Aggiornamenti Giurisprudenziali

Nullità del tasso Euribor: commento all’Ordinanza n.34889 del 13 dicembre 2023 della Corte di Cassazione – rilievi critici

Premessa

Con ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, la Suprema Corte ha dichiarato la nullità delle pattuizioni che indicizzano i contratti di leasing a tasso variabile al parametro Euribor; parametro determinato in forza di una intesa dichiarata dalla Commissione Antitrust lesiva della concorrenza il 4.12.2013.

Con sintetica motivazione, la Corte ha ritenuto che “il tasso di interessi determinato, per relationem, facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari” debba considerarsi nullo, e ha così rinviato alla Corte d’Appello di Milano per la definizione della controversia.

 

1. La decisione della suprema corte di cassazione

La questione sottoposta all’attenzione della terza sezione civile della Cassazione verte sulla possibilità o meno di dichiarare la nullità “a valle” delle pattuizioni che indicizzano il contratto di leasing al tasso Euribor “manipolato” da intese poi dichiarate illecite dalla Commissione Antitrust, anche nell’ipotesi in cui l’istituto finanziatore non abbia preso parte alla pattuizione illecita.

L’antecedente giuridico è noto.

Il 4 dicembre 2013, l’Antitrust dell’Unione Europea ha accertato che alcune banche internazionali – Ubs, Rbs, Deutsche Bank, Citigroup e JP Morgan – del panel incaricato di quotare l’Euribor, nel periodo tra il 2005 e il 2008 si scambiavano informazioni per manipolare il suddetto tasso, e ha dichiarato l’accordo lesivo della concorrenza. La decisione dell’Antitrust è stata per lungo tempo ritenuta, dai Tribunali di merito, improduttiva di effetti sui mutui o finanziamenti concessi dalle banche italiane perché estranee all’intesa illecita. E così anche la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 775/2022, aveva escluso la contaminazione “a valle” dei contratti sottoscritti dai consumatori.

La Corte di Cassazione, investita della questione, con la sentenza in commento, ha invece ribaltato il verdetto, affermando la nullità delle pattuizioni che per relationem rimandano al tasso Euribor come determinato dall’intesa illecita, anche nel caso in cui l’Istituto si mantenga ad essa estraneo.

Secondo gli ermellini la nullità delle pattuizioni a “valle” prescinde dal fatto che all’intesa illecita abbia o meno partecipato la banca finanziatrice, giacché ai fini dell’accertamento della violazione dell’art.2 della Legge antitrust “qualsiasi forma di distorsione della concorrenza di mercato, in qualunque modo essa venga posta in essere, costituisce un comportamento rilevante […] L’art. 2 della legge n. 287 del 1990 (la c.d. legge antitrust) non si riferisce solo alle intese in quanto contratti in senso tecnico […] ma intende proibire la distorsione della concorrenza, quando si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche”.

In questo senso, continua la Cassazione, nel giudizio volto ad accertare la nullità del tasso di interesse determinato per relationem al tasso Euribor fissato dall’intesa lesiva della concorrenza, la decisione della Commissione è da considerarsi “prova privilegiata a supporto della domanda di nullità dei tassi “manipolati” ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione.

 

2. La risposta delle corti di merito

A distanza di poco più di tre mesi dalla pubblicazione dell’Ordinanza della Corte di Cassazione del 13.12.2023, i Tribunali di merito si sono pronunciati in modo non omogeneo.

In senso favorevole, una recente Sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, del 18.1.2024, n. 67/2024, ha riconosciuto la nullità della clausola che indicizza il mutuo al tasso Euribor, in applicazione dell’ordinanza della Corte, disponendo la rideterminazione degli interessi secondo il tasso legale, più conveniente per il mutuatario.

In senso contrario, invece, la I sez. del Tribunale di Torino, con Sentenza del 29 gennaio 2024, ha respinto la richiesta di annullamento formulata da un soggetto consumatore in conseguenza della manipolazione dei tassi Euribor, ritenendo di non avallare il ragionamento della Corte di Cassazione poiché la nullità “a valle” può riguardare solo gli istituti di credito che hanno partecipato alle intese illecite “a monte”.

Dello stesso avviso anche la sesta sezione del Tribunale di Milano che, con sentenza del 21.2.2024 n. 2221/2024, ha respinto una richiesta di ricalcolo relativa a due contratti di leasing, sostenendo che il leasing in questione non è collegato all’intesa vietata.

 

3. Gli effetti della decisione della corte di cassazione

Nella sua motivazione, estremamente sintetica, la Corte di Cassazione non spiega nel dettaglio quali sarebbero gli effetti della intesa illecita sanzionata dalla commissione antitrust, ma si limita a dichiarare la nullità del tasso di riferimento nel periodo tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008.

Quali conseguenze è possibile aspettarsi dalla pronuncia in commento?

È sicuramente ipotizzabile un aumento del contenzioso bancario attivato dai mutuatari che agiranno per la restituzione delle maggiori somme indebitamente versate, in relazione ai mutui o finanziamenti a tasso variabile con richiamo al tasso Euribor.

La dottrina ritiene che la nullità del tasso di interesse comporterà l’applicazione di quello sostitutivo previsto dall’art. 117 T.U.B., sicché il consumatore avrà diritto alla restituzione delle maggiori somme versate in favore dell’istituto bancario a titolo di interessi, determinate dalla differenza tra quanto corrisposto nel periodo tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 e quanto effettivamente dovuto in virtù del computo operato al tasso legale (3%) ovvero al c.d. “tasso BOT”.

