Credit recovery and executive procedures

Covid-19: misure emergenziali per la giustizia civile e tutela giudiziale del credito bancario. Scenario attuale e prospettive future.

1. Introduzione.

La legislazione di emergenza varata dal Governo in risposta al diffondersi dell’attuale pandemia (c.d. “Coronavirus”) ha radicalmente mutato il quadro della giustizia civile in Italia. Alcune misure, inizialmente provvisorie, potranno essere prorogate nel medio periodo ed altre adottate in via sistematica, anche oltre il periodo della presente emergenza, con particolare attenzione all’uso di modalità telematiche in tutti gli aspetti di gestione del processo.

2. Il quadro normativo emergenziale.

In sintesi, ad oggi, i provvedimenti di maggior rilievo sul quadro della giustizia civile sono i seguenti:

  • decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, con cui, per i comuni rientranti nell’ambito delle c.d. “zone rosse” e per i soggetti ivi residenti o operanti, all’art. 10 (“Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali”) si è disposta la sospensione dei termini sostanziali perentori, legali e convenzionali, di prescrizione o decadenza, di ogni azione o eccezione (art. 10, co. 4), nonché il rinvio d’ufficio, a data successiva al 31 marzo, delle udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari locali e la contestuale sospensione dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto (art. 10, co.2, lett. a), salvo quelli di particolare urgenza (art. 10, co. 1, v. nota 1);
  • decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 (“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”), con cui si sono estese su tutto il territorio nazionale le misure emergenziali sanitarie in precedenza adottate per le “zone rosse” (c.d. “misure di contenimento”), con divieto di spostamento delle persone fisiche salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute. Sul piano della giustizia civile sono stati disposti il rinvio, a data successiva al 22 marzo, delle udienze di tutti i procedimenti civili (ferme le eccezioni già previste col precedente decreto) e la sospensione dei soli termini processuali2 dei procedimenti rinviati (art. 1, co. 1 e 2).  Sono state confermate le disposizioni dell’art. 10, co. 4, D.L. n. 9/2020 di sospensione dei termini sostanziali per i soli comuni e soggetti delle sole “zone rosse”, fino a tutto il 31 marzo 20203. Al contempo, è stata prevista la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per i diritti che possono essere esercitati soltanto a mezzo delle attività precluse (art. 2, co. 3). È stato altresì disposto l’obbligo di deposito telematico, fino al 31 maggio 2020, anche per gli atti introduttivi (art. 2, co. 6) e del pagamento telematico del contributo unificato e dei diritti di copia;
  • decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”)4 , con cui si è disposto il rinvio d’ufficio, a data successiva al 15 aprile, delle udienze di tutti i procedimenti civili pendenti sul territorio nazionale e la sospensione dei termini per il compimento di “qualsiasi atto processuale5, con le eccezioni già previste nel D.L. n. 9/2020 per i casi di classificata urgenza (co. 1-3). In continuità con le precedenti disposizioni, si è confermata la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per i diritti esercitabili soltanto a mezzo delle attività precluse (art. 83, co. 8);
  • decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”)6, con cui si è prevista la proroga della sospensione dei termini processuali fino all’11 maggio 2020 (art. 36), il differimento al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” di cui al D.L. n. 14/2019 (art. 5) nonché l’emanazione di provvedimenti di sostegno alle imprese sul piano concorsuale (artt. 9 e 10), economico, fiscale e tributario (artt. 11 e ss.).

3. Le specifiche disposizioni emergenziali per la giustizia civile.

Nell’ambito delle disposizioni emanate, la norma di riferimento resta l’art. 83 del D.L. n. 18/2020 (e successive modifiche), in forza del quale, per il periodo compreso dal 12 maggio al 30 giugno (c.d. “Fase 2”), si demanda ai capi degli uffici giudiziari, di concerto con le autorità competenti e i COA territoriali, l’adozione delle “misure organizzative” necessarie alla “trattazione degli affari giudiziari”, nel rispetto delle prescrizioni d’emergenza varate7 (co. 6).

