Cessazione anticipata del Trust e retrocessione dei beni: l’Agenzia conferma la neutralità fiscale.
Con la risposta a interpello n. 146 del 16 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi sul trattamento fiscale della cessazione anticipata di un trust e della conseguente retrocessione dei beni al disponente, riconoscendo la neutralità fiscale dell’operazione qualora il rientro del patrimonio precedentemente segregato nella sfera giuridica del disponente costituisca il mero effetto dello scioglimento del vincolo e non comporti un effettivo trasferimento di ricchezza a favore dei beneficiari. Il principio viene affermato con riferimento ad una fattispecie di particolare interesse, nella quale i beni esistenti nel trust al momento della sua cessazione non coincidevano con quelli originariamente apportati.
La disponente aveva infatti conferito in trust la nuda proprietà delle partecipazioni detenute in due società, mantenendone l’usufrutto; successivamente, una delle società era stata incorporata nell’altra e, contestualmente, la società incorporante aveva assunto la forma di società a responsabilità limitata. Per effetto dell’operazione, il trust era così divenuto titolare della nuda proprietà del 36,68% del capitale della società (incorporante).
Le parti intendevano quindi procedere allo scioglimento anticipato del trust, senza dare attuazione al programma attributivo in favore dei beneficiari con conseguente retrocessione delle partecipazioni alla disponente.
La questione sottoposta all’Agenzia delle Entrate riguardava, pertanto, la rilevanza fiscale dell’atto di risoluzione consensuale del trust, con contestuale retrocessione del patrimonio alla disponente sia ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni che ai fini delle imposte sui redditi.
Sotto il primo profilo, il punto di partenza è rappresentato dall’art. 4-bis del D.Lgs. 346/1990 (TUSD), introdotto dal D.Lgs. 139/2024, che ha espressamente disciplinato il trust e gli altri vincoli di destinazione, sostanzialmente recependo sul piano normativo il principio della c.d. tassazione in uscita, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., ordinanza n. 31857/2023) e fatto proprio dall’Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 34/E del 2022.
In base alla citata disposizione, il presupposto impositivo è costituito dall’arricchimento gratuito dei beneficiari e l’imposta trova applicazione, in via ordinaria, al momento dell’effettivo trasferimento dei beni e dei diritti in loro favore. La costituzione del vincolo di destinazione e l’apporto dei beni al trust non assumono, invece, autonoma rilevanza impositiva in assenza di un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.
È proprio l’individuazione dell’effettivo arricchimento quale presupposto del tributo a consentire di ricostruire in termini di neutralità fiscale l’atto di scioglimento e il ritorno dei beni al disponente. Infatti, quando il programma negoziale non viene realizzato e il patrimonio segregato ritorna al soggetto dal quale proveniva, l’operazione non determina l’arricchimento gratuito del beneficiario né la manifestazione di una capacità economica, costituendo invero l’effetto della cessazione della segregazione patrimoniale.
In questa direzione si era già espressa l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 165/2024, relativa alla rinuncia dei beneficiari e alla conseguente retrocessione ai disponenti dei beni originariamente apportati al trust. Anche in quella sede era stata esclusa l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, proprio in ragione dell’assenza di un trasferimento di ricchezza.
Il medesimo principio trova fondamento nella giurisprudenza richiamata dalla risposta a interpello n. 146/2026. In particolare, secondo la Corte di Cassazione, l’anticipata cessazione del trust che impedisca la realizzazione del programma negoziale fa venir meno la potenzialità di arricchimento gratuito dei terzi impedendo la manifestazione della capacità contributiva oggetto del tributo, mentre resta fiscalmente irrilevante la conseguente retrocessione dei beni al disponente, quale riflesso del venir meno del vincolo di destinazione (Cass. n. 31857/2023 e n. 8719/2021).
La risposta a interpello n. 146/2026 si inserisce in tale percorso interpretativo, compiendo un ulteriore passaggio.
Nel caso esaminato, infatti, il reimpossessamento non aveva ad oggetto beni formalmente identici a quelli originariamente segregati. Le partecipazioni conferite dalla disponente erano state interessate, durante la vita del trust, da una fusione per incorporazione, con contestuale modifica della forma giuridica della società risultante. Al momento dello scioglimento, il fondo era pertanto costituito dalla nuda proprietà di una partecipazione diversa, sotto il profilo formale, da quelle originariamente apportate.
Tale circostanza non induce tuttavia l’Agenzia delle Entrate ad escludere la neutralità della retrocessione, la quale osserva che la nuda proprietà delle quote esistenti al momento dello scioglimento discende dalla nuda proprietà delle partecipazioni inizialmente conferite nel trust, riconoscendo così una continuità sostanziale tra il patrimonio originariamente segregato e quello successivamente restituito alla disponente.
La conclusione valorizza dunque la sostanza della vicenda rispetto alla mera identità giuridico-formale dei beni, ciò che ritorna alla disponente rappresenta invero l’evoluzione del patrimonio da essa originariamente segregato e il venir meno del trust determina un reimpossessamento fiscalmente neutrale, non una nuova attribuzione di ricchezza. Diversamente, si finirebbe per attribuire rilevanza impositiva a modificazioni del patrimonio intervenute durante la vita del trust anche quando queste non abbiano determinato alcun trasferimento gratuito a favore dei beneficiari.
Nella stessa prospettiva assume rilievo la circostanza, espressamente rappresentata nell’istanza, che il valore della nuda proprietà retrocessa fosse aumentato rispetto a quello esistente al momento dell’apporto, anche per effetto dell’avanzamento dell’età dell’usufruttuaria e della conseguente variazione del rapporto di valore tra usufrutto e nuda proprietà. Anche tale incremento non conduce l’Agenzia delle Entrate a configurare un trasferimento imponibile, in quanto il maggiore valore assunto dal diritto nel corso del tempo non muta la natura dell’operazione, infatti il patrimonio non viene attribuito a un beneficiario, ma ritorna nella disponibilità della disponente per effetto della cessazione del vincolo.
La medesima neutralità fiscale del reimpossessamento viene riconosciuta, sulla base di presupposti diversi, anche ai fini delle imposte sui redditi. L’Agenzia delle Entrate richiama al riguardo l’art. 9, comma 5 del TUIR secondo cui, salvo diversa previsione, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.
Nel caso oggetto dell’interpello, tuttavia, tale requisito non ricorre: né l’originario apporto della nuda proprietà al trust né la successiva retrocessione alla disponente erano avvenuti a titolo oneroso.
La neutralità del reimpossessamento trova così una giustificazione coerente, seppure distinta, nei due comparti impositivi considerati. Ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni manca un arricchimento gratuito del beneficiario mentre, ai fini delle imposte sui redditi, manca un trasferimento a titolo oneroso suscettibile di assumere carattere realizzativo. In entrambi i casi, il ritorno del patrimonio nella sfera del disponente conseguente all’atto risoluzione del trust rimane estraneo al presupposto dell’imposta, non costituendo infatti un nuovo trasferimento fiscalmente rilevante ma rappresentando il mero effetto della natura sostanzialmente restitutoria dell’operazione.
Avv.ti Emanuele Tito e Francesca Berardi
Tax Unit | MFLaw Roma
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