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Nuove modalità di svolgimento delle udienze civili (art. 221 l. 77/2020 di conversione D.L. 34/2020 – Decreto Rilancio)

È entrata in vigore il 19 luglio 2020 la legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione con modificazioni del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), che in tema di giustizia civile all’art. 221 ha così modificato le disposizioni dell’art. 83, D.L. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) a sua volta convertito in Legge n. 27/2020.

Queste le principali novità introdotte in sede di conversione:

Nel periodo dell’emergenza COVID, il Governo ha varato l’art. 83 del D.L. Cura Italia che ha introdotto le modalità di gestione alternativa (a distanza e/o a mezzo trattazione scritta) delle udienze civili. L’efficacia dell’art. 83 è cessata il 30 giugno 2020, termine oltre il quale le modalità di svolgimento delle udienze possono tornare quelle abituali di presenza delle parti in Tribunale o Corte d’Appello o Cassazione. Poiché gli uffici non sono ancora tornati a regime ed anzi permane il servizio in condizioni di S.M. (Smart Working), con la conversione in legge del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) il Governo ha prorogato fino al 31 ottobre 2020 la modalità di trattazione alternativa delle udienze civili come sopra indicate (cfr. art. 221, comma 2).

La differenza peculiare rispetto alla legislazione di prima emergenza è che in precedenza l’adozione di modalità alternative era praticamente obbligata e quindi a discrezione dell’A.G.O. che si limitava a comunicare alle parti (senza particolari vincoli di modalità e tempistiche) i provvedimenti di trattazione scritta delle liti, con eventuali termini, anticipati o posticipati, nonché i casi in cui le udienze potevano tenersi a distanza a mezzo di collegamenti digitali (nella prassi, soluzione poco praticata a favore di un esito maggiormente “cartolare” del processo, e ciò anche in sede di provvedimenti inibitori).

Nella versione attuale, invece, il legislatore ha previsto l’introduzione di alcuni “paletti” all’attività degli uffici giudiziari di trattazione in modalità alternativa delle udienze, con la previsione:

  • di termini anticipati di informativa alle parti (un preavviso di gg. 30 per l’avviso di trattazione in forma scritta e un termine anticipato di gg. 5 per il deposito delle note);
  • della presentazione di istanze di parte per la conversione della modalità di rito alternativo prescelta dall’ufficio in modalità ordinaria (per le udienze  cartolari, è previsto un termine di gg. 5 dalla comunicazione del citato preavviso per il deposito di un’istanza di trattazione orale; per le udienze c.d. “a distanza” un termine di gg. 15 anticipati per il deposito dell’istanza, con fissazione da parte del Giudice delle modalità di partecipazione alla stessa entro gg. 5 prima del suo svolgimento);
  • della presentazione di istanze congiunte delle parti per lo svolgimento “a distanza” delle udienze che non abbiano ad oggetto l’escussione di testi o comunque la partecipazione di soggetti terzi diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari.

È plausibile (poiché non espressamente previsto dalle disposizioni) che il Giudice non abbia discrezionalità nell’accogliere le istanze delle parti, a cui deve dare, salvo impedimenti, piena attuazione. Fa eccezione a tale impostazione generale l’udienza prevista per il giuramento del CTU, che potrà essere svolta mediante dichiarazione scritta dell’ausiliare depositata nel fascicolo. Non è richiesta la volontà adesiva delle parti.

 

N.B. (1): Il deposito degli atti e del contributo unificato con modalità telematiche è obbligatorio, salvo eccezioni di motivata urgenza da sottoporre all’attenzione del Tribunale o della Corte interessati.

N.B. (2): In caso di mancato deposito di note scritte da parte di tutte le parti, il giudice emette i provvedimenti previsti in caso di mancata comparizione all’udienza ex art. 181 c.p.c. (se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un’udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo).

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