Recupero crediti e procedure esecutive

Sulla confisca penale per i reati di usura ed estorsione e sulla validità del mutuo e dell’ipoteca iscritta

(Commento a Tribunale di Velletri, Sez. civ., dott. Buzi, sentenza 26 novembre 2019 n. 2157).

 

  1. Introduzione.

Sul ricorrente tema della validità o meno del mutuo fondiario e della relativa garanzia ipotecaria iscritta, quale conseguenza della contestazione della compravendita del bene, per illiceità della causa derivante dal fatto doloso del terzo, è intervenuto il Tribunale di Velletri, con una pronuncia di particolare interesse di cui alla sentenza n. 2157 del 26 novembre 2019.

 

  1. Il casus belli.

Nella fattispecie esaminata dalla sentenza, l’originaria venditrice di un immobile ha convenuto in giudizio il proprio acquirente, agendo per il risarcimento del danno occorsole quale vittima dei delitti di usura ed estorsione da questi perpetrati in suo danno, come attestato da sentenza non definitiva emessa in un separato procedimento penale.

Il detto acquirente, in occasione della compravendita, aveva chiesto ed ottenuto la concessione di un mutuo ipotecario per l’acquisto dell’immobile, con iscrizione di ipoteca sul bene oggetto della compravendita. La venditrice conveniva in quindi in giudizio anche la Banca mutuante, chiedendo accertarsi, in conseguenza della nullità del contratto di compravendita stipulato con il convenuto, la nullità del contratto di mutuo da quest’ultimo stipulato con l’Istituto di credito.

Premessi brevi cenni sulla dovuta liceità della causa (art. 1325 c.c.) nel contratto di compravendita (art. 1470 c.c.) la sentenza penale ha accertato che nella detta compravendita la venditrice versava “in una situazione di grande pressione psicologica” e che di conseguenza non era “in grado di determinarsi in modo razionale”.

L’accertamento del fatto materiale condotto dal giudice penale, pur non vincolando il giudice civile, costituisce per quest’ultimo elemento di prova, ed in forza dell’accertato reato di usura, il Tribunale civile ha dichiarato la domanda di nullità della compravendita proposta, per l’illiceità della sua causa concreta (art. 1343 c.c.), derivante dalla condotta criminosa accertata a carico del mutuatario.

In particolare il Tribunale, accogliendo la domanda di parte attrice sul punto, ha ritenuto integrata l’ipotesi del “contratto in frode alla legge”, osservato che la ragione pratica che aveva occasionato la compravendita aveva costituito, al contempo, il mezzo per la realizzazione del delitto di usura continuata ed aggravata.

 

  1. Sulla possibile nullità del mutuo, quale conseguenza “a cascata” dell’accertata illiceità del contratto di compravendita.

Quanto alla dedotta nullità derivata del contratto di mutuo collegato alla compravendita ritenuta nulla, la sentenza, previo richiamo di vari precedenti della Corte di Cassazione1, ha respinto la seconda parte della domanda proposta dalla venditrice.

La ratio della decisione del Tribunale sul punto, deriva dall’avere il Giudice individuato la mancanza di un effettivo collegamento negoziale tra l’atto di mutuo e l’atto di compravendita. La pronuncia ha quindi escluso di potersi ravvisare la nullità (c.d. “a cascata”) del primo quale conseguenza della accertata nullità del secondo.

Non solo.

La pronuncia sottolinea inoltre che, oltre alla mancanza di un effettivo collegamento tra i due negozi, si deve aggiungere l’elemento positivo della condizione soggettiva della buona fede della Banca mutuante2.

In estrema sintesi, lì dove vi sia riconoscimento della buona fede, il rapporto di credito derivante alla Banca in ragione del mutuo non si estingue e l’Istituto mutuante mantiene il diritto al soddisfacimento della pretesa, nei modi previsti.

Il riconoscimento della “estraneità del credito” a nessi funzionali di strumentalità con l’attività illecita – ignoranza “in buona fede” – altro non rappresenta, pertanto, che la formalizzazione normativa della pregressa elaborazione giurisprudenziale per cui la “estraneità” del terzo alla condotta illecita altrui, segna il limite al potere statuale di soppressione delle ragioni creditorie.

Nella valutazione della buona fede, il Tribunale di Velletri tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché in caso di enti alle dimensioni degli stessi.

Così argomentando, il Tribunale non fa altro che esporre le opportune linee guida in punto di modalità della verifica – norma che orienta il giudice nell’esercizio dei poteri ricostruttivi – riprendendo ancora una volta i contenuti del fondamentale insegnamento rappresentato dalla S.C. (Sez. Un., sentenza 28 aprile 1999 n. 9), nel cui ambito si era ampiamente evidenziata la necessità di evitare approcci generalizzanti, affermandosi che al giudice spetta il compito di valutare l’uso della diligenza richiesta dalla “situazione concreta” in riferimento a quanto allegato dall’istante.

La buona fede va intesa in termini di non conoscibilità da parte della Banca (secondo un adeguato metro di diligenza, commisurato al grado di accortezza richiesto dalla situazione concreta), dell’utilità fornita – in forza dell’erogazione del credito – al soggetto portatore di pericolosità3.

Da quanto detto, ne deriva che non sussiste alcun collegamento negoziale tra la compravendita intercorsa ed il mutuo fondiario stipulato con la Banca e pertanto l’eventuale caducazione del primo atto non coinvolge il secondo.

 

  1. La sentenza penale di confisca e il diritto reale di garanzia dell’istituto mutuante.

La sentenza in esame trae spunto dalla decisione del caso concreto per riflettere più in generale sul rapporto di opponibilità dell’ipoteca iscritta sull’immobile oggetto di confisca a seguito di sentenza penale.