Tra cui, la limitazione dell’accesso al pubblico e dell’orario degli uffici, nonché la trattazione delle udienze a data successiva al 30 giugno (co. 7, lett. g), fatte salve le eccezioni già previste.

La norma dispone altresì le modalità di svolgimento e trattazione per le udienze non rinviabili (l’attuale “Fase 1”), al fine di salvaguardare le esigenze di tutela della salute dei partecipanti e la prevenzione del c.d. “contatto sociale”8.

Tali misure consistono, in breve:

  • nello svolgimento delle udienze “da remoto9 tramite collegamento telematico e/o videoconferenza, in caso di partecipazione personale delle parti (o degli eventuali ausiliari del giudice);
  • nella trattazione, in caso di partecipazione dei soli difensori, delle udienze c.d. “figurate” o “cartolari”, mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte e il successivo provvedimento riservato da parte del Giudice. Per le altre udienze, in cui è necessario l’intervento di soggetti diversi (ad es., per l’escussione di testi), è previsto il rinvio necessario a data successiva al 30 giugno (co. 6).
    Per le attività precluse dalle disposizioni emergenziali, come abbiamo visto, è stata disposta la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza (co. 8)10. Sono, inoltre, sospesi i termini per i procedimenti di mediazione e negoziazione assistita et similia (co. 20), con estensione delle disposizioni alla materia tributaria (co. 21).
    Con DPCM del 22 marzo (“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”) si è specificato che le attività professionali non sono sospese11 (art. 1, co. 1, lettera a).
    Con il D.L. n. 23/2020 si è disposta, sul piano concorsuale, la proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione in scadenza fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di revisione e proroga, su istanza di parte, degli adempimenti previsti per i giudizi di omologa (art. 9) e l’improcedibilità di tutte le istanze di accertamento dello stato di fallimento e insolvenza, fino al 30 giugno 2020 (salvi i provvedimenti cautelari urgenti, previsti ex art. 15, co. 8, l.f.).

4. La “ratio” delle disposizioni emergenziali: questioni interpretative e criticità rilevanti.

Un primo e importante rilievo da svolgere, è che le richiamate disposizioni non mirano alla sospensione dell’apparato giudiziario e che, anche nella presente “Fase 1”, la sospensione dei termini processuali non comporta la paralisi dei procedimenti. La conseguenza è che l’attività processuale delle parti non è inibita12, fermo restando che eventuali adempimenti di parte (ad es., il deposito o la notifica) non consentiranno il decorso di alcun termine nei confronti degli altri soggetti del processo.

Un secondo essenziale rilievo è il fatto che il D.L. n. 9/2020 ha disposto, per i soggetti residenti o a vario titolo operanti nell’ambito territoriale dei Comuni rientranti nella c.d. “zona rossa”, la sospensione, in via generale, dei termini sostanziali e processuali, legali e contrattuali, di prescrizione e decadenza. Ma la predetta tutela è stata adottata solo a vantaggio di tali limitate zone territoriali e solo fino al 31 marzo. Decorso tale termine, ai sensi del D.L. “Cura Italia”, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti, delle azioni ed eccezioni è prevista solo nelle ipotesi in cui il diritto non sia esercitabile in forma autonoma rispetto alla sua trattazione giudiziaria (art. 83 co. 8).

Alla luce di tale considerazione, quindi, tra i primi commentatori si è opportunamente sottolineato che: “…continua a decorrere senza alcuna interruzione il termine di cui all’art. 2847 c.c. entro il quale va rinnovata l’iscrizione dell’ipoteca per evitarne l’estinzione ex art. 2878, n. 2, c.c.13. L’indicazione non può che trovarci concordi sul piano della corretta interpretazione delle norme emanate, salva la verifica sul campo, in via di fatto, della concreta operatività delle Conservatorie del Territorio deputate a ricevere le istanze di parte (la cui attività, del resto, non è sospesa, al pari degli uffici postali e della macchina amministrativa, statale e locale)14.

