SUL RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA SOLLEVATO DAL GIUDICE DI PACE DI PALERMO IN MATERIA DI RIMBORSO DEI COSTI NEI CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO
PREMESSA
Nell’ambito di una controversia tra Intermediario finanziario e consumatore, avente ad oggetto la richiesta di rimborso dei costi sostenuti nell’ambito di un contratto di credito al consumo (quali, ad esempio, commissioni, spese di istruttoria, costi assicurativi), il Giudice di Pace di Palermo, con ordinanza del 23 gennaio 2025, ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Più precisamente, la controversia da cui si è originato il rinvio pregiudiziale, concerne il diritto del consumatore alla riduzione proporzionale del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento ai sensi dell’art. 16 della direttiva 2008/48/CE e dell’art. 125-sexies TUB.
Il rinvio si inserisce, dunque, nel complesso contesto interpretativo sviluppatosi a seguito della nota sentenza della CGUE – C-383/18 (c.d. Sentenza Lexitor), la quale ha affermato il principio secondo cui il consumatore, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, ha diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi inclusi nel costo totale del credito, senza distinguere tra costi up-front e recurring.
L’Ordinanza in questione assume dunque particolare rilievo in quanto, pur non contestando direttamente il principio enunciato dalla Sentenza Lexitor, ne propone una lettura sistematica e restrittiva alla luce della successiva evoluzione della giurisprudenza europea.
OGGETTO DEL RINVIO.
L’Ordinanza in commento prende le mosse dalla constatazione che l’applicazione generalizzata del principio elaborato dalla Sentenza Lexitor ha finito con il determinare, nella prassi nazionale, l’automatica rimborsabilità pro quota di qualsiasi voce di costo sostenuta dal consumatore in occasione della conclusione del contratto di credito al consumo, comprese, ad esempio, componenti di natura fiscale o corrisposte una tantum o, ancora, non collegate alla durata del rapporto[1].
Ad avviso del Giudice remittente, tale approccio rischierebbe di oltrepassare la ratio dell’art. 16 della Direttiva 2008/48, trasformando il diritto alla riduzione del costo del credito in un meccanismo restitutorio generalizzato.
Le questioni pregiudiziali sottoposte alla CGUE possono essere così sintetizzate:
- in primis, si chiede alla CGUE di chiarire se il principio di rimborsabilità debba applicarsi a tutti i costi del credito, inclusi quelli up-front, oppure se il Giudice nazionale possa escludere dal rimborso quei costi non collegati alla durata del finanziamento, purché il consumatore abbia ricevuto informazioni chiare e sufficienti sulla natura dei costi stessi.
La questione riguarda in particolare i contratti di cessione del quinto dello stipendio (CQS), per i quali esistono specifiche tutele informative previste dalla normativa nazionale. Secondo il giudice, il magistrato nazionale dovrebbe poter verificare, caso per caso, se il consumatore sia stato adeguatamente informato, considerando sia il modello SECCI[2], sia le ulteriori garanzie previste dall’ordinamento italiano.
Inoltre, già prima della sentenza Lexitor, la giurisprudenza tendeva a imporre il rimborso di tutti i costi quando la distinzione tra costi recurring e up-front non fosse chiara. Alla luce delle successive decisioni europee (Unicredit Austria[3] e Santander[4]), il Giudice ritiene che debba essere valutata l’effettiva adeguatezza delle tutele offerte dal diritto nazionale.
Infine, una risposta positiva dei Giudici del Lussemburgo potrebbe ridurre notevolmente il contenzioso in materia e chiarire definitivamente la disciplina applicabile ai rimborsi nei casi di estinzione anticipata del finanziamento.
- In secondo luogo, il Giudice di Pace di Palermo rimette alla CGUE la questione della rimborsabilità dei costi sostenuti per l’attività di soggetti terzi (come intermediari o agenti) nei casi di estinzione anticipata di un finanziamento.
Secondo il Giudice remittente, la Sentenza Lexitor sembrerebbe orientata a disciplinare soltanto la restituzione dei costi posti a carico del consumatore da parte dell’ente finanziatore e non anche quelli relativi a prestazioni di terzi già completamente eseguite al momento dell’estinzione anticipata.
I principi contenuti nella successiva Sentenza Unicredit Austria hanno chiarito che il diritto alla riduzione del costo del credito non può includere i compensi versati a terzi per attività già eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. Questa parte della decisione è sembrata confortare un certo orientamento giurisprudenziale che, anche con riferimento ai crediti del consumo, esclude la rimborsabilità dei costi sopportati dal consumatore per attività di terzi.
Per questo motivo, il Giudice ha chiesto alla Corte di Giustizia di stabilire se l’esclusione dei costi sostenuti per l’attività di soggetti terzi debba valere anche per i contratti di credito al consumo, dato che la Sentenza Lexitor non si è espressa chiaramente sul punto. La questione appare decisiva per comprendere quali spese possano essere incluse tra i costi up-front da restituire al consumatore.
Il Giudice remittente ritiene che i costi di terzi debbano essere esclusi dal rimborso, indipendentemente dal fatto che siano stati pagati direttamente dal consumatore o tramite il finanziatore. A sostegno di questa posizione richiama le conclusioni dell’Avvocato Generale nel caso Unicredit Austria, secondo cui tali costi remunerano attività preparatorie, servizi amministrativi o oneri pubblici già integralmente svolti e, quindi, non collegati alla durata del finanziamento.
- Con il terzo motivo di rinvio pregiudiziale, il Giudice di Pace di Palermo ha investito la Corte di giustizia del tema riguardante il possibile contrasto tra la rimborsabilità integrale dei costi del finanziamento, inclusi quelli up-front, ed il principio europeo del divieto di arricchimento senza causa.
Più precisamente, è stato chiesto alla Corte di Giustizia se una normativa nazionale o una sua interpretazione che imponga il rimborso anche dei costi iniziali, possa determinare un ingiustificato vantaggio economico per il consumatore, specialmente nei contratti di cessione del quinto (CQS), nei quali il cliente riceve un’informativa dettagliata e trasparente sui costi del credito.
Secondo il Giudice, il principio dell’arricchimento senza causa è un principio generale del diritto dell’Unione Europea, comune agli ordinamenti degli Stati membri, che vieta che un soggetto si arricchisca ingiustificatamente in danno di un altro. Applicando tale principio al credito al consumo, il rimborso totale di costi già sostenuti dal finanziatore o da terzi potrebbe comportare uno spostamento patrimoniale privo di adeguata giustificazione.
A ciò si aggiunga che l’indennizzo previsto dall’articolo 16 della Direttiva sul Credito al Consumo mira esclusivamente a compensare il “lucro cessante” del finanziatore, derivante dall’estinzione anticipata, cioè la perdita economica collegata alla differenza tra il tasso di interesse concordato e le condizioni di mercato al momento del rimborso. Tale indennizzo non sarebbe invece destinato a coprire costi iniziali già sostenuti, come quelli amministrativi, di intermediazione o altri costi up-front.
Il Giudice del rinvio conclude osservando che un’interpretazione dell’art. 125-sexies T.U.B. che obblighi alla restituzione sia dei costi recurring sia di quelli up-front, potrebbe essere incompatibile con il principio europeo del divieto di arricchimento senza causa, poiché consentirebbe al consumatore di ottenere un vantaggio economico non giustificato rispetto ai costi realmente collegati alla durata del finanziamento.
[1] Con la Sentenza Lexitor, la Corte di Giustizia ha stabilito che, in caso di rimborso anticipato del credito, il consumatore ha diritto alla riduzione di “tutti i costi” posti a suo carico, interpretazione che è stata letta dai giudici nazionali come obbligo di restituzione non solo dei costi recurring, ma anche di quelli up-front.
Questa decisione ha modificato radicalmente il sistema dei rimborsi fino ad allora applicato in Italia e in altri Stati membri, causando un forte aumento del contenzioso contro gli Istituti di credito. In particolare, molti consumatori hanno avviato azioni giudiziarie per ottenere il rimborso dei costi iniziali già pagati. In Italia il fenomeno è stato particolarmente rilevante a causa del termine di prescrizione decennale previsto dalla normativa nazionale.
Per limitare gli effetti economici della sentenza e tutelare i principi di certezza del diritto e legittimo affidamento, il legislatore italiano è intervenuto con il D.L. n. 73/2021, stabilendo che ai contratti conclusi prima della riforma continuassero ad applicarsi le vecchie regole previste dall’art. 125-sexies T.U.B. e dalla normativa della Banca d’Italia vigente al momento della stipula.
Tuttavia, questa disciplina è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 2022, perché ritenuta in contrasto con il principio del primato del diritto dell’Unione europea e con l’interpretazione della Direttiva Credito al Consumo fornita dalla Sentenza Lexitor.
[2] Il c.d. “Standard European Consumer Credit Information” (SECCI), contiene il dettaglio delle informazioni che il finanziatore è tenuto a fornire al consumatore prima della sottoscrizione del contratto di credito al consumo.
[3] Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 febbraio 2023, UniCredit Bank Austria AG c Verein für Konsumenteninformation, C-555/21, ECLI:EU:C:2023:78.
[4] Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 ottobre 2024, QI c. Santander Bank Polska S.A., C-76/22, ECLI:EU:C:2024:890.
LE QUESTIONI INTERPRETATIVE SOTTESE AL RINVIO PREGIUDIZIALE DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO.
come il fulcro dello stesso non riguardi tanto l’affermazione del diritto del consumatore alla riduzione del costo del credito — principio ormai acquisito — quanto, piuttosto, l’individuazione dell’esatto perimetro dei costi rimborsabili, dei criteri di calcolo della riduzione e dei limiti che gli ordinamenti nazionali possono introdurre.
Le questioni interpretative sottese possono quindi essere così enucleate:
- La prima e più rilevante questione concerne l’interpretazione della nozione di “costo totale del credito” ai sensi dell’art. 3, lett. g), della direttiva 2008/48/CE.
Prima della Sentenza Lexitor, la giurisprudenza italiana distingueva tradizionalmente tra costi recurring, destinati a maturare nel corso del rapporto[1] e costi up front, sostenuti una tantum al momento della conclusione del contratto[2].
Secondo l’orientamento interno prevalente prima della Lexitor, solo i costi recurring erano soggetti a riduzione proporzionale in caso di estinzione anticipata.
Come anticipato, la Sentenza Lexitor ha invece affermato il principio secondo cui il consumatore ha diritto alla riduzione di “tutti i costi posti a suo carico”, senza distinguere tra costi collegati alla durata del rapporto e costi sostenuti solo nella fase genetica del rapporto.
Il primo problema interpretativo che la CGUE è chiamata a dirimere è se la direttiva 2008/48/CE imponga effettivamente una riduzione indiscriminata di ogni voce di costo o, al contrario, se sia possibile distinguere i costi che, per loro natura, risultano integralmente consumati al momento dell’erogazione del credito.
La questione è rilevante poiché investe il rapporto tra l’interpretazione letterale dell’art. 16, la finalità di tutela del consumatore ed il principio di proporzionalità dell’obbligo restitutorio.
- La seconda questione interpretativa riguarda le modalità concrete di calcolo della riduzione spettante al consumatore.
Se la giurisprudenza nazionale ha elaborato diversi criteri di calcolo[3], il rinvio pone implicitamente il problema se, al contrario, la direttiva imponga un criterio uniforme oppure lasci agli ordinamenti nazionali margini di discrezionalità tecnica.
La questione è particolarmente rilevante sul piano applicativo, poiché differenti criteri di calcolo possono inevitabilmente determinare differenze economiche significative nella quantificazione dei rimborsi.
Peraltro, la problematica suddetta si interseca con il profilo della trasparenza, in quanto, da un lato, il consumatore deve poter comprendere ex ante quali costi verranno ridotti e, dall’altro, l’intermediario deve poter prevedere, con sufficiente certezza, l’esposizione restitutoria.
- Il rinvio solleva, infine, una questione sistematica più ampia: se il diritto alla riduzione dei costi abbia natura strettamente restitutoria e compensativa oppure una funzione anche dissuasiva e sanzionatoria nei confronti degli Intermediari. L’interpretazione estensiva della Sentenza Lexitor tende a valorizzare l’obiettivo di elevata protezione del consumatore perseguito dal diritto UE ed il riequilibrio dell’asimmetria informativa tra finanziatore e cliente.
Secondo una diversa impostazione, tuttavia, una restituzione automatica di costi integralmente sostenuti dall’intermediario potrebbe tradursi in un indebito sacrificio economico dell’operatore, alterando l’equilibrio sinallagmatico del contratto e generando effetti distorsivi sul mercato del credito.
I Giudici del Lussemburgo sono dunque chiamati a chiarire se la tutela del consumatore debba prevalere in termini assoluti oppure se debba essere contemperata con criteri di ragionevolezza economica e proporzionalità.
Le questioni interpretative sottese al rinvio non riguardano quindi soltanto un problema tecnico di rimborso dei costi, ma investono temi centrali del diritto europeo dei consumatori, quali il grado di armonizzazione imposto dalla direttiva 2008/48/CE, il rapporto tra autonomia nazionale e primato del diritto UE e la funzione della tutela del consumatore nel mercato del credito.
L’intervento della CGUE potrebbe quindi incidere non solo sulla disciplina dell’estinzione anticipata, ma più in generale sulla struttura economica dei contratti di credito al consumo e sull’equilibrio tra protezione del consumatore e sostenibilità del sistema finanziario.
[1] Quali le commissioni periodiche, i costi di gestione e i premi assicurativi correlati alla durata del contratto.
[2] Quali le spese di istruttoria, le commissioni di intermediazione e i costi amministrativi iniziali.
[3] Quali, ad esempio, il criterio proporzionale lineare, c.d. pro rata temporis, il criterio del costo ammortizzato.
IMPATTO APPLICATIVO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.
Alla luce di quanto finora esposto appare evidente come il rinvio pregiudiziale del Giudice di Pace di Palermo abbia quale obiettivo il contemperamento tra l’esigenza di tutela del consumatore e la sostenibilità economica del sistema del credito ai consumatori all’indomani della Sentenza Lexitor.
L’Ordinanza ha dunque l’obiettivo di individuare il preciso ambito di applicazione del principio affermato dalla CGUE con la Sentenza Lexitor, attraverso la valorizzazione, in primis, del principio della trasparenza contrattuale e, in seconda battuta, del principio di proporzionalità e del divieto di arricchimento senza causa.
Il procedimento pendente dinanzi alla CGUE appare dunque di fondamentale importanza per la futura configurazione del sistema dei rimborsi nei contratti di credito ai consumatori.
Si auspica, in conclusione, che la Corte di Giustizia chiarisca se il diritto alla riduzione del costo totale del credito debba essere inteso come diritto generalizzato alla restituzione pro quota di qualsiasi onere oppure come diritto limitato ai costi che remunerano effettivamente la durata del finanziamento.
Avv. Valeria Corbo
Litigation Department | MFLaw Milano
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