Richiamando precedenti arresti della S.C., il Tribunale di Velletri ha dichiarato che sugli immobili oggetto di confisca non può revocarsi l’ipoteca iscritta dalla Banca, che resta un soggetto terzo4.

In presenza di un mutuo fondiario e della relativa ipoteca iscritta sull’immobile, pertanto, non può darsi automaticamente applicazione al principio “simul stabunt simul cadent5. Perché si dia un collegamento negoziale rilevante, occorre una partecipazione non occasionale del terzo alle vicende oggetto della confisca6.

In particolare, in tema di confisca a seguito di sentenza penale, come nel caso specifico, la Cassazione asserisce che essa non determina l’estinzione della garanzia costituita sulla cosa, in sintonia col principio generale di giustizia distributiva per cui la misura sanzionatoria non può ritorcersi in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche soggettive di chi sia rimasto estraneo all’illecito7.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Velletri, peraltro, la mancanza di un qualsiasi vantaggio per la Banca è stata ravvisata nella circostanza che l’istituto di credito aveva erogato denaro di sua proprietà, “…confidando sulla sua regolare restituzione, e, comunque, sul valore sufficiente degli immobili ipotecati per recuperare il credito in caso di mancato spontaneo adempimento al contratto di mutuo”.

Il tribunale ha quindi ritenuto che, con l’operazione di finanziamento fondiario contestata, le parti in realtà avevano voluto davvero stipulare il contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, per reciproco soddisfacimento dei rispettivi interessi, cosicché il negozio non è stato ritenuto né simulato, né nullo per contrarietà a norma imperativa.

 

  1. Conclusioni.

La sentenza del Tribunale di Velletri ha offerto lo spunto per rafforzare la diffusione del principio, già dominante nella giurisprudenza di legittimità, per cui in presenza di un contratto di compravendita nullo per illiceità della causa e conseguente all’accertato reato di usura, in assenza di un collegamento negoziale con il mutuo ad esso afferente e in presenza della buona fede dell’Istituto, non si determina la nullità c.d. “a cascata” del mutuo stesso.

Di conseguenza, in caso di confisca del bene immobile derivante dal reato (per effetto dalla compravendita nulla), la confisca non è opponile al terzo (Banca) titolare del diritto reale di garanzia sul detto bene, trovandosi questi nella condizione di ignoranza “in buona fede” e essendo totalmente estraneo alle eventuali attività illecite del debitore.

Nessuna forma di confisca può quindi determinare l’estinzione di diritti reali di garanzia costituiti sulla cosa.

 

Dott.ssa Anna Maria Lanzetta
MFLaw – Mannocchi & Fioretti
Studio Legale Associato

Sede di Roma

 

—-
Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di MFLaw e dei lettori del Magazine di MFLaw. È proprietà di MFLaw e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.

[1] Cass: n. 9511 del 20 aprile 2007; conf. Tra le tante, Cass., Sezione prima n. 4792 del 23 marzo 2012; Cass., Terza Sezione Civile, sentenza n. 19282 del 19 giugno 2014, pubblicata il 12 settembre 2014,
[2] Si legge sul punto in sentenza: “Ad ogni buon conto, ogni questione relativa ai rapporti tra parte attrice e il convenuto di certo non possono coinvolgere la Banca e quindi in alcun modo invalidare il mutuo e l’ipoteca. La presunta nullità dell’atto di compravendita, non è certamente opponibile alla garanzia reale dell’Istituto (terzo in buona fede), di modo che alla Banca non potrà derivare alcun pregiudizio dalle vicende dedotte e non provate dall’attrice(Cfr. Tribunale di Velletri, sentenza del 26 novembre 2019, n. 2157).
[3]N.B.: con la conseguenza che non potrebbe ipotizzarsi una condizione di buona fede e di affidamento incolpevole in capo alla Banca, allorquando il fatto illecito non sia stato nel frangente conosciuto, ma fosse in concreto riconoscibile.
[4] Sul punto: “Gli istituti bancari rimasti vittime dei delitti di truffa o appropriazione indebita all’atto dell’erogazione dei mutui, in forza dei quali erano state iscritte ipoteche sugli immobili confiscati, devono essere considerati terzi estranei ai reati posti in essere dal soggetto nei cui confronti è applicata la misura di prevenzione patrimoniale, e pertanto, nei loro confronti non può essere ordinata la cancellazione dell’ipoteca” (Cfr. Cass. Pen., sez. I, sentenza 31 luglio 2014, n. 34039).
[5] Il citato brocardo discende dal noto dictum giurisprudenziale in materia, secondo cui “l’applicazione della confisca non determina l’estinzione del preesistente diritto reale di garanzia costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quanto costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall’altrui attività criminosa, riescono a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole” Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., sentenza 28 aprile 1999, n. 9.
[6] La Cassazione ha più volte ribadito la distinzione tra “collegamento negoziale” con assorbimento della causa (collegamento pattizio) e la distinta ipotesi della c.d. “nullificazione della causa” del contratto presupposto (ad es. un mutuo) quale conseguenza della connessione con un contratto principale viziato (collegamento da condotta). Cfr. Cass. Civ., sentenza 2 luglio 2019 n. 17686, intervenuta in un caso di commistione tra concessione in un finanziamento e un rapporto di gioco e scommessa.

[7] Cfr. Cass. Pen., Sez. 1, sentenza 31 luglio 2014, n. 34039

Trigger Newsletter Fancybox