La disciplina fiscale dei dividendi e delle plusvalenze ha conosciuto, nel corso del 2026, un’evoluzione normativa rapida e discontinua, caratterizzata dapprima dall’intervento restrittivo operato dalla L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) e, a distanza di poche settimane, dal successivo ripristino del sistema originario ad opera dell’art. 11 del D.L. 38/2026.
Nel sistema anteriore alla riforma operata dalla Legge di Bilancio 2026, la Participation Exemption (PEX) disciplinata dall’art. 87 del Tuir prevedeva l’esenzione del 95% delle plusvalenze realizzate su partecipazioni, a condizione che ricorressero i requisiti qualitativi (i) del possesso minimo per almeno un anno anteriormente alla cessione (holding period), (ii) della classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie, (iii) della residenza della partecipata in Stati non a fiscalità privilegiata e (iv) dello svolgimento di un’attività commerciale.
In parallelo, l’art. 89 del Tuir stabiliva che i dividendi percepiti da soggetti Ires fossero esclusi dalla formazione del reddito imponibile nella medesima misura del 95%, senza alcun requisito quantitativo legato alla dimensione o al valore della partecipazione.
Analogamente per le imprese individuali, gli artt. 58 e 59 del Tuir disciplinavano, rispettivamente, le plusvalenze e gli utili secondo meccanismi di parziale imponibilità, anch’essi svincolati da soglie minime di partecipazione, delineando un sistema uniforme tendenzialmente volto a neutralizzare la doppia imposizione economica.
Tale assetto è stato profondamente inciso dalla Legge di Bilancio 2026 la quale, con i commi da 51 a 55 dell’art. 1, ha introdotto un modello significativamente più restrittivo, fondato su criteri selettivi di natura quantitativa.
In particolare, il Legislatore ha subordinato l’applicazione sia del regime della dividend exemption sia della participation exemption al possesso di specifici requisiti dimensionali, consistenti nella detenzione di una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, consentendo di computare, ai fini della soglia, le partecipazioni indirette detenute nell’ambito del medesimo gruppo societario.
Solo al ricorrere di tali condizioni, i dividendi percepiti avrebbero potuto beneficiare della parziale imponibilità (58,14% per i soggetti Irpef) ovvero dell’esclusione del 95% per i soggetti Ires, mentre in difetto degli stessi sarebbero stati integralmente imponibili. Analogamente, anche il regime PEX veniva subordinato ai medesimi requisiti quantitativi, determinando un allineamento tra il trattamento dei dividendi e quello delle plusvalenze, al fine di evitare asimmetrie impositive tra la fase di detenzione e quella di realizzo della partecipazione.
A distanza di poche settimane, tuttavia, il legislatore è intervenuto nuovamente sul tema con l’art. 11 del D.L. 38 del 27 marzo 2026, operando un netto dietro-front e procedendo al ripristino del regime previgente.
La norma ha infatti espressamente abrogato i commi da 51 a 55 della Legge di Bilancio 2026, eliminando integralmente l’impianto restrittivo fondato sulle soglie quantitative ed ha contestualmente ri-modificato le disposizioni del Tuir interessate, riportandole alla loro formulazione originaria.
In particolare, è stato abrogato il comma 1.1 dell’art. 87 del Tuir, che subordinava l’esenzione PEX al possesso delle soglie minime ed è stato riformulato il comma 3, ripristinando la piena operatività dell’esenzione del 95% in presenza dei soli requisiti sostanziali. Analogamente, l’art. 89 del Tuir è stato modificato eliminando ogni riferimento ai requisiti quantitativi e confermando che gli utili distribuiti non concorrono alla formazione del reddito nella misura del 95% del loro ammontare, mentre l’art. 59 è stato riportato alla disciplina della parziale imponibilità degli utili senza le limitazioni introdotte dalla manovra e analogo intervento ha riguardato anche l’art. 58 del Tuir.
Sotto il profilo temporale, lo stesso art. 11 del D.L. 38/2026 ha previsto l’applicazione delle nuove disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2026, determinando così una sostanziale neutralizzazione degli effetti della Legge di Bilancio 2026 e consentendo, in termini operativi, di continuare ad applicare senza soluzione di continuità la disciplina previgente.
Il tentativo di introdurre un sistema selettivo basato sulla “consistenza” della partecipazione è stato quindi rapidamente abbandonato, con un ritorno al modello originario fondato su requisiti sostanziali e su un’ampia neutralizzazione della doppia imposizione economica.
E’ ragionevole ritenere che tale successione di interventi normativi abbia inciso fortemente in talune ipotesi sulla pianificazione fiscale degli operatori, soprattutto con riferimento a coloro che, in ragione della modifica introdotta con la Legge di bilancio 2026, avevano già proceduto ad un incremento della propria partecipazione sociale così da raggiungere la soglia quantitativa imposta dal legislatore tributario, oppure avevano anticipato la formalizzazione di delibere di distribuzione a fine 2025 così da preservare il regime fiscale di favore, considerato che la decorrenza delle diposizioni restrittive era stata fissata al 1° gennaio 2026.
Il successivo intervento abrogativo, pur formalmente retroattivo, non ha potuto, né avrebbe potuto, rimediare ai costi già sostenuti: commissioni e oneri legati all’acquisto di quote aggiuntive, spese notarili connesse alle modifiche degli assetti partecipativi, costi di consulenza e di ristrutturazione delle strutture societarie, nonché la eventuale perdita di opportunità derivante dall’anticipazione di distribuzioni in un momento non ottimale sotto il profilo della gestione della liquidità aziendale.
La vicenda qui ripercorsa si presta a considerazioni che trascendono il piano tecnico-tributario e investono i fondamenti della certezza del diritto e della tutela dell’affidamento dei contribuenti.
Sul piano sistematico, il ciclo riformatore descritto: intervento restrittivo, abrogazione e ripristino retroattivo nel volgere di pochi mesi rivela una fragilità di fondo nella qualità della produzione normativa tributaria, che non può essere addebitata unicamente alla complessità delle materie trattate. La disciplina dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni è un settore consolidato e ampiamente studiato del diritto tributario d’impresa; le implicazioni sistemiche di un intervento selettivo fondato su soglie quantitative erano agevolmente prevedibili e la rapidità con cui il legislatore ha ritenuto di dover correggere il tiro testimonia, di per sé, l’insufficiente ponderazione che ha accompagnato l’adozione della riforma.
Sul piano della tutela dell’affidamento, il quadro è particolarmente critico. La retroattività del D.L. 38/2026, per quanto formalmente giustificata dall’esigenza di annullare una disciplina di breve vita, non ha operato in senso neutro rispetto alle posizioni già consolidatesi. Per i contribuenti che avevano dato corso a comportamenti attuativi in buona fede, assumendo costi reali, modificando assetti societari, anticipando distribuzioni, la retroattività si è risolta in una misura incapace di reintegrarli nella situazione precedente, privandoli al contempo di qualsiasi forma di tutela per i pregiudizi subiti. La circostanza che l’ordinamento non riconosca, nella generalità dei casi, un diritto al risarcimento del danno da normazione retroattiva non fa venir meno il dato sostanziale; in concreto, l’instabilità del quadro normativo ha prodotto conseguenze economiche concrete e indenni da rimedio per una parte degli operatori.
Sul piano della politica del diritto, la vicenda solleva interrogativi più generali circa l’opportunità di utilizzare lo strumento fiscale ed in particolare i requisiti di accesso ai regimi di esenzione, come leva di politica redistributiva o di gettito in assenza di una riflessione organica sulla coerenza sistematica dell’intervento. La PEX e il regime di esclusione dei dividendi assolvono una funzione strutturale nel sistema tributario d’impresa, quella di evitare che i medesimi utili siano tassati a ogni livello della catena partecipativa. Subordinare tale funzione al raggiungimento di soglie quantitative equivale ad introdurre una discontinuità nel sistema che richiede una giustificazione razionale robusta, non ravvisabile nell’intervento in esame.
Va infine considerato l’impatto sull’attrattività del sistema fiscale italiano per gli investitori esteri. La stabilità e la prevedibilità delle regole del gioco sono, per gli investitori istituzionali e per i fondi di private equity attivi nel mercato italiano, fattori di valutazione al pari del livello nominale dell’imposizione. Un sistema in cui le regole fondamentali del trattamento fiscale delle partecipazioni possono essere riscritte e poi cancellate con effetto retroattivo, nel giro di settimane non offre le garanzie di prevedibilità che gli investitori esteri, abituati a parametrare le proprie aspettative di rendimento su scenari pluriennali, ragionevolmente richiedono. Il rischio non è meramente teorico in quanto la percezione di un ambiente normativo instabile tende a tradursi in premi per il rischio più elevati, in strutturazioni più complesse e onerose e, talora, nella preferenza per giurisdizioni concorrenti.
In definitiva, la breve parabola della riforma del regime PEX e della dividend exemption nel 2026 non è soltanto la storia di una norma mal concepita e rapidamente abbandonata, ma appare essere il sintomo di un problema strutturale che riguarda la qualità della legislazione tributaria e il rispetto del principio di affidamento. Il legislatore che corregge l’errore è da lodare, quello che lo previene dovrebbe essere l’obiettivo.
Avv.ti Emanuele Tito e Francesca Berardi
Counsel & Associate
MFLaw Roma
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