Aggiornamenti Giurisprudenziali
CORRETTIVO CARTABIA – PUBBLICATE LE MODIFICHE AL PROCESSO CIVILE
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 264 dell’11 novembre 2024, in attuazione della legge delega del 26 novembre 2021 n. 206, il d.lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024 contenente disposizioni correttive e di coordinamento del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) al fine di risolvere le difficoltà applicative ed i contrasti interpretativi sorti nella prima fase di applicazione della recente riforma del processo civile.
Il provvedimento entrerà in vigore il 26 novembre 2024 e le sue disposizioni, ove non diversamente previsto, si applicheranno ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 (art. 7). Dunque, gli atti già depositati alla data di efficacia del decreto, seguiranno la precedente normativa mentre le attività processuali successive, anche relative a procedimenti pendenti, saranno soggette alle nuove disposizioni.
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Ma vediamo, per punti riassuntivi, le modifiche più salienti che interesseranno il Codice di procedura civile per poi esaminare alcune tematiche specifiche.
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- E’ stato anticipato il momento entro il quale il Giudice può rilevare d’ufficio la propria incompetenza. Non più, quindi, entro la prima udienza ma con decreto all’esito delle verifiche preliminari (articolo 171 bis c.p.c.).
- Sulla trattazione scritta in sostituzione dell’udienza, nell’ottica di garantire il contraddittorio tra le parti, si dispone che l’opposizione anche di una sola di esse è sufficiente affinchè il giudice revochi il provvedimento che dispone la trattazione scritta in favore di quella in presenza e/o con mezzi audiovisivi.
- Viene eliminata la necessità di redigere e depositare la nota di iscrizione a ruolo sostituita dalla compilazione automatizzata di file .xml o di apposite voci presenti nel fascicolo telematico.
- È stato quasi integralmente riscritto l’art. 171 bis c.p.c., precisando i passaggi delle verifiche preliminari eseguite dal Giudice, in modo da assicurare che la causa giunga alla prima udienza di comparizione solo quando siano stati compiutamente eseguiti gli accertamenti in merito alla regolare instaurazione del contraddittorio ed è dunque possibile dare corso agli incombenti di cui all’articolo 183 c.p.c.
Viene, altresì, anticipato il momento in cui il Giudice può disporre il mutamento del rito con il passaggio a quello semplificato.
Difatti, rispetto all’impianto originario in cui la scelta veniva compiuta alla prima udienza di comparizione, dopo che le parti avevano già depositato le memorie istruttorie, la bozza di decreto legislativo anticipa la decisione del giudice alla fase delle verifiche preliminari.
- L’ordinanza di accoglimento della domanda ex art. 183 ter cpc diviene titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, in modo da garantire la riscossione del credito ma anche di incidere sulla deflazione del contenzioso.
- Viene reso più celere il meccanismo della chiamata in causa del terzo che deve essere autorizzata dal Giudice che ne valuti l’opportunità già nella fase delle verifiche preliminari così da consentire che tutte le parti possano depositare una sola volta le memorie integrative.
- Il legislatore è poi intervenuto sull’alveo delle prove scritte in base alle quali può essere avviato il procedimento per decreto ingiuntivo, disponendo con le modifiche apportate al secondo comma dell’art. 634 c.p.c., quanto segue:
– costituiscono prova scritta anche le scritture contabili tenute con mezzi informatici nel rispetto della legge;
– tra i documenti ritenuti prova idonea a promuovere il procedimento monitorio, vengono aggiunte le fatture elettroniche trasmesse attraverso il sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate.
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Vediamo ora, in particolare, le novità introdotte con riferimento ad alcuni istituti specifici.
Comunicazioni e notificazioni a mezzo PEC
Si semplifica e razionalizza la disciplina delle comunicazioni e notificazioni a mezzo PEC, eliminando la necessità per il difensore di indicare il numero di fax, tecnologia ormai ritenuta obsoleta.
Con particolare riferimento alle notificazioni, viene poi precisato che, come per quelle eseguite a mani, le notifiche a mezzo PEC eseguite dall’ufficiale giudiziario si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento della consegna del documento informatico all’ufficiale giudiziario mentre per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato.
Se la notifica, poi, non dovesse andare a buon fine per cause imputabili al destinatario che non ha curato, ad esempio, di mantenere attiva e capiente la casella di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario la esegue mediante inserimento dell’atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al destinatario.
Per quest’ultimo la notifica si intenderà perfezionata una volta decorsi dieci giorni dall’inserimento ovvero alla data anteriore in cui egli accederà all’area riservata.
Il rito semplificato
Con riguardo al rito semplificato si chiarisce che davanti al tribunale monocratico la causa può sempre essere introdotta con rito semplificato anche quando non sia di pronta soluzione e, ricorrendone i presupposti, anche per le opposizioni a precetto, agli atti esecutivi o a decreto ingiuntivo.
Per favorire il ricorso al rito semplificato, anche quando facoltativo, si consente all’attore di proporre nuove domande in conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto ed è previsto che il Giudice, su richiesta di parte, debba assegnare un termine per la precisazione o modificazione delle domande o delle richieste istruttore che sorgono in conseguenza delle difese di controparte.
Provvisoria esecuzione
- All’art. 648 c.p.c. viene aggiunto un terzo comma che introduce un meccanismo similare a quello previsto dall’art. 351 comma 2 c.p.c.: su istanza di parte sarà infatti possibile, per il giudice, dichiarare la provvisoria esecuzione con ordinanza non impugnabile emessa prima dell’udienza di comparizione qualora vi siano fondate ragioni di urgenza.
