Recupero crediti e procedure esecutive

Sempre inammissibile l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto e la nomina della ctu contabile, in difetto di una preventiva istanza ex art. 119, co. 4, TULB da parte del correntista.

Commento a Cass. Civ., Sez. I, sentenza 13 settembre 2021, n. 24641

Una recente pronuncia della Cassazione in merito ai limiti del diritto di esibizione in giudizio ex 210 c.p.c. degli estratti conto da parte della Banca ha confermato l’onere preventivo della richiesta stragiudiziale per il correntista.

La Suprema Corte ha da tempo riconosciuto il diritto del cliente di ottenere dall’istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio, previsto ex art. 119 comma 4 Tulb, quale diritto di natura sostanziale la cui tutela va ritenuta quale situazione giuridica «finale», e non strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione (Cass. n. 11733/1999; Cass. n. 15669/2007).

Il riconoscimento in tali termini del diritto in questione costituisce altresì applicazione del principio di buona fede oggettiva e della sua attitudine ad operare anche quale fonte d’integrazione della stessa regolamentazione contrattuale ex articolo 1374 c.c. (Cass. n. 4598/1997).

La struttura della norma sostanziale da cui origina il diritto (l’art. 119 comma 4 TULB) evidenzia che l’onere della Banca di procedere alla consegna della documentazione bancaria inerente le operazioni infradecennali (N.B.: onere suppletivo rispetto al dovere generale di rendiconto periodico delle vicende del conto corrente sancito dal comma 2 della medesima norma) sorge esclusivamente su istanza della parte interessata.

Corollario di tale principio è che l’onere della Banca è di adempimento all’istanza (eventuale) del correntista. Con la conseguenza che la relativa domanda giudiziale, ove da quest’ultimo proposta in difetto di una preventiva istanza stragiudiziale, difetta del suo necessario presupposto sostanziale e, di riflesso, di un concreto interesse ad agire (art. 101 c.p.c.).

Quanto alla richiesta di nomina di ctu contabile, la Corte ha ritenuto che “non è consentito al consulente nominato dal giudice di sostituirsi alla parte, andando a ricercare aliunde i dati che devono essere oggetto di riscontro da parte sua, che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova (ovvero gli atti e i documenti che siano nella disponibilità della parte che agisce e dei quali essa deve avvalersi per fondare la sua pretesa), e che non gli siano stati forniti, magari acquisendoli dalla parte che non li aveva tempestivamente prodotti, in quanto in questo modo il giudice verrebbe impropriamente a supplire al carente espletamento dell’onere probatorio, in violazione sia dell’articolo 2697 c.c., che del principio del contraddittorio”.

Nel caso oggetto della sentenza, l’attore aveva richiesto l’esibizione degli gli estratti conto ex art. 210 c.p.c. senza avere effettuato una preliminare richiesta alla Banca.

La Corte d’appello prima e la Cassazione poi, hanno ritenuto che in tal modo l’attore non abbia soddisfatto il proprio onere probatorio, con conseguente rigetto della domanda di ammissione di consulenza tecnica d’ufficio, ritenuta a tal punto esplorativa.

La Suprema Corte ha quindi espresso il seguente principio di diritto:

“Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto (sancito dall’articolo 119, quarto comma, del Dlgs 10 settembre 1993, n. 385, recante il Tub), può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato; la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d’ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse”.

 

Avv. Antonio Pepe

Senior Associate
MFLaw –
Studio Legale Associato Mannocchi & Fioretti

Sede di Roma

 


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