Recupero crediti e procedure esecutive

Pignoramento presso terzi e fallimento del debitore dopo l’ordinanza di assegnazione: le conseguenze

Nota alla sentenza della Corte di Cassazione civile, 5 giugno 2020 n. 10820

 

1.  Premessa

Con la sentenza n. 10820/2020, depositata il 5 giugno 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sugli effetti della dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, intervenuta dopo l’emissione dell’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate in favore del creditore, all’esito di un pignoramento presso terzi e nelle more di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, promosso dal terzo pignorato avverso la predetta ordinanza.

2.  La Fattispecie

La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione nasce da un pignoramento presso terzi nel quale la creditrice pignorava i crediti vantati dalla debitrice nei confronti di due Comuni. Entrambi i terzi pignorati rendevano dichiarazione positiva ed il Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere emetteva l’ordinanza di assegnazione ex art. 533 c.p.c., verso la quale uno dei terzi pignorati proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. relativa al quantum del suo debito.

Rigettata la richiesta di sospensiva, il terzo promuoveva la fase di merito, durante la quale la società debitrice veniva dichiarata fallita.

Il giudizio veniva interrotto e successivamente riassunto dal terzo pignorato nei confronti della curatela fallimentare, la quale, costituendosi in giudizio, chiedeva che venisse dichiarata l’improcedibilità dell’esecuzione con la conseguente condanna della creditrice alla restituzione al fallimento delle somme incassate dopo la dichiarazione di fallimento sulla scorta dell’ordinanza di assegnazione.

Il Tribunale, in accoglimento della domanda della Curatela Fallimentare, dichiarava cessata la materia del contendere con conseguente caducazione degli atti della fase esecutiva, compresa l’ordinanza di assegnazione.

Avverso tale decisione il creditore promuoveva ricorso per Cassazione.

3. Esame della problematica e soluzione

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte interviene, modificando il proprio pregresso orientamento, sul rapporto tra ordinanza di assegnazione nel processo esecutivo e fallimento del debitore esecutato, precisando che quest’ultimo evento non ha effetto sull’ordinanza di assegnazione, qualora sia stata già pronunciata, restando fermo il diritto del creditore nei termini dell’ordinanza stessa.

La Corte ha quindi  affermato il seguente principio di diritto: “nell’espropriazione presso terzi di crediti, il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 553 c.p.c., e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta né la caducazione dell’ordinanza di assegnazione, né la cessazione ipso iure della materia del contendere nel giudizio di opposizione; non spetta al giudice dell’opposizione stabilire se gli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione siano o meno efficaci, ai sensi dell’art. 44 I. fall., in considerazione del momento in cui vennero effettuati“.

In sostanza, la decisione della Corte prende piede da alcune considerazioni preliminari:

  • La funzione del pignoramento presso terzi è quella di soddisfare il creditore, non mediante l’attribuzione del ricavato di una vendita forzata o l’assegnazione di una res determinata, ma trasferendo al creditore procedente la titolarità di un credito vantato dal debitore nei confronti del terzo.
    Tale trasferimento della titolarità del credito vantato dal debitore in favore del creditore procedente, mediante l’emissione dell’ordinanza di assegnazione ex art. 533 c.p.c., dà origine al mutamento del soggetto attivo dell’obbligazione dovuta dal terzo pignorato.
    In particolare, a seguito dell’assegnazione al creditore procedente della somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato, si verifica la sostituzione del primo all’originario creditore/debitore pignorato, sicché, da quel momento, il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, al creditore procedente. Ne consegue che da tale momento (e prima di procedere alla “solutio”), il terzo pignorato – ad esempio – ha facoltà di opporre in compensazione i propri crediti nei confronti del creditore originario, anche ove formati anteriormente all’assegnazione, poiché la coesistenza di reciproche e contrapposte ragioni di debito e credito, tra originario creditore e terzo pignorato, si verifica per effetto ed in conseguenza della pronuncia ex art. 533 c.p.c.;
  • Con l’emissione dell’ordinanza di assegnazione delle somme in favore del creditore procedente, la procedura esecutiva, avendo raggiunto il suo scopo, deve ritenersi conclusa e definita.
    Secondo la Cassazione, infatti, l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l’atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, che determina il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, e il momento finale e l’atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi.
    L’ordinanza di assegnazione ha quindi natura di atto esecutivo e, pertanto, va impugnata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all’ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l’hanno preceduta. Va impugnata, invece, con l’appello qualora il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l’oggetto tipico di un procedimento di cognizione;
  • L’eventuale proposizione di un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione, non vale a prorogare e/o riattivare una procedura esecutiva già esaurita, ma ha il solo effetto di introdurre un ordinario giudizio di cognizione. Nel caso di accoglimento dell’opposizione in tutto o in parte, potrebbe porsi un problema di “reviviscenza” della procedura esecutiva;
  • L’intervenuto fallimento del debitore esecutato dopo l’emissione dell’ordinanza di assegnazione e per di più, nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, non rende ipso iure improcedibile, né la procedura esecutiva, né il giudizio di opposizione proposto dal terzo pignorato avverso l’ordinanza di assegnazione. Ciò in quanto il suddetto giudizio investe la regolarità di un atto della procedura esecutiva e non ha ad oggetto pretese verso il fallimento, nemmeno nel caso in cui l’opposizione avesse ad oggetto il subprocedimento di accertamento del credito dell’esecutato verso il terzo.
    In tal caso, infatti, l’opposizione avrebbe ad oggetto l’accertamento dell’esistenza di una ragione di credito del fallimento, e non di un debito del fallimento, con la conseguenza che il relativo giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo sfugge al divieto di azioni esecutive individuali di cui all’art. 51 l.f. Né, d’altro canto, l’interesse del creditore all’accertamento dell’obbligo del terzo viene meno per effetto del fallimento del debitore.
    Come si evince dalla motivazione della sentenza in commento, l’ordinanza di assegnazione di somme, resa dal giudice dell’esecuzione civile nei riguardi del terzo pignorato, prima della sentenza dichiarativa di fallimento del debitore, imprime un vincolo di destinazione alle somme di denaro individuate, impermeabile alle vicende successive del debitore medesimo, ivi compresa la declaratoria di fallimento.
    Solo nel caso in cui il terzo pignorato, dopo la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, dovesse adempiere la propria obbligazione nelle mani del creditore assegnatario, potrà eventualmente porsi il problema di stabilire se tale pagamento sia efficace ai sensi dell’art. 44 l.f.
    Analogamente, il divieto per i creditori di proseguire le azioni esecutive sul patrimonio del debitore, sancito dall’art. 168, comma 1 l.f. non opera quando la procedura di esecuzione forzata presso terzi è stata definita con ordinanza di assegnazione resa, ex art. 533 c.p.c., prima della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo proposta dal medesimo debitore esecutato, determinando il provvedimento di assegnazione il trasferimento coattivo del credito staggito dal debitore al creditore procedente e la chiusura del procedimento esecutivo, con conseguente legittimità anche dei pagamenti effettuati dal terzo pignorato successivamente alla pubblicazione della domanda di concordato (Cass. Civ. 3.08.17 n. 19394).

4. Conclusioni

In sostanza, con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione stravolge il precedente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ. 22.01.16 n. 1227; Cass. Civ. 28.05.18 n. 1342) e statuisce che l’ordinanza di assegnazione conserva l’efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo anche nel caso di sopravvenuto fallimento del debitore. Ciò in quanto l’ordinanza ex art. 533 c.p.c. costituisce l’atto conclusivo del procedimento di espropriazione presso terzi, alla quale, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, consegue l’immediato trasferimento del credito dal debitore esecutato al creditore procedente. Pertanto la Suprema Corte mossa da tali considerazioni arriva ad escludere che sulla natura e sugli effetti dell’ordinanza di assegnazione possano incidere il momento satisfattivo del credito e l’effettiva esazione dello stesso e afferma che la dichiarazione di fallimento successiva all’assegnazione delle somme non pregiudica l’efficacia e la validità dell’ordinanza resa ex art. 553 c.p.c.

Tuttavia, se la sentenza in esame appare impeccabile su un piano processuale e teorico, non risolve né super su di un piano pratico, i problemi di revocabilità ex art. 67  l. fall. e/o di inefficacia ex art. 44 l. fall. dei pagamenti coattivi effettuati dal terzo pignorato successivamente alla dichiarazione di fallimento. Per i suddetti pagamenti la sorte di una possibile inefficacia e/o revocabilità rimane, difatti, inalterata rispetto al precedente orientamento.

 

Avv. Cinzia Troiani

MFLaw – Mannocchi & Fioretti

Studio Legale Associato

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