Aggiornamenti Giurisprudenziali

Superamento del limite di finanziabilità: le Sezioni Unite

Commento a Cass. SS.UU., 16 novembre 2022, n. 33719

 

Premessa.

Con la sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022, le Sezioni Unite intervengono a dirimere il conflitto giurisprudenziale venutosi a creare in tema di conseguenze derivanti dal superamento del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38 TUB.

Se la giurisprudenza dal 2013 sembrava assestata sul principio secondo il quale il superamento non poteva inficiare la validità del contratto di mutuo fondiario, con la pronuncia della Cassazione del 2017, che invoca la nullità virtuale del mutuo fondiario oltre soglia, viene ribaltato l’orientamento sino ad allora maggioritario.

La pronuncia delle Sezioni Unite ha rivestito, in tale contesto, un ruolo di fondamentale importanza se si considera che l’orientamento giurisprudenziale originato dalla sentenza del 2017 ha comportato l’instaurazione di numerosi giudizi da parte dei mutuatari, con conseguente difficoltà per le Banche di vedere soddisfatto il proprio credito, stante il venire meno della garanzia ipotecaria o, comunque, dei benefici tipici del credito fondiario.

 

I due contrapposti orientamenti.

Prima di analizzare la pronuncia in commento, è opportuno ripercorrere le tappe che hanno portato la prima sezione a rimettere la questione alle Sezioni Unite, per superare definitivamente il contrasto venutosi a creare sul tema.

Un primo orientamento giurisprudenziale trae origine dalla pronuncia n. 26672 del 2013 con la quale la Cassazione ha sostenuto la validità del contratto di mutuo fondiario nonostante il superamento della soglia di finanziabilità, non ritenendo sussistente né l’ipotesi di nullità virtuale ex art. 1418, comma 1 c.c., non essendo l’art. 38 comma 2 TUB una norma imperativa, né quella testuale ex art. 117, comma 8 TUB, nella cui previsione non rientrano le disposizioni di cui all’art. 38 TUB, attenendo ad un elemento necessario del contratto concordato tra le parti quale è l’oggetto negoziale.

L’art. 117 TUB attribuisce, infatti, alla Banca d’Italia il potere di stabilire il contenuto di determinati contratti, prevedendo delle “clausole tipo” da inserire nelle categorie di contratti previsti. L’art. 38 TUB, invece, conferisce alla Banca d’Italia il potere di determinare la percentuale massima del finanziamento erogabile, elemento già di per sé tipizzato e costituente una clausola necessaria.

La Corte nel 2013 ha evidenziato, infine, la diversità degli interessi tutelati dalle due norme: da una parte l’art. 117 TUB tutela il contraente debole con l’inserimento di clausole standard volte a prevenire l’utilizzo da parte delle banche di schemi contrattuali di difficile interpretazioni o recanti clausole onerose o eccessivamente vessatorie; dall’altra, se la ratio dell’art. 38 TUB attiene alla protezione dell’interesse alla stabilità patrimoniale delle banche, che si ottiene vietando l’eccesiva esposizione creditizia in assenza di una corrispondente garanzia, tale norma non può certo tutelare il medesimo interesse di cui all’art. 117 TUB, in quanto il mutuatario ha tutto l’interesse ad ottenere il finanziamento del più alto importo possibile, anche in violazione del limite di finanziabilità.

Nel 2017 la Corte di Cassazione è tornata sul tema con la pronuncia n. 17352, con la quale ha sottoposto a dura critica l’orientamento sopra esposto. Pur condividendo la non riconducibilità della fattispecie in esame al caso di nullità di cui all’art. 117 TUB, ha ritenuto che la violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB si inserisce tra gli elementi essenziali perché un contratto di mutuo possa ritenersi fondiario. La Corte ha sostenuto che la limitazione dell’importo da finanziare e della correlata garanzia ipotecaria costituisca un limite inderogabile all’autonomia privata delle parti, pertanto si configura una nullità dell’intero contratto, fatta salva la possibilità di convertirlo in mutuo ipotecario ordinario, laddove sussistano i presupposti di cui all’art. 1424 c.c.

A sostegno di tale principio, che ha segnato una inversione di tendenza recante conseguenze particolarmente penalizzanti per gli Istituti di credito, prima fra tutte la perdita della garanzia ipotecaria con conseguente difficoltà nel recupero del credito, la Corte ha fatto ricorso a tre fondamentali argomentazioni: in primo luogo la rilevanza pubblicistica degli interessi tutelati dall’art. 38 TUB, il quale risponde a una necessità di regolamentazione analitica dettata da obiettivi economici generali, vista la ripercussione che tali contratti possono avere sull’economia nazionale; in secondo luogo la Corte ha sostenuto che il superamento della soglia di finanziabilità comporti la violazione di un elemento strutturale essenziale del contratto; quale ultima argomentazione, il mantenimento in vita di un contratto eccedente il limite di finanziabilità e con esso la sua garanzia, comporterebbe la sopravvivenza di una causa di prelazione resa illegittima dalla violazione del precetto normativo, con conseguente lesione della par condicio creditorum.

 

La pronuncia delle SS.UU. del 2022.

In tale contesto giurisprudenziale, la prima sezione della Cassazione, chiamata a esprimersi nel merito della sentenza della Corte di Appello di Venezia – che aveva ritenuto valido il contratto di mutuo fondiario impugnato, nonostante il superamento della soglia di finanziabilità, sposando quindi l’orientamento espresso dalla pronuncia del 2013 – con ordinanza n. 4117 del 2022 ha investito le Sezioni Unite della questione riguardante le conseguenze derivanti dal superamento, nel mutuo fondiario, del limite di finanziabilità di cui all’art. 38, comma 2 TUB, chiedendo una rimeditazione del più recente orientamento espresso nel 2017.

Le Sezioni Unite con la sentenza in commento, dopo aver compiutamente ripercorso le tappe che hanno condotto alla ordinanza di rimessione del 2022, ha ritenuto non condivisibile la tesi più recente, concludendo per la non configurabilità di una nullità virtuale del mutuo fondiario oltre soglia.

Per giungere a tale conclusione, la Suprema Corte è partita dalla qualificazione di norma imperativa, affermando che per essere tale una norma deve prevedere un contenuto specifico e caratterizzante, essenziale, la cui mancanza renderebbe nullo il contratto; tale non può ritenersi una norma che contiene elementi meramente specificativi o accessori di uno dei requisiti del contratto. Fatta tale premessa, le SS.UU. hanno qualificato l’art. 38 TUB come disposizione di mera specificazione o integrazione degli elementi essenziali. Inoltre, secondo la Corte, “la nullità è predicabile per violazione di norme di fattispecie o di struttura negoziale solo se immediatamente percepibile dal testo contrattuale, senza laboriose indagini rimesse a valutazioni tecniche compiute ex post da esperti del settore”.

Le SS.UU. non hanno ritenuto qualificabile l’art. 38 TUB quale norma imperativa neppure sotto il profilo dell’interesse protetto, da individuarsi nella prevenzione del rischio di sovraesposizione creditizia degli istituti di credito, impedendo il verificarsi di situazioni di squilibrio tra garanzie acquisite e credito erogato.

In tale ottica, si evince come la dichiarazione di nullità del contratto oltre soglia comporterebbe conseguenze ancora più pregiudizievoli per entrambe le parti contrattali: la Banca, infatti, vedrebbe ridursi drasticamente la probabilità di recupero del credito erogato, stante il venir meno della garanzia ipotecaria e della speciale disciplina del credito fondiario; dal conto suo il mutuatario sarebbe investito dell’obbligo di ripetizione immediata ed integrale delle somme ricevute in esecuzione del contratto dichiarato ormai nullo.

In conclusione, le Sezioni Unite con la pronuncia in commento hanno ritenuto valido ed efficace il contratto di mutuo fondiario oltre soglia, non qualificando il superamento del limite di finanziabilità di cui di cui all’art. 38, comma 2 TUB elemento essenziale del contenuto del contratto, bensì come elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto. Inoltre, ponendo la violazione dell’art. 38 TUB a fondamento della nullità del contratto di mutuo, si giungerebbe al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere, ovvero la stabilità patrimoniale della Banca e il contenimento dei rischi nella concessione del credito.

Resta ferma, in ogni caso, la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso della mutuante nel dissesto economico della parte mutuataria, situazione configurabile in caso di dolosa o colposa concessione ultra soglia del finanziamento che sia stata causa determinante di conseguenze dannose per il finanziato o per terzi.

 

Avv. Federica Belvedere

Associate

MFLaw Milano

 

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