NULLITÀ PARZIALE DELLE FIDEIUSSIONI OMNIBUS PER CONFORMITÀ ALLO SCHEMA ABI
NULLITÀ PARZIALE DELLE FIDEIUSSIONI OMNIBUS PER CONFORMITÀ ALLO SCHEMA ABI: IL GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ PARZIALE DELLE FIDEIUSSIONI OMNIBUS STIPULATE IN EPOCA SUCCESSIVA AL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA 55/2005 COSTITUISCE CAUSA STAND ALONE E L’ONERE DELLA PROVA GRAVA SULL’ATTORE.
Il Tribunale di Milano, con la recente sentenza n. 1325/2026 dell’11.02.2026, è tornato a pronunciarsi sul tema della valenza probatoria del provvedimento della Banca d’Italia 55/2005 nei giudizi di accertamento della nullità delle fideiussioni.
In particolare, il Collegio, in considerazione del lasso di tempo trascorso tra l’istruttoria e le valutazioni svolte dall’Autorità con provvedimento n. 55/2005 e la data della stipulazione della fideiussione oggetto di causa, ha così statuito “il presente giudizio non possa essere qualificato come causa follow on rispetto all’accertamento dell’autorità amministrativa, bensì come causa stand alone, cosicché l’attrice avrebbe dovuto formulare specifiche istanze istruttorie volte ad offrire la prova dell’illecito anticoncorrenziale alla data della stipulazione della fideiussione”.
La vicenda
Nella fattispecie decisa dal Tribunale di Milano, la garante conveniva in giudizio l’Istituto di credito al fine di ottenere la declaratoria di nullità, ex art. 2 della Legge 287/1990, delle clausole della fideiussione prestata dalla stessa in data 20/12/2019, in quanto riproduttive delle clausole n. 2, 6 e 8 del formulario dell’ABI del 2003 oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005.
Sosteneva inoltre l’attrice che, la nullità parziale della fideiussione dalla stessa sottoscritta veniva in considerazione con particolare riguardo alla clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c., atteso che, per effetto della disapplicazione della previsione nulla, il creditore doveva ritenersi decaduto dalla garanzia, non avendo proposto istanze giudiziali nei sei mesi successivi alla comunicazione della chiusura dei rapporti e alla decadenza dagli stessi.
Si costituiva in giudizio l’Istituto di credito chiedendo il rigetto delle domande attoree.
All’esito dello scambio delle memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c., il Giudice, rigettava le istanze istruttorie formulate dalla convenuta e fissava udienza per la rimessione della causa al Collegio, con assegnazione dei termini di rito.
Il quadro giurisprudenziale
La pronuncia in commento ribadisce un principio già più volte affermato nel panorama giurisprudenziale sia di merito sia di legittimità, la cui cornice è rappresentata dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005.
Con il provvedimento 55/2005 la Banca d’Italia, nella sua veste di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, all’esito di un’indagine consistita nell’esame dei modelli di fideiussioni omnibus adottati da sette banche di diversa dimensione nel periodo ottobre 2002 – maggio 2005, ha concluso per il contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a) l. 287/1990 delle previsioni di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per le fideiussioni omnibus “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme”.
Più precisamente, la Banca d’Italia ha accertato che la presenza di tali clausole nei modelli di fideiussione bancaria esaminati era da considerarsi espressione di un’intesa restrittiva della concorrenza tra Istituti di credito (“a monte”) – vietata dalla normativa citata – per effetto della quale venivano “imposte” (“a valle”) ai garanti condizioni contrattuali a loro sfavorevoli.
Quanto agli effetti del citato provvedimento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021 hanno espressamente affermato che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Ciò premesso, i profili della valenza probatoria e dei limiti temporali di tale provvedimento in sede giudiziale, sono stati oggetto di un intenso dibattito giurisprudenziale. Ed infatti, mentre per il periodo 2002-2005, in presenza di fideiussioni omnibus contenenti le clausole censurate dall’Autorità, la giurisprudenza è pressoché concorde nell’attribuire al provvedimento valore di prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale, per le fideiussioni stipulate in epoca successiva la giurisprudenza è in evoluzione.
Con provvedimento dell’11.11.2025, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Siracusa sulla questione – ancora oggetto di contrasto giurisprudenziale – della nullità della fideiussione conforme al modello ABI, ma rilasciata al di fuori del periodo 2002-2005, riproduttiva delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga dell’art. 1957 c.c..
In tale panorama, la sentenza in commento si pone nel solco della giurisprudenza maggioritaria che è orientata nel senso di negare valore di prova privilegiata al provvedimento 55/2005 per le fideiussioni stipulate post 2005. Conseguentemente il giudizio volto a farne accertare la nullità si configura come causa stand alone e l’onere della prova dell’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito, grava sull’attore che deve allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali la perdurante esistenza di un’intesa illecita all’epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione.
Anche la Corte di Cassazione si è espressa in tal senso, affermando che affinché la parte che deduce la nullità del contratto a valle per effetto dell’intesa anticoncorrenziale possa avvalersi dell’accertamento sul punto compiuto dalla Banca d’Italia è necessario che il contratto sia stipulato “entro l’ambito temporale al quale può essere riferito l’accertamento della Banca d’Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l’interessato può ben dedurre e comprovare che l’intesa anticoncorrenziale c’è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (Cass. 30383/2024).
Il Tribunale di Milano, ha altresì precisato che ““il giudizio di sfavore” formulato dalla Banca d’Italia con provvedimento 55/2005 non concerne le singole clausole in sé ma l’inserimento di tali clausole in un modello contrattuale di uso corrente che possa ostacolare la “pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi ad uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”; in altri termini, il carattere anticoncorrenziale ex art. 2 l. 287/1990 deriva da una uniforme applicazione da parte degli istituti di credito delle clausole che prevedono condizioni più sfavorevoli per il fideiussore (Cass. 21841/2024, Tribunale di Milano, 30 settembre 2021)”.
In altri termini, il garante che agisce in giudizio per ottenere una declaratoria di nullità parziale della fideiussione, ha l’onere di dimostrare non solo la coincidenza testuale tra le clausole contenute nella fideiussione sottoscritta e quelle dello schema ABI del 2003 (censurate dall’Autorità di Vigilanza) ma anche che, con riferimento specifico al periodo di sottoscrizione di tale fideiussione, sia stata posta in essere dagli Istituti di Credito italiani una nuova intesa anticoncorrenziale, analoga a quella accertata e sanzionata dalla Banca d’Italia, tale per cui non sarebbe possibile stipulare il medesimo contratto a condizioni più favorevoli.
Conclusioni
Alla luce di quanto ut supra esposto, in attesa di una pronuncia delle Sezioni Unite sul punto, la decisione del Tribunale di Milano, n. 1325/2026, che ha rigettato le domande attoree di nullità parziale della fideiussione stipulata nell’anno 2019 per mancata prova circa l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale all’epoca della sottoscrizione, appare condivisibile.
Diversamente opinando, attribuire una rilevanza temporale “infinita” agli accertamenti della Banca d’Italia condurrebbe ad una dichiarazione di nullità di qualsiasi contratto di fideiussione “a valle”. La mera riproduzione delle clausole vietate nel contratto non può infatti di per sé costituire indice, neppure presuntivo, del “collegamento funzionale” con l’intesa accertata, pena trasformare tali clausole da pattuizioni lecite, a pattuizione sempre e comunque illecite.
Avv. Benedetta Maria Vassallo
Associate
MFLaw Palermo
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