Vi sono diverse interpretazioni sull’effettivo contenuto e sulla portata delle disposizioni assunte dal Governo nell’emergenza. I provvedimenti adottati dai vari Tribunali per l’attuazione di tali misure, in taluni casi, hanno ritenuto possibile proseguire l’adempimento di talune funzioni ordinarie degli uffici (come per l’emissione dei mandati di pagamento, nelle procedure esecutive e concorsuali già definite), in altri no.

È sorta poi una criticità nella risposta organizzativa da parte delle strutture giudiziarie, in alcuni casi prive del materiale tecnico necessario per l’adozione delle modalità introdotte dalla citata normativa “Covid 19”: molti Tribunali operano ancora attraverso l’uso di software desueti, incompatibili con le attuali piattaforme digitali autorizzate (Microsoft Teams e Skype for business). Il personale di cancelleria non risulta pienamente abilitato a lavorare in modalità c.d. “smart-working”, con conseguente compromissione delle emergenti esigenze nell’ambito del processo civile telematico. Ciò comporta, nell’attuale fase di lock-down, una grave riduzione della capacità operativa dei vari uffici giudiziari, che continuerà a penalizzare l’efficienza del sistema, laddove le richiamate criticità non saranno risolte nell’immediato periodo post Covid 19.

5. Le “Best Practices” adottate dagli uffici giudiziari nell’emergenza.

Nell’ottica della tutela giudiziale del recupero dei crediti, in particolare degli Npls bancari, i primi provvedimenti assunti dai Tribunali in risposta alla legislazione dell’emergenza impattano sugli ambiti tradizionali dei procedimenti esecutivi e concorsuali (con specifico riferimento al tema del “cash in court”)15.

5.1 Disposizioni di carattere generale

Sul piano strettamente organizzativo, per gli affari giudiziari pendenti sono molteplici i provvedimenti di attuazione delle direttive di trattazione delle udienze in via telematica o cartolare, come previsto dall’art. 83, co. 7, lett. f) e h), finalizzate a mantenere l’operatività ed evitare differimenti generalizzati dei processi.

A titolo esemplificativo, segnaliamo:

  • la disposizione (Prot. n. 10913) del 6 aprile 2020, con cui il Presidente della Corte d’Appello di Roma, preso atto delle sistematiche difficoltà operative di cancellerie e magistrati, ha previsto il rinvio a data successiva al 30 giugno di ogni udienza eccedente la disponibilità operativa degli uffici ed invitato, per i casi da trattarsi, il prevalente ricorso alla “trattazione documentale”16;
  • il provvedimento (Prot. n. 597) del 3 aprile 2020, con cui il Presidente del Tribunale di Viterbo, di concerto con il COA locale, ha emanato un “Protocollo per la gestione delle udienze civili durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale, nel disciplinare le modalità di trattazione delle udienze nel periodo emergenziale nelle ipotesi di “udienza figurata” (in cui alle parti è rimesso termine per note scritte seguite da ordinanza pronunciata fuori udienza), si è previsto espressamente che “Il mancato deposito delle note scritte è equiparato alla mancata comparizione; sicché, qualora nessuna delle parti abbia depositato note scritte, si procederà ai sensi dell’art. 309 c.p.c.”;
  • allo stesso modo, il Tribunale di Rieti, con provvedimento Presidenziale del 9 aprile 2020 (Prot. n. 712), con riguardo alle modalità di trattazione, in via “figurata”, delle udienze già fissate ex art. 309 c.p.c., ha previsto che, in caso di mancato deposito di note scritte, l’udienza dovrà considerarsi “…svolta senza la comparizione delle parti e il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l’estinzione del giudizio, salvo solo il reclamo ex art. 178 c.p.c.”;
  • anche la Corte di Cassazione si è aperta all’uso di mezzi telematici prevedendo, con disposizione del Primo Presidente (Prot. n. 47) del 31 marzo 2020, che per i ricorsi da trattarsi fino al 30 giugno 2020 “… i difensori possono far pervenire alla Corte17 motivi aggiunti e memorie a mezzo PEC (…) comunicandoli contestualmente e con lo stesso mezzo alla controparte”.
    Per gli atti introduttivi, esclusi dal provvedimento, allo stato si attende una regolamentazione in sede di emendamento al D.L. Cura Italia.
  • con provvedimento congiunto del 9 aprile 2020 il Tribunale di Roma e il COA hanno emanato un curato Protocollo di attuazione delle modalità di trattazione delle udienze secondo il duplice binario (da remoto e/o tramite note scritte) previsto dall’art. 83, comma 7, lett. f e h.
    Per gli atti introduttivi, esclusi dal provvedimento, allo stato si attende una regolamentazione in sede di emendamento al D.L. Cura Italia.


5.2 Disposizioni in materia di procedure esecutive.

Secondo stime ufficiose, il cash in court giacente in relazione alle procedure pendenti su base nazionale, è valutabile in circa 10 miliardi di euro18.

L’attuale stasi del sistema paese ha già avviato una dura stagnazione economica, (se non una pesante recessione) e la possibilità di procedere, nelle presenti condizioni, alla distribuzione delle risorse attive disponibili per i creditori, costituirebbe una fondamentale boccata d’ossigeno nel momento del bisogno. Per molti crediti cartolarizzati assistiti da garanzia dello Stato (c.d. GACS), il ritardo è foriero anche del rischio di escussione della citata garanzia.

In conseguenza di ciò, si registrano diverse vedute e opposti provvedimenti da parte dei vari uffici giudiziari, di cui nell’occasione si rende un esemplificativo elenco sommario:

  • i Giudici dell’Esecuzione titolari del Tribunale di Padova, in risposta ai provvedimenti assunti dal Governo, con provvedimento congiunto del 9 marzo 2020 hanno statuito la sospensione generale delle attività di settore fino al 3 aprile 2020 (incluse le attività di deposito delle bozze di decreto di trasferimento e di emissione dei mandati di pagamento);
  • simili disposizioni anche da parte del Presidente della Sezione EE.II. del Tribunale di Roma, con provvedimento del 9 marzo 2020; con integrazione del 13 marzo 2020, si è disposta la sospensione dell’attuazione degli ordini di liberazione anche per gli immobili aggiudicati;
  • in senso contrario, il Tribunale di Livorno, con provvedimento Presidenziale (Prot. n. 1462) del 18 marzo 2020, ha ritenuto “…necessario accelerare il più possibile le operazioni di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita…”;
  • con provvedimento del 25 marzo 2020, il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Catania, in relazione ad un progetto di distribuzione (già approvato il 5 marzo e in attesa del decorso del termine di gg. 20 per la presentazione di eventuali opposizioni), a fronte della sopravvenuta sospensione ex lege del decorso del termine per l’impugnazione, ha ritenuto prevalente “…l’esigenza dei creditori ad una celere distribuzione delle somme, anche in considerazione della matura di per sé già esecutiva dell’ordinanza emessa, tale da non far ritenere più procrastinabile l’attuazione della stessa”;
  • con Protocollo del 20 marzo 2020, i Giudici dell’Esecuzione del Tribunale di S.M.C.V. hanno previsto la possibilità della emissione dei DD.TT. in modalità esclusivamente telematica e la possibilità di procedere all’approvazione dei progetti di distribuzione (ai sensi dell’art. 83, c. 7, lett. h. del D.L. Cura Italia), “…previa emissione di un decreto con il quale si invitano le parti a non comparire in udienza nell’ipotesi in cui non vi siano contestazioni al progetto di distribuzione depositato”, con l’avviso che “… nella ipotesi di mancata comparizione, il progetto sarà approvato ex art. 597 c.p.c.19”;
  • con determinazione (Prot. n. 1050/U) del 26 marzo 2020, il Presidente del Tribunale di Tivoli ha chiesto, ai custodi e delegati incaricati per le procedure esecutive immobiliari, di segnalare “… le procedure di spettanza nelle quali vi sia disponibilità di una somma di almeno euro diecimila, da poter distribuire”.

