessa lettera della legge.

Un’ulteriore conferma, seppure indiretta, del principio per cui non può reputarsi perfezionata la notificazione a mezzo P.E.C. il cui esito non sia la generazione della “RdAC” per causa imputabile al destinatario è rinvenibile – osservano le Sezioni Unite – nell’art. 16 del D.L. n. 179/2012, nella parte in cui tale norma prevede, con riferimento al distinto ambito delle comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria, che, nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le notificazioni e comunicazioni a cura della cancelleria ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Ai fini del perfezionamento della comunicazione/notificazione telematica di cancelleria che non abbia avuto esito positivo per causa imputabile al destinatario, si rivela, dunque, necessaria l’attivazione di una ulteriore modalità di esecuzione (il deposito in cancelleria, appunto), non essendo sufficiente allo scopo il mero avviso di mancata consegna che il gestore di P.E.C. rilascia al solo mittente, così da rendere il destinatario della comunicazione/notificazione ignaro di un tale evento. Pertanto, nei procedimenti “civili”, nel caso di mancata generazione della “RdAC” per causa imputabile al destinatario, il deposito in cancelleria della comunicazione/notificazione è modalità di esecuzione che ne assicura la conoscibilità.

Osserva la sentenza in commento come un tale meccanismo di garanzia, invece, non è affatto contemplato nella diversa ipotesi di notificazione telematica ex art. 3-bis, comma 3, della L. 53/1994 che abbia avuto esito di mancata consegna per causa imputabile al destinatario, il quale, dunque, ove si ritenesse comunque perfezionata la notificazione stessa, non avrebbe possibilità alcuna di venirne a conoscenza.

Il principio per cui la notificazione non può reputarsi perfezionata con il primo invio telematico non andato a buon fine, per essere la casella P.E.C. del destinatario satura, non è neppure ostacolato – proseguono le Sezioni Unite – dall’enunciato dell’art. 149-bis, terzo comma, c.p.c. (nella sua formulazione ratione temporis), secondo il quale il perfezionamento della notifica si ha nel “momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario“, atteso che l’espressione “rende disponibile”, ivi utilizzata dal legislatore, non è soltanto, di per sé, “neutra” (così la citata Cass. n. 40758/2021), ma rinviene un significato suo proprio solo se letta nel contesto della norma complessivamente considerata.

Il documento informatico notificato telematicamente dall’ufficiale giudiziario è reso disponibile al destinatario, infatti, proprio “nella” sua “casella” di P.E.C., così da far intendere che è la casella di P.E.C. del destinatario a dover contenere quel documento, ciò che non sarebbe nel caso di mancata consegna non solo per causa imputabile al destinatario, ma anche per ragioni oggettive ad esso estranee.

Questi giudici di legittimità rilevano, inoltre, come neppure dall’art. 138, secondo comma, c.p.c. possa trarsi valido argomento per indurre a ritenere che la notificazione telematica ai sensi della citata legge n. 53/1994 possa dirsi “eseguita” pur in ipotesi di mancata consegna per causa imputabile al destinatario, atteso che la fictio iuris della notificazione “fatta in mani proprie”, cui si ricorre in caso di rifiuto del destinatario di ricevere la copia dell’atto che l’ufficiale giudiziario sta tentando di consegnare, è espressione di un intenzionale contegno del destinatario stesso, che non è dato assimilare alla “responsabilità, in ipotesi anche colposa, di lasciare la casella di p.e.c. satura” (così la citata Cass. n. n. 40758/2021).

L’approdo cui giungono le Sezioni Unite rinviene ulteriore e significativo conforto nella disciplina recata dalla riforma del processo civile del 2022, e più specificatamente nell’art. 3-ter, comma 2, della legge n. 53/1994.

L’art. 3-ter, comma 2, della legge n. 53/1994 (nel testo vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024) disciplina, infatti, gli effetti della notificazione a mezzo P.E.C. non andata a buon fine per causa imputabile al destinatario, prevendendo espressamente che “a) se il destinatario è un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INI-PEC di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l’inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento; b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all’ articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie“.

Ebbene, con la decisione in commento le Sezioni Unite rilevano come, in caso di mancato perfezionamento della notifica P.E.C. per essere satura la casella P.E.C. del soggetti tenuti per legge a munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi, (anche) il legislatore della Riforma abbia inteso collegare il perfezionamento della notificazione non già alla mera mancata consegna per causa imputabile al destinatario, ma al decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento nell’aera web; inserimento che, dunque, è essenziale e necessario proprio perché il perfezionamento della notifica si realizza soltanto con la relativa messa a disposizione del destinatario.

Concludono le Sezioni Unite, affermando che il mancato assolvimento all’onere di diligenza nella tenuta e nel controllo della casella di P.E.C. non è senza effetti, potendo il notificante attivare nuovamente, purché tempestivamente, il procedimento notificatorio e beneficiare, ai fini del rispetto del termine di decadenza posto a suo svantaggio, del momento in cui è stata inviata la originaria notifica a mezzo PEC (con generazione, quindi, della ricevuta di accettazione), seppur esitata con avviso di mancata consegna per una causa imputabile al notificatario (cfr., Cass. Civ., Sez. Un., 15 luglio 2016, n. 14594).

  1. Conclusioni

A conclusione, possiamo solo evidenziare che tutte le fattispecie per le quali trovano, invece, applicazione le disposizioni normative allo stato vigenti, giuristi e operatori del diritto sono chiamati a confrontarsi, in tema di mancata consegna del messaggio P.E.C. per essere la casella P.E.C. del destinatario satura, con l’art. 3-ter, secondo comma, della legge n. 53 del 1994.

L’art. 3-ter, secondo comma, della legge n. 53 del 1994, introdotto già con la riforma del processo civile del 2022 e divenuto operante solo a far data dal 26 novembre 2024 per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/2024, prevede che, in caso di esito negativo della notificazione effettuata a mezzo P.E.C. dall’avvocato per causa imputabile al destinatario, la notificazione viene eseguita dall’avvocato medesimo mediante l’inserimento dell’atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia all’interno di un’apposita area web, perfezionandosi detta notifica, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata.

Per quanto le modalità di utilizzo di tale area riservata siano state illustrate con apposita nota della DGSIA del 14 novembre 2024, è innegabile come il dibattito sull’interpretazione e l’applicazione del succitato art. 3-ter, secondo comma, della legge n. 53 del 1994 sia destinato a rimanere ancora ampiamente aperto.

 

 

Avv. Gianguido Straccamore

Associate

MFLaw Roma

 

 

Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di MFLaw e dei lettori del Magazine di MFLaw. È proprietà di MFLaw e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.

  1. Premessa

Con la recente sentenza n. 28452 del 5 novembre 2024 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato la vexata quaestio del perfezionamento o meno della notificazione, eseguita dall’avvocato in base alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in caso di mancata consegna del messaggio P.E.C. per “casella piena”.

La sentenza in commento ha preso quindi posizione sulla questione – assai dibattuta – inerente il perfezionamento della notifica a mezzo P.E.C. non andata a buon fine per essere la casella P.E.C. del destinatario satura, e dunque per causa non imputabile al notificante, in tal modo superando il contrasto giurisprudenziale sino ad allora formatosi sul punto e privilegiandone, peraltro, una lettura in continuità con la riforma del processo civile introdotta dal D.Lgs. n. 149 del 2022.

La questione, su cui le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi, è venuta in rilievo ai fini della delibazione sulla tempestività della proposizione di un ricorso per cassazione.

Più specificatamente, il ricorrente aveva impugnato la decisione d’appello sul presupposto dell’operatività del termine c.d. lungo di cui all’art. 327, primo comma, c.p.c..

La società resistente aveva invocato, di contro, il termine breve di impugnazione, non osservato dal ricorrente, e quindi l’intempestività del ricorso e la sua conseguente inammissibilità, sull’assunto che la notificazione della sentenza d’appello dovesse considerarsi perfezionata anche se il messaggio P.E.C. era stato restituito al mittente con la dicitura “casella piena”.

La Terza Sezione Civile, ravvisando posizioni contrastanti nella giurisprudenza di legittimità sul punto, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, e la causa è stata quindi assegnata alle Sezioni Unite.

  1. L’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia in commento

Come anticipato, la questione di diritto, oggetto del contrasto giurisprudenziale ravvisato dall’ordinanza interlocutoria n. 32287/2023 della Terza Sezione Civile, su cui le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi è se la notificazione a mezzo P.E.C. di un atto processuale, eseguita dall’avvocato in base alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, possa ritenersi perfezionata nel caso in cui il sistema restituisca al mittente un avviso di mancata consegna al destinatario con l’attestazione di “casella piena”.

La sentenza in commento muove da un’ampia e completa disamina dei due contrapposti orientamenti giurisprudenziali che sino ad allora avevano offerto due differenti soluzioni giuridiche alla tematica qui di interesse.

  • Per un primo orientamento, inaugurato da Cass. Civ., Sez. VI, 11 febbraio 2020, n. 3164, è da ritenersi perfezionata la notifica a mezzo P.E.C. in caso di ricevuta attestante la “casella piena” della posta elettronica del destinatario, in quanto da equipararsi alla avvenuta consegna del messaggio P.E.C., per essere la “saturazione della capienza…un evento imputabile al destinatario, per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi“.

In altri termini, ad avviso del summenzionato filone giurisprudenziale, costituisce un onere del difensore provvedere al controllo periodico dello spazio disco a disposizione sulla propria P.E.C., al fine di assicurare che gli effetti giuridici connessi alla notifica di atti tramite lo strumento telematico si possano produrre nel momento in cui il gestore del servizio P.E.C. rende disponibile il documento nella casella di posta del destinatario.

  • Un secondo e diverso orientamento, invece, esclude che la notificazione possa reputarsi perfezionata con il primo invio telematico non andato a buon fine, seppur per causa imputabile al destinatario con indicazione “casella piena”, con la conseguenza che il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio.

Tale orientamento è stato ribadito in epoca non troppo remota da Cass. Civ., Sez. III, 20 dicembre 2021, n. 40758, in cui è stato sancito che “in caso di notifica telematica effettuata dall’avvocato, il mancato perfezionamento della stessa per non avere il destinatario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella PEC, pur chiaramente imputabile al destinatario, impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e ss. c.p.c. e non mediante deposito dell’atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui all’art. 16, comma 6, ultima parte del d.l. n. 179/2012, prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica o comunicazione effettuata dalla Cancelleria, atteso che la notifica trasmessa a mezzo PEC dal difensore si perfeziona al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna”.

Ebbene, così ricostruiti i termini del contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire al secondo dei sopracitati orientamenti, affermando il seguente principio di diritto: “nel regime antecedente alla novella recata dal D. Lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC“.

Le ragioni poste alla base dell’enunciato principio di diritto vengono sintetizzate dalle Sezioni Unite nei termini di seguito precisati.

L’art. 3-bis, comma 3, della legge n. 53/1994 prevede testualmente: “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68“.

Giova rammentare che, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata), la ricevuta di avvenuta consegna è fornita al mittente dal gestore di P.E.C. utilizzato dal destinatario della notificazione (comma 2) e la “RdAC” dà al mittente la “prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione” (comma 3).

La “RdAC”, che può “contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato” (comma 4), è, quindi, “rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario” (comma 5).

Rilevano questi giudici di legittimità, dunque, come la disposizione normativa di cui all’art. 3-bis, comma 3, della legge n. 53/1994, disciplinando una fattispecie di perfezionamento della notificazione che si fonda esclusivamente sulla “RdAC”, perimetra essa stessa con chiarezza le modalità e il momento in cui si “perfeziona” la notificazione telematica dell’atto processuale eseguita dall’avvocato.

Di guisa che un’interpretazione che intenda ritenere perfezionata la notifica a mezzo P.E.C. ai sensi del citato art. 3-bis, comma 3, della legge n. 53/1994, anche in assenza di “RdAC”, trova già deciso ostacolo nella stessa lettera della legge.

Un’ulteriore conferma, seppure indiretta, del principio per cui non può reputarsi perfezionata la notificazione a mezzo P.E.C. il cui esito non sia la generazione della “RdAC” per causa imputabile al destinatario è rinvenibile – osservano le Sezioni Unite – nell’art. 16 del D.L. n. 179/2012, nella parte in cui tale norma prevede, con riferimento al distinto ambito delle comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria, che, nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le notificazioni e comunicazioni a cura della cancelleria ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Ai fini del perfezionamento della comunicazione/notificazione telematica di cancelleria che non abbia avuto esito positivo per causa imputabile al destinatario, si rivela, dunque, necessaria l’attivazione di una ulteriore modalità di esecuzione (il deposito in cancelleria, appunto), non essendo sufficiente allo scopo il mero avviso di mancata consegna che il gestore di P.E.C. rilascia al solo mittente, così da rendere il destinatario della comunicazione/notificazione ignaro di un tale evento. Pertanto, nei procedimenti “civili”, nel caso di mancata generazione della “RdAC” per causa imputabile al destinatario, il deposito in cancelleria della comunicazione/notificazione è modalità di esecuzione che ne assicura la conoscibilità.

Osserva la sentenza in commento come un tale meccanismo di garanzia, invece, non è affatto contemplato nella diversa ipotesi di notificazione telematica ex art. 3-bis, comma 3, della L. 53/1994 che abbia avuto esito di mancata consegna per causa imputabile al destinatario, il quale, dunque, ove si ritenesse comunque perfezionata la notificazione stessa, non avrebbe possibilità alcuna di venirne a conoscenza.

Il principio per cui la notificazione non può reputarsi perfezionata con il primo invio telematico non andato a buon fine, per essere la casella P.E.C. del destinatario satura, non è neppure ostacolato – proseguono le Sezioni Unite – dall’enunciato dell’art. 149-bis, terzo comma, c.p.c. (nella sua formulazione ratione temporis), secondo il quale il perfezionamento della notifica si ha nel “momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario“, atteso che l’espressione “rende disponibile”, ivi utilizzata dal legislatore, non è soltanto, di per sé, “neutra” (così la citata Cass. n. 40758/2021), ma rinviene un significato suo proprio solo se letta nel contesto della norma complessivamente considerata.

Il documento informatico notificato telematicamente dall’ufficiale giudiziario è reso disponibile al destinatario, infatti, proprio “nella” sua “casella” di P.E.C., così da far intendere che è la casella di P.E.C. del destinatario a dover contenere quel documento, ciò che non sarebbe nel caso di mancata consegna non solo per causa imputabile al destinatario, ma anche per ragioni oggettive ad esso estranee.

Questi giudici di legittimità rilevano, inoltre, come neppure dall’art. 138, secondo comma, c.p.c. possa trarsi valido argomento per indurre a ritenere che la notificazione telematica ai sensi della citata legge n. 53/1994 possa dirsi “eseguita” pur in ipotesi di mancata consegna per causa imputabile al destinatario, atteso che la fictio iuris della notificazione “fatta in mani proprie”, cui si ricorre in caso di rifiuto del destinatario di ricevere la copia dell’atto che l’ufficiale giudiziario sta tentando di consegnare, è espressione di un intenzionale contegno del destinatario stesso, che non è dato assimilare alla “responsabilità, in ipotesi anche colposa, di lasciare la casella di p.e.c. satura” (così la citata Cass. n. n. 40758/2021).

L’approdo cui giungono le Sezioni Unite rinviene ulteriore e significativo conforto nella disciplina recata dalla riforma del processo civile del 2022, e più specificatamente nell’art. 3-ter, comma 2, della legge n. 53/1994.

L’art. 3-ter, comma 2, della legge n. 53/1994 (nel testo vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024) disciplina, infatti, gli effetti della notificazione a mezzo P.E.C. non andata a buon fine per causa imputabile al destinatario, prevendendo espressamente che “a) se il destinatario è un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INI-PEC di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l’inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento; b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all’ articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie“.

Ebbene, con la decisione in commento le Sezioni Unite rilevano come, in caso di mancato perfezionamento della notifica P.E.C. per essere satura la casella P.E.C. del soggetti tenuti per legge a munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi, (anche) il legislatore della Riforma abbia inteso collegare il perfezionamento della notificazione non già alla mera mancata consegna per causa imputabile al destinatario, ma al decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento nell’aera web; inserimento che, dunque, è essenziale e necessario proprio perché il perfezionamento della notifica si realizza soltanto con la relativa messa a disposizione del destinatario.

Concludono le Sezioni Unite, affermando che il mancato assolvimento all’onere di diligenza nella tenuta e nel controllo della casella di P.E.C. non è senza effetti, potendo il notificante attivare nuovamente, purché tempestivamente, il procedimento notificatorio e beneficiare, ai fini del rispetto del termine di decadenza posto a suo svantaggio, del momento in cui è stata inviata la originaria notifica a mezzo PEC (con generazione, quindi, della ricevuta di accettazione), seppur esitata con avviso di mancata consegna per una causa imputabile al notificatario (cfr., Cass. Civ., Sez. Un., 15 luglio 2016, n. 14594).

  1. Conclusioni

A conclusione, possiamo solo evidenziare che tutte le fattispecie per le quali trovano, invece, applicazione le disposizioni normative allo stato vigenti, giuristi e operatori del diritto sono chiamati a confrontarsi, in tema di mancata consegna del messaggio P.E.C. per essere la casella P.E.C. del destinatario satura, con l’art. 3-ter, secondo comma, della legge n. 53 del 1994.

L’art. 3-ter, secondo comma, della legge n. 53 del 1994, introdotto già con la riforma del processo civile del 2022 e divenuto operante solo a far data dal 26 novembre 2024 per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/2024, prevede che, in caso di esito negativo della notificazione effettuata a mezzo P.E.C. dall’avvocato per causa imputabile al destinatario, la notificazione viene eseguita dall’avvocato medesimo mediante l’inserimento dell’atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia all’interno di un’apposita area web, perfezionandosi detta notifica, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata.

Per quanto le modalità di utilizzo di tale area riservata siano state illustrate con apposita nota della DGSIA del 14 novembre 2024, è innegabile come il dibattito sull’interpretazione e l’applicazione del succitato art. 3-ter, secondo comma, della legge n. 53 del 1994 sia destinato a rimanere ancora ampiamente aperto.

Avv. Gianguido Straccamore

Associate

MFLaw Roma

 

Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di MFLaw e dei lettori del Magazine di MFLaw. È proprietà di MFLaw e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.

Trigger Newsletter Fancybox