Il diritto al rimborso potrà essere fatto valere non soltanto nei confronti degli istituti che hanno partecipato all’intesa anticoncorrenziale, ma anche verso gli altri istituti di credito o società finanziarie che abbiamo concesso finanziamenti sotto qualsiasi forma, nei quali la determinazione del tasso di interesse variabile è stata parametrata al tasso Euribor tempo per tempo vigente.

In questo contesto, molte associazioni di consumatori hanno già dato l’avvio a cause collettive nei confronti degli intermediari italiani, raccogliendo le istanze di tutti coloro che hanno versato interessi nel periodo manipolato.

E tuttavia, occorrerà poi verificare nel concreto quante delle domande formulate potranno essere effettivamente accolte, dovendo valutare caso per caso, la sussistenza dei presupposti legittimanti la restituzione degli interessi indebitamente versati, sulla scorta una serie di considerazioni di natura sostanziale e processuale che di seguito indichiamo.

 

Ambito oggettivo di applicazione della decisione della Commissione Antitrust

In primo luogo si dovrà valutare la portata e l’ambito di applicazione dell’ordinanza in commento.

La partita si giocherà davanti ai Tribunali di merito i quali dovranno definire i criteri per dichiarare la nullità delle pattuizioni a “valle”.

Sarà sicuramente necessario, in primis, comprendere se potranno essere ricondotte all’intesa anticoncorrenziale le pattuizioni contenute in tutte le fattispecie contrattuali indicizzate al tasso Euribor.

Di fatti, non è per nulla scontato che l’intesa illecita abbia delle ricadute sull’Euribor utilizzato nei contratti di mutuo, di leasing o in altri contratti indicizzati, posto che l’accordo di cartello tra le banche straniere oggetto di reprimenda, riguardava un settore di mercato diverso da quello di cui si è occupata la Cassazione: il mercato degli strumenti finanziari derivati. Ne consegue che, nell’ambito del giudizio di merito, il consumatore sarà gravato dall’onere di dimostrare l’applicazione dell’intesa anche alla tipologia di contratto in esame e il conseguente illegittimo aumento del tasso di interesse su prodotti finanziari diversi dai contratti derivati.

A ciò si aggiunga che, secondo alcuni giuristi, anche gli interessi a tasso fisso pagati nello stesso periodo manipolato sarebbero, sebbene indirettamente, affetti da manipolazione, e quindi passibili di essere dichiarati nulli dai tribunali, in quanto legati al parametro Eurirs – fissato a partire dall’Euribor.

 

Onere della prova.

In secondo luogo, da un punto di vista prettamente processuale, se è vero che la Cassazione riconosce alla decisione della Commissione valore di “prova privilegiata” nel giudizio di nullità dei tassi indicizzati al tasso Euribor, il mutuatario sarà comunque gravato dall’onere di fornire la prova del fatto che il contratto “a valle” costituisca diretta ed immediata applicazione delle intese “a monte”.

E se per le clausole delle fideiussioni omnibus la Cassazione ha sanzionato l’inserimento nei contratti “a valle” di specifiche clausole, facilmente identificabili, concertate secondo le stesse intese poi considerate illecite, nel caso in esame la Cassazione ha ritenuto illecita la generica indicizzazione del leasing al tasso Euribor “manipolato”, non individuando specifiche clausole contrattuali conformi ad un modello sanzionato. Di qui una possibile maggiore difficoltà rispetto alla fattispecie sopra menzionata, di dimostrare che la pattuizione inserita nel contratto “a valle” possa per relationem, considerarsi l’effetto diretto dell’intesa “a monte”.

 

Prescrizione del diritto alla restituzione degli interessi indebitamente versati

Da ultimo dovrà essere verificata l’eventuale prescrizione del diritto ad ottenere la restituzione dell’indebito percepito che, come noto, costituisce domanda ulteriore e diversa rispetto alla mera dichiarazione di nullità.

Ed invero, trattandosi di contratti stipulati tra il 2005 e il 2008, occorrerà individuare il dies a quo per l’esercizio del diritto alla restituzione delle maggiori somme versate.

Sul punto, le associazioni dei consumatori ritengono che il diritto inizi a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata del mutuo, con la conseguenza che la pretesa dei mutuatari sarebbe ancora azionabile; altra tesi, che trova fondamento in autorevole giurisprudenza del 2010[1] – e alla quale si ritiene di poter aderire perché in linea con le pronunce in materia di applicazione di interessi usurari – ritiene invece che la prescrizione inizi a decorrere da quando il pagamento avente natura solutoria è stato effettuato, con la conseguenza che tutte le azioni di ripetizioni sarebbero ormai prescritte.

Va tuttavia considerato che il decorso della prescrizione potrebbe essere ricondotto a un momento successivo, ossia alla cessazione dell’intesa anticoncorrenziale, o comunque a data non anteriore al provvedimento della Commissione Antitrust del 4.12.2013, escludendo la decorrenza in un momento in cui il mutuatario non aveva la possibilità di conoscere l’esistenza dell’intesa.

 

4. Conclusioni

L’impatto dell’ordinanza dipenderà dall’atteggiamento che le Corti di merito assumeranno nella valutazione dell’adempimento dell’onere della prova e nell’applicazione dei principi relativi alla prescrizione del diritto azionato.

Non resta quindi che attendere le future pronunce della giurisprudenza di merito per apprezzare in pieno la portata applicativa dell’Ordinanza.

 

Avv. Carlotta Maria Ada Speciale

Associate

MFLaw Roma

 

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[1] Sent. c.d. Roldorf n. 24418 del 2010 in materia di azione di restituzione dell’indebito.

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