Recupero crediti e procedure esecutive

PPT: Pignorabile il credito relativo al pagamento del prezzo del preliminare di vendita

Il pignoramento presso terzi può riguardare crediti futuri, non esigibili, condizionati ed eventuali

Commento a Cass. Civ., Sez. III, 27 ottobre 2022, n. 31844

 

1. Premessa

Con sentenza n. 31844 del 27 ottobre 2022 la Suprema Corte torna ad esprimersi sulla questione inerente la pignorabilità ex art. 543 c.p.c. dei crediti futuri, non immediatamente esigibili, condizionati e finanche eventuali, con l’occasione richiamando i principi di diritto affermati in modo stratificato dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto.

La vicenda che ci occupa trae origine da un pignoramento presso terzi avviato da un professionista che, in forza di un decreto ingiuntivo emesso in suo favore, ha sottoposto ad esecuzione – ai sensi dell’art. 543 c.p.c. – il credito vantato dal proprio debitore nei confronti di due società immobiliari e avente ad oggetto il pagamento del prezzo di un preliminare di vendita, accertato con sentenza pronunciata ex art. 2932 c.c..

Avendo le terze pignorate reso dichiarazione sostanzialmente negativa, il creditore ha promosso giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., conclusosi con il rigetto della domanda in primo grado.

La decisione del giudice di prime cure, appellata dal creditore procedente, è stata sostanzialmente confermata dalla Corte d’Appello adita, la quale ha statuito nel senso che il credito vantato dal debitore nei confronti delle due società terze pignorate rinvenisse non già direttamente dal contratto preliminare di vendita inadempiuto, bensì dalla sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. e – soprattutto per quanto qui di interesse – che tale credito non fosse pignorabile in quanto non esistente, poiché derivante da sentenza ex art. 2932 c.c. non ancora passata in giudicato, con effetti definitivi, quindi, non ancora verificatisi all’atto del pignoramento.

Avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello il creditore ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, la quale, ritenuto fondato il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando al giudice di secondo grado in diversa composizione.

 

2. L’intervento della Corte di Cassazione con la pronuncia in commento

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte affronta la questione concernente la pignorabilità ex art. 543 c.p.c. del credito relativo al pagamento del prezzo del contratto preliminare di compravendita, e quindi – in senso lato – del credito futuro, non immediatamente esigibile.

Nell’accogliere il ricorso presentato dal creditore procedente, il Supremo Collegio analizza dettagliamene il percorso motivazionale seguito dai Giudici di merito, di primo e secondo grado, rilevandone l’evidente erroneità poiché basato, nella sostanza, su un equivoco di fondo circa l’oggetto del pignoramento presso terzi.

Invero, sul presupposto che il credito relativo al pagamento del prezzo del promittente venditore rinvenisse la propria fonte non già nel contratto preliminare di vendita, quanto piuttosto nella sentenza ex art. 2932 c.c., i Giudici di merito avevano escluso la pignorabilità dello stesso in quanto ritenuto giuridicamente inesistente, poiché derivante dalla sentenza costitutiva pronunciata ai sensi dell’art. 2932 c.c. non ancora passata in giudicato al momento dell’atto di pignoramento.

Ebbene, ad avviso della Suprema Corte, proprio la statuizione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui prima del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c. “il diritto non esiste e non ha senso discorrere di diritto di credito condizionato o inesigibile” è manifestamente errata se rapportata all’oggetto del pignoramento presso terzi e allo specifico accertamento richiesto al giudice del merito ex art. 549 c.p.c., in quanto finisce nella sostanza col postulare che la pignorabilità delle ragioni di credito vantate dal promittente venditore presupponga indefettibilmente la certezza, la liquidità e l’esigibilità del credito stesso.

Rileva la Suprema Corte con la pronuncia in commento come i Giudici di merito, così opinando, abbiano disatteso il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità che da anni ormai ammette la pignorabilità dei crediti futuri, non immediatamente esigibili, condizionati e finanche eventuali, in tale ampia categoria rientrando anche il credito relativo al pagamento del prezzo del preliminare di vendita.

Come statuito in più occasioni dalla Corte di Cassazione l’art. 533 c.p.c. non richiede quale condizione della pignorabilità del credito la sua esigibilità, potendo formare oggetto dell’espropriazione forzata non solo un bene suscettibile di esecuzione immediata, ma anche una posizione giuridica attiva dell’esecutato, preesistente all’atto del pignoramento; di guisa che, in difetto di espressa deroga, l’espropriazione presso terzi ben può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati, purché suscettibili di una capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione o per via di vendita e successiva aggiudicazione[1].

Ai fini della pignorabilità ex art. 543 c.p.c. di un credito rileva, pertanto, che lo stesso, per quanto eventuale o non immediatamente esigibile, abbia una propria capacità satisfattiva futura concretamente prospettabile nel momento dell’assegnazione e che sia collegato, quindi, ad un rapporto giuridico preesistente all’atto di pignoramento e ben identificato, tale, cioè, da creare la concreta aspettativa che, una volta verificatesi le condizioni previste dal rapporto giuridico sostanziale da cui nasce, il credito del debitore esecutato verso il terzo pignorato diverrà esigibile.

In tale prospettiva, non possiedono una propria capacità satisfattiva futura, e non sono dunque pignorabili, soltanto i crediti sperati, in quanto aleatori, e quindi le sole ragioni di credito del tutto ipotetiche o comunque slegate da concreti addentellati fattuali.

Alla luce di quanto precede, non è pertanto revocabile in dubbio – ad avviso della Suprema Corte – che anche il credito relativo al pagamento del prezzo del promittente venditore sia senz’altro assoggettabile a pignoramento ex art. 543 c.p.c.: per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla concreta realizzazione del programma negoziale, è specificatamente collegato ad un ben identificato rapporto giuridico (vale a dire il contratto preliminare di compravendita), preesistente all’atto del pignoramento, possedendo, per ciò solo, la propria capacità satisfattiva futura concretamente prospettabile nel momento della assegnazione[2].

Diversamente detto, se è vero che la prestazione principale che grava sulle parti di un contratto preliminare di vendita è la formulazione del consenso alla stipula del successivo contratto definitivo, e non anche per il promissario acquirente quella di pagare immediatamente il prezzo, è altrettanto vero che dal preliminare stesso discende una potenziale ragione di credito per il promittente venditore, ossia una situazione giuridica attiva destinata a consolidarsi con la realizzazione del programma negoziale.

Ai fini della pignorabilità ex art. 543 c.p.c. del credito relativo al pagamento del prezzo del promittente venditore risulta, peraltro, del tutto irrilevante la circostanza – ricorrente nel caso di specie – che al contratto preliminare di vendita sia data esecuzione coattiva, atteso che l’eventuale sentenza che, all’esito del giudizio ex art. 2932 c.c., definitivamente accolga la domanda della parte non inadempiente potrà eventualmente realizzare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito e, conseguentemente, supportare l’azione esecutiva per il soddisfacimento del credito per il pagamento del prezzo.

Fermo tutto quanto sopra, la Suprema Corte evidenzia altresì come sia corretto concludere per la pignorabilità ex art. 543 c.p.c. del credito in questione anche a voler accogliere l’errato postulato da cui muove la sentenza impugnata, ossia che il diritto di credito pignorato discenda non dal preliminare di vendita, ma dalla sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c.. Ciò in quanto anche il credito nascente dalla sentenza pronunciata ex 2932 c.c. è un credito eventuale, perché litigioso, ma collegato ad un rapporto giuridico preesistente e certo nei suoi elementi, dotato quindi di capacità satisfattiva futura e, in quanto tale, pignorabile.

Aderendo all’orientamento univoco assunto dalla giurisprudenza di legittimità sul tema di interesse, con la pronuncia in esame la Suprema Corte afferma il principio di diritto secondo cui: “L’esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente; pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex art. 543 c.p.c., giacché è specificamente collegato ad un rapporto esistente e possiede quindi capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione.”.

 

3. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, appare evidente come le argomentazioni poste a fondamento della sentenza de qua siano condivisibili.

Anzitutto, la soluzione fornita dalla Suprema Corte alla fattispecie in esame pare rispettosa di un’interpretazione dell’art. 543 c.p.c. conforme al principio dettato in tema di responsabilità patrimoniale dall’art. 2740 c.c., a tenore del quale il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri.

Inoltre, la pronuncia in commento ha il merito di ribadire come la reale differenza intercorrente tra l’ipotesi in cui oggetto del pignoramento ex art. 543 c.p.c. sia un credito certo, liquido, esigibile rispetto a quella in cui, invece, oggetto dell’esecuzione presso terzi sia un credito non esigibile, condizionato o anche solo eventuale non attenga all’an exequatur (ossia, alla sua pignorabilità), bensì al concreto atteggiarsi dell’obbligo di custodia gravante sul terzo ex art. 546 c.p.c., che diviene pienamente operativo solo in un momento successivo, e cioè a far data dalla sopravvenuta esigibilità della sua obbligazione.

 

Avv. Gianguido Straccamore

Associate

MFLaw Roma

 

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[1] Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 08 ottobre 2019, n. 25042; Cass. Civ., Sez. VI, 22 giugno 2017, n. 15607; Cass. Civ., Sez. lav., 10 settembre 2009, n. 19501; Cass. Civ., Sez. III, 15 marzo 2004, n. 5235; Cass. Civ., Sez. III, 04 dicembre 1987, n. 9027.

[2] Cfr. Trib. Lecco, Sez. I, 3 giugno 2021, n. 317.

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