La prevalenza dei citati provvedimenti propende quindi per la prosecuzione (ove possibile) dell’attività di distribuzione, a specifico contrasto del fenomeno generalmente diffuso di una non sollecita distribuzione del cash in court sia in ambito esecutivo ordinario che concorsuale.

A ciò non può ritenersi di ostacolo, come pure nella prassi è stato sollevato da alcuni delegati, l’eventuale mancata costituzione in seno alla procedura del debitore esecutato, stante le disposizioni dell’art. 492, co. 2, c.p.c. (come modificato dal D.L. n. 35/2005 e dalla L. n. 263/2005 in vigore dal 1° marzo 2006), con cui si prevede l’indicazione, da parte del debitore, di un domicilio eletto potendosi, in difetto, procedere a eventuali notifiche nei suoi confronti presso la cancelleria20.

5.3 Disposizioni in materia di procedure concorsuali.

  • Con provvedimento del 25 marzo 2020, il Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Siracusa, nel disciplinare la sospensione, di fatto, dell’attività ordinaria della sezione (ad es., disponendo il rinvio delle udienze e delle vendite già fissate, la sospensione delle attività degli esperti estimatori e dei termini per il versamento del saldo prezzo), ha previsto la continuità nell’emissione dei mandati di pagamento in forma esclusivamente telematica21;
  • con ordinanza del 27 marzo 2020, G.D. d.ssa Vacca, il Tribunale di Forlì ha ritenuto l’urgenza della “trattazione” (ai sensi dell’art. 83 co. 3 lett. c) D.L. Cura Italia), del progetto di riparto predisposto dal curatore, con conseguente esclusione della sospensione dei termini per il reclamo, valutandosi “…necessario ed opportuno assicurare la tempestività dei pagamenti in questo periodo di emergenza sanitaria e di conseguente crisi economica per il fermo delle attività”;
  • similmente il Tribunale di Bergamo, con ordine di servizio del Presidente di Sezione del 2 aprile 2020, pur confermando la sospensione dei termini per la contestazione dei progetti di distribuzione, ha invitato i curatori, liquidatori e commissari straordinari alla predisposizione dei piani di riparto per le giacenza superiori ad € 100.000, sottolineando che le contingenti condizioni di emergenza e difficoltà operative “…favoriscano l’accelerazione delle operazioni di riparto e di distribuzione delle liquidità delle procedure” interessate22;
  • con provvedimento del 9 aprile 2020, il Tribunale di Rimini, rilevato che la sospensione emergenziale è riferibile ai soli termini processuali e che (riguardo alle procedure di dichiarazione dello stato di insolvenza e di richiesta di ammissione al concordato preventivo) “…i termini di cui all’art. 8 e all’art. 161 l.f. non abbiano natura processuale”, ha disposto che “la sospensione dei termini di cui all’art. 36 del DL n. 23/2020 non si applichi agli obblighi informativi periodici di cui all’art. 161 l.f.”.
    Anche in ambito concorsuale, pertanto, si conferma la ormai sufficientemente diffusa disponibilità degli uffici giudiziari ad una sorta di ultrattività operativa anche nel periodo di sospensione dei termini processuali (Fase 1) previsto in via emergenziale.

6. Questioni aperte sulla possibilità di un’effettiva tutela del credito nel periodo emergenziale.

Nell’attuale stasi di fatto del sistema della giustizia civile, si pone la questione di come assicurare un’effettiva tutela del credito con l’adozione degli strumenti ordinari a disposizione del creditore.
Rammentiamo che la normativa emergenziale ha introdotto un regime di sospensione dei termini processuali che non coincide con le previsioni dell’art. 92 Ord. Giud. (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12), risultando, il primo, più ampio nell’oggetto e comprensivo anche dei procedimenti cautelari (di per sé connotati da urgenza), con la riserva delle urgenze indifferibili, da attestarsi da parte dell’Ufficio giudiziario competente23.

È quindi possibile per il creditore, anche nella presente fase, proporre azioni conservative e/o cautelari, in risposta alle quali non è però dato sapere i tempi e modi di accoglimento da parte degli Uffici.

7. Conclusioni (per un auspicabile futuro telematico della giustizia civile).

L’emergenza sanitaria in atto ha impresso un impensabile impulso all’adozione, da parte dell’avvocatura e della giustizia civile, di soluzioni tecnologiche fino ad oggi rinviate o ritardate, per motivi vari che non compete indagare in questa sede.

Appare prioritario che gli uffici giudiziari si dotino di supporti informatici aggiornati e consentano l’operatività dei magistrati e del personale di cancelleria in condizioni di c.d. “smart-working” o lavoro agile (in linea, del resto, con le prescrizioni già adottate nei vari DD.LL. di recente emanazione)24.

L’adozione delle nuove tecnologie deve aiutare a ripensare il processo, semplificandolo e attuando, laddove possibile, soluzioni delegate (si pensi alla possibilità di consentire agli avvocati l’emissione del decreto ingiuntivo, oppure all’adozione, ventilata ormai da tempo, dei portali delle procedure esecutive e concorsuali, con accesso personalizzato per i creditori) o totalmente digitalizzate (come per le udienze telematiche).

Tutto ciò, con la consapevolezza che la gestione dematerializzata dovrà essere la regola per il futuro, mentre le altre forme dovranno essere limitate ad alcune attività, sostanzialmente istruttorie, non demandabili alla tecnologia (si pensi all’escussione dei testimoni o all’ispezione di luoghi o persone).
Sulla base di tale principio, nel diverso ambito delle procedure esecutive e concorsuali, in cui la maggior parte delle attività può essere affidata ad una trattazione cartolare e mediata da soluzioni tecnologiche, senza pregiudizi per le parti interessate, deve ritenersi urgente e non più differibile l’adozione di automatismi operativi delle varie fasi procedurali, tali da consentire nel breve periodo la rapida distribuzione del cash in court e, nel medio termine, un generale efficientamento delle azioni recuperatorie.

Avv. Antonio Pepe
Avv. Eleonora Piccioni

MFLaw – Mannocchi & Fioretti
Studio Legale Associato

Sede di Roma

Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di M&F. È proprietà di M&F e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.

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[1] Con eccezione dei procedimenti di particolare importanza relativi a diritti dei minori, familiari in genere, cautelari, inibitori e di volontaria giurisdizione inerente alla salute della persona, nonché ogni altro caso ritenuto urgente con provvedimento dell’autorità competente, non impugnabile (art. 10, co. 1).
[2] A differenza del precedente provvedimento che ha previsto la sospensione generale, fino al 31 marzo 2020, anche dei termini sostanziali (D.L. n. 9/2020, art. 10, co. 4).
[3] La sospensione dei termini sostanziali prevista per le “zone rosse” non è stata, quindi, estesa al territorio nazionale e in ogni caso non è stata prorogata oltre il 31 marzo 2020.
[4] In particolare, gli artt. 83 – 85 del D.L. n. 18/2020 hanno sostituito e abrogato gli artt. 1 – 4 del D.L. n. 11/2020. Tali disposizioni (di ambito nazionale) non hanno, al contempo, abrogato quelle contenute nel D.L. n. 9/2020 (di ambito territoriale locale concentrato nelle prime “zone rosse” e maggiormente incidenti sulle norme ordinarie della giustizia civile), alle quali si sono meramente affiancate, creando un doppio binario di disciplina dell’emergenza.
[5] Inclusi l’adozione di provvedimenti giudiziari e il deposito della loro motivazione, nonché la proposizione degli atti introduttivi dei giudizi e dei procedimenti civili di esecuzione e di impugnazione.
[6] In particolare, gli artt. 83 – 85 del D.L. n. 18/2020 hanno sostituito e abrogato gli artt. 1 – 4 del D.L. n. 11/2020. Tali disposizioni (di ambito nazionale) non hanno, al contempo, abrogato quelle contenute nel D.L. n. 9/2020 (di ambito territoriale locale concentrato nelle prime “zone rosse” e maggiormente incidenti sulle norme ordinarie della giustizia civile), alle quali si sono meramente affiancate, creando un doppio binario di disciplina dell’emergenza.
[7] In particolare, al fine di garantire il rispetto del divieto di “assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario” e i “contatti ravvicinati tra le persone”.
[8] La norma prevede espressamente i seguenti casi:
f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al co. 3;
h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice” (Art. 83, co. 7, lettere f, g, h).
[9] Con espressa attenzione alla salvaguardia del contraddittorio e dell’effettiva partecipazione delle parti.
[10] N.B.: la sospensione ha letteralmente ad oggetto solo i termini di prescrizione e decadenza da interrompersi a mezzo della proposizione di una domanda giudiziale. Restano esclusi quelli stragiudiziali (messa in mora, intimazione e diffida), esercitabili << … “privatamente”, senza il coinvolgimento di alcuno dei soggetti della giurisdizione>> (Cfr. A. Amorosi, “Commento all’art. 83 D.L. 18/2020 commi 2 e 8: sospensione dei termini di prescrizione e decadenza” – fonte: www.avvocatoandreani.it).
[11] Restano ferme le raccomandazioni di cui all’art.1, p. 7, DPCM 11 marzo 2020 per l’adozione di forme di lavoro agile, ferie, sospensione attività non essenziali, rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e sanificazione.
[12] Diversamente, nell’ipotesi della sospensione del processo (che qui non ricorre) è previsto che non possa compiersi alcun atto del procedimento (art. 298 c.p.c.). Non è questa la condizione disciplinata dalla legislazione dell’emergenza.
[13] Cfr. “Legislazione d’emergenza e processi esecutivi e fallimentari” di Cosimo D’Arrigo, Giorgio Costantino, Giovanni Fanticini e Salvatore Saija – fonte: www.inexecutivis.it).
[14] In Lombardia, con provvedimenti varati dalla Regione più restrittivi di quelli nazionali, si è inizialmente disposta la chiusura tutti gli uffici pubblici, incluse le Conservatorie dei registri immobiliari, con conseguente blocco delle compravendite e delle iscrizioni di ipoteca.
[15] Con tale termine si indicano generalmente le somme giacenti in attesa di distribuzione nelle procedure pendenti.
[16] Già in precedenza la medesima Corte territoriale, con una simile disposizione, aveva sottolineato la carenza di supporto informatico e adeguate tutele per l’adozione delle videoconferenze in relazione ai procedimenti civili ordinari, riservando tale modalità alle sole camere di consiglio e alle riunioni di sezione (Cfr. CdA Roma, Prot. N. 9768 del 21 marzo 2020).
[17] N.B.: utilizzando “…esclusivamente l’indirizzo elettronico presente nel Re.G.Ind.E.”.
[18] Cfr. S. Sajia, “Legislazione d’emergenza e processi esecutivi e fallimentari” cit., par. 25, pag. 71.
[19] In senso conforme, cfr. Tribunale di Pordenone, G.E. dr. Francesco Tonon, ordinanza 3 aprile 2020; conf. Tribunale di Venezia, G.E. d.ssa Silvia Bianchi, ordinanza 27 marzo 2020.
[20] Ad oggi, è consigliabile e prudente provvedersi ancora alla notifica in forma ordinaria, non essendo previsto uno specifico recapito PEC per le notifiche al debitore da eseguirsi, ai sensi dell’art. 492 c.p.c., presso la cancelleria.
[21] Nel medesimo senso, cfr. Tribunale di Benevento, provvedimento collegiale dei GG.DD. di sezione del 30 marzo 2020.
[22] In senso conforme, cfr. Tribunale di Mantova, provvedimento collegiale dei Giudici dell’Esecuzione e delle procedure concorsuali del 9 aprile 2020.
[23] Con provvedimento, non impugnabile, reso in calce all’istanza di parte ai sensi dell’art. 83, c. 3, lett. a, D.L. n. 18/2020.
[24] Potenziando, in tal senso, la c.d. “informatica giudiziaria”, concetto che abbraccia l’ambito gestionale, documentale e certificativo degli affari oggetto della giustizia civile.
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