Dal giudice ordinario al TAR: la svolta nella tutela contro le sanzioni Consob e Banca d’Italia
Il decreto legislativo n. 128, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 luglio 2026, attuando la delega contenuta nell’articolo 19-bis della legge n. 21/2024, riscrive il sistema sanzionatorio del Testo Unico della Finanza (d.lgs. n. 58/1998), intervenendo sulla disciplina procedimentale, sugli strumenti di definizione anticipata e sui principi generali applicabili al sistema sanzionatorio amministrativo del TUF ed in particolare, per quanto interesse nello specifico questa sede, sulla tutela giurisdizionale.
Infatti, la riforma determina un cambio di giurisdizione, prescrivendo che dal 7 agosto 2026, data di entrata in vigore della norma, il ricorso avverso i provvedimenti sanzionatori di Banca d’Italia e Consob non è più devoluto, come in passato, alla corte d’appello del luogo in cui ha sede l’ente sanzionato, bensì alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con competenza funzionale attribuita al TAR Lombardia, sede di Milano, secondo il rito accelerato di cui all’articolo 119 del codice del processo amministrativo.
Resta, invece, presso la corte d’appello competente per territorio il regime residuale previsto dal comma 8, per le sanzioni irrogate ai sensi di disposizioni diverse dal TUF che richiamano comunque l’articolo 195.
Non si ritiene che il passaggio dal giudice ordinario al giudice amministrativo determini un minor livello di garanzia del diritto di difesa, considerato il giudice amministrativo gode di ampi poteri istruttori, fin dalla introduzione del codice del processo amministrativo (d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104) avendo nel dettaglio a disposizione gli strumenti della verificazione (art. 66 cpa) e della consulenza tecnica d’ufficio (art. 67); ai sensi dell’art. 63, comma 5, il collegio può inoltre disporre l’assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l’interrogatorio formale e il giuramento.
Il regime cautelare, comune a tutti i giudizi amministrativi, prevede la possibilità di chiedere ed ottenere la sospensiva del provvedimento sanzionatorio con apposita istanza cautelare (art. 55), da trattare in camera di consiglio in contraddittorio con la controparte, nonché di richiedere misure cautelari monocratiche ante causam al Presidente del Tribunale (art. 66).
Assai rilevante, inoltre, l’espressa menzione secondo cui il rito applicabile alla nuova classe di controversie è individuato in quello abbreviato di cui all’art. 119 cpa, comune del resto a tutti i ricorsi avverso i provvedimenti delle autorità indipendenti, con esclusione di quelli relativi ai rapporti di servizi con i dipendenti (art. 119, comma 1, lett. b).
In base a tale rito, tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti (art. 119, comma 2); il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza (comma 3), con cui, in caso di estrema gravità ed urgenza, può disporