Recupero crediti e procedure esecutive
Profili di illegittimità delle segnalazioni bancarie nelle banche dati creditizie: Cass. n. 14382 del 25/05/2021
1. Introduzione alle Banche Dati Creditizie.
Le banche dati creditizie svolgono un ruolo cruciale nell’ambito del sistema finanziario italiano, fornendo informazioni fondamentali riguardanti la situazione creditizia di persone fisiche e aziende. Queste banche dati centralizzate raccolgono, organizzano e conservano dati finanziari, comportamentali e di credito provenienti da diverse fonti, inclusi gli istituti bancari e altre istituzioni finanziarie.
Queste informazioni sono essenziali sia per gli istituti bancari, in quanto consentono agli stessi di valutare accuratamente il rischio di credito, di prevenire le frodi finanziarie, nonché di ottenere una maggiore trasparenza del mercato creditizio, sia per i consumatori responsabili e con una buona storia creditizia, in quanto beneficiano di un accesso al credito agevolato.
Ai fini della corretta valutazione del merito di credito dei clienti, infatti, le banche e gli intermediari finanziari necessitano sempre più di informazioni aggiornate sui comportamenti finanziari dei soggetti affidati. Si parla, in proposito, di referenza creditizia.
La referenza creditizia rappresenta la reputazione che il cliente ha presso le banche e gli intermediari finanziari e riflette la correttezza dei suoi comportamenti nell’ambito dei rapporti di finanziamento.
La delicatezza della materia e gli effetti che la circolazione di queste informazioni determinano sull’accesso al credito dei consumatori, hanno indotto il legislatore a prevedere una disciplina specifica attraverso un codice deontologico sottoscritto dalle associazioni rappresentative degli operatori del settore. Il codice deontologico vincolante sul piano normativo (se non è rispettato il trattamento dei dati è illecito, può esporre a sanzioni e anche al risarcimento del danno) fissa garanzie per gli interessati.
2. Illegittimità delle segnalazioni: il mancato preavviso.
Le principali banche dati del credito sono la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia (CR) e i Sistemi di Informazione Creditizia (SIC). La prima si sostanzia in un sistema informativo di matrice pubblica che raccoglie e memorizza informazioni dettagliate riguardanti le esposizioni creditizie della clientela nei confronti di intermediari finanziari, come banche e istituti di credito. Tale meccanismo consente, attraverso il miglioramento del processo di valutazione del Credit Score, ossia del punteggio di credito che esprime il merito creditizio di un soggetto, di perseguire l’interesse pubblico di ottimizzazione del processo di gestione del rischio creditizio al fine di conseguire una maggiore stabilità del sistema bancario Italiano. La seconda, invece, è un’azienda privata, estranea alla CR, che raccoglie dati su finanziamenti concessi dagli intermediari aderenti al sistema.
In breve, mensilmente le banche e gli intermediari comunicano alla Banca d’Italia i crediti, pari o superiori ad euro 30.000,00, verso i propri clienti, nonché i crediti in sofferenza, di qualunque importo, purché riferibili a finanziamenti concessi per somme pari o superiori ai medesimi 30.000,00 euro.
In tal modo, viene rappresentata alle altre banche la storia creditizia dei clienti, migliorando così il processo di valutazione del merito di credito e ottenendo, di conseguenza, una maggiore stabilità del sistema finanziario stesso.
Per contro, qualora sorga l’esigenza di effettuare la segnalazione, vi sono dei vincoli che le banche devono rispettare. In primis è, infatti, espressamente stabilito, sia dalla circolare 139/1991 della Banca d’Italia, la quale prevede che “gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza”, sia dall’articolo 125 del T.U.B., che stabilisce, al terzo comma, che “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano ad una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”, che sugli intermediari finanziari grava il dovere, pena l’illegittimità della segnalazione, di avvisare il debitore prima di procedere con la stessa, affinché quest’ultimo possa provvedere all’adempimento ed evitare di essere segnalato come “cattivo pagatore”. La normativa testé enucleata, nonostante sia espressamente prevista esclusivamente per le segnalazioni in CR, ha trovato applicazione anche per le segnalazioni al SIC.
La giurisprudenza è infatti orientata nel ritenere che in riferimento alle segnalazioni in sofferenza presso i SIC l’intermediario debba -a pena di illegittimità della segnalazione- preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere con la stessa (v. Decisione ABF Roma n. 6087/2015; in senso conforme ABF Collegio di Coordinamento n. 3089/2012; sentenza Tribunale di Firenze n. 2304/2016; sentenza Tribunale di Firenze n. 241/2016; Ordinanza del Tribunale di Milano del 29.08.2014).
3. Ambito di applicazione dell’art. 125 comma 3 T.U.B.
VA tuttavia sottolineato che il mancato preavviso non sempre determina l’illegittimità della segnalazione. È infatti, di recente, intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14382 del 25/05/2021, in materia di segnalazione dei cosiddetti “cattivi pagatori” alla CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) da parte degli intermediari, che ha circoscritto l’ambito di applicazione del terzo comma dell’articolo 125 del T.U.B.
Il fulcro centrale della sopra menzionata sentenza concerne l’impossibilità di estendere la disciplina della tutela del consumatore – prevista dall’articolo 125 del T.U.B. – anche ai casi diversi dalla stipulazione di contratti di credito al consumo. La Suprema Corte ha infatti stabilito il principio per cui “in tema di segnalazione alle c.d. SIC, nella vigenza dell’articolo 125 del T.U.B. secondo la versione conseguente al D.Lgs. n. 141/2010, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all’onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo”. Ne consegue che “dalla mancanza di prova del perfezionamento dell’avviso presso il destinatario non può esser tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione ove questa riguardi, invece, finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato”. (in senso conforme v. anche Corte di Cassazione, sentenza n. 39769 del 13 dicembre 2021)
4. Altri profili di illegittimità.
Gli ulteriori ricorrenti profili di illegittima segnalazione in CR e in SIC si sostanziano nella errata valutazione dell’intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato “a sofferenza” e nel mancato aggiornamento della segnalazione dopo il sopravvenuto accordo transattivo o dopo la riduzione del credito accertata giudizialmente.
In particolare, viene considerato in sofferenza il credito vantato nei confronti di soggetti che si trovino in stato di “insolvenza”, intesa come “grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza” o che comunque versino in situazioni sostanzialmente analoghe ad essa. (Cass. Civ. n. 23093/2013; Cass. Civ. n. 7958/2009; Cass. Civ. n. 21428/2007).
5. Conclusioni.
Il tema dell’illegittimità delle segnalazioni nelle banche dati creditizie per mancato preavviso del segnalante è statooggetto di forte dibattito dottrinale e giurisprudenziale.
Tuttavia, la Cassazione, attraverso la sentenza n. 14382 del 25/05/2021, sembrerebbe aver finalmente chiarito l’effettivo ambito applicativo dell’art. 125 co. 3 del T.U.B., fissando il principio per il quale la norma – e ciò risulterebbe sia dal dettato stesso del 3 comma, sia dall’essere la norma inserita nel capo II del titolo VI, rubricato “credito ai consumatori” – deve trovare applicazione esclusivamente per la categoria dei crediti al consumo.
Dott. Flavio Mantini
Trainee
MFLaw – Sede di Milano
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