Giudizio di appello
- E’ stato sostituito il primo comma dell’art. 342 c.p.c. disponendo ora espressamente che l’appello debba essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico.
Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l’atto introduttivo dovrà individuare lo specifico capo della decisione impugnato ed in relazione a questo dovrà indicare:
“1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
- Viene parzialmente modificato anche l’art. 347 c.p.c. precisando che l’appellato si dovrà costituire nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata in citazione o di quella fissata ex art. 349 bis cpc, andando così a dirimere definitivamente le perplessità sollevate agli albori della Riforma Cartabia circa la costituzione del convento se dovesse avvenire nel termine di 20 o 70 giorni prima dell’udienza.
Dalla predetta modifica consegue, altresì, che anche l’appello incidentale dovrà essere proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall’art. 347 c.p.c.
Esecuzione Forzata
- E’ stato introdotto, quale nuovo requisito dell’atto di precetto, “l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione”;
- Ha subito modifiche anche l’atto di pignoramento laddove viene prescritto che debba contenere “l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis”;
- Per l’istanza di conversione del pignoramento, il deposito della somma di un quinto viene sostituito con l’importo inferiore di un sesto del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale;
- Art. 475 c.p.c. Sebbene la riforma Cartabia sia già intervenuta sensibilmente in punto di esecutività del titolo, abrogando la formula esecutiva e prevedendo il rilascio del titolo in copia attestata conforme all’originale, ora il Decreto Correttivo intende ammettere la possibilità che il titolo esecutivo possa essere rilasciato anche come “duplicato informatico”, documento che si ottiene mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;
- Art. 480 c.p.c. Quanto all’atto di precetto, il decreto correttivo si pone l’obbiettivo di definirne ulteriormente il contenuto prescrivendo che sia ivi indicato il Giudice competente per la successiva fase esecutiva nonché – se l’atto è sottoscritto dalla parte personalmente – la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale;
- Artt. 616 e 618 c.p.c. Il Decreto Correttivo ha modificato anche gli artt. 616 e 618 c.p.c. prevedendo che, nell’ipotesi in cui il giudizio di merito sia introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, i termini per la costituzione, per le verifiche preliminari del Giudice e per il deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc, siano da considerarsi dimezzati e ciò non solo in un’ottica di celerità nella definizione del giudizio, ma anche per scongiurare il sorgere di eventuali pregiudizi che la pendenza della causa possa arrecare alla procedura esecutiva pendente.
- Viene riformata, altresì, la disciplina dell’avviso ex art. 543 cpc disponendo che, in caso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, il creditore non dovrà più notificare l’avviso al debitore ma unicamente al terzo pignorato.
Si chiarisce, inoltre, che se il pignoramento è stato eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è stato notificato o depositato l’avviso ex art. 543 cpc. “In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.
Istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare
Il Correttivo Cartabia interviene anche sul Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia eliminando – all’art. 13, comma 1 quinquies, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 – la previsione di versamento del contributo unificato di € 43,00 per le istanze di ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis cpc, ad eccezione del caso in cui il creditore proponga la suddetta istanza chiedendo al Presidente del Tribunale l’autorizzazione all’accesso alla Banche Dati prima della notifica del precetto, ai sensi dell’art. 492 bis cpc secondo comma. In questa residuale ipotesi, il contributo unificato è ancora dovuto.
Si assiste così ad un “alleggerimento” del sistema di carattere anche fiscale gravante sui procedimenti e sui soggetti creditori, causato da un’errata interpretazione normativa del TU che, contrariamente a quanto avvenuto nella prassi giudiziaria, non prevedeva esplicitamente alcun obbligo di pagamento del contributo unificato per le ipotesi in commento.
Mediazione obbligatoria e facoltativa
Il Decreto interviene sulla disciplina della mediazione prevedendo, in aggiunta alla quella obbligatoria, anche la procedura alternativa prevista dalla legge istitutiva dell’AGCOM; il termine ultimo per l’ordinanza di mediazione demandata, non sarà più la precisazione delle conclusioni, ma il momento in cui viene fissata l’udienza di rimessione della causa in decisione.
La durata del procedimento di mediazione sarà di sei mesi, prorogabile dalle parti più volte, qualora si svolga prima dell’instaurazione del processo, mentre per quella demandata (in pendenza di processo) la durata di sei mesi potrà essere prorogata solo una volta.
Viene ripresa la formula antecedente alla Riforma Cartabia, per cui, ove il tentativo di mediazione fallisca, la domanda giudiziale potrà essere proposta nel termine di decadenza a decorrere dal deposito del verbale negativo (art. 11, c. 4-bis, D. Lgs n. 28/2010).
Si specifica all’art. 5, c. 2 del D. Lgs n. 28/2010, che la condizione di procedibilità riguarda, non genericamente la domanda giudiziale, bensì solamente la domanda introduttiva, assumendo formalmente la scelta della Corte di Cassazione (con provvedimento n. 3452/2024), che aveva negato l’operatività della condizione per la domanda riconvenzionale.
CONCLUSIONI
Con il correttivo in commento il legislatore si è posto l’obiettivo di ultimare la digitalizzazione del processo eliminando gli ultimi adempimenti manuali rimasti a carico delle parti, nonchè di rendere gli istituti interessati maggiormente coerenti con i principi ed i criteri di delega, anche attraverso un’opera di semplificazione di specifici meccanismi procedimentali e processuali.
Avv. Laura Fresu – Associate
Dott.ssa Martina De Paulis – Trainee
MFLaw Sede di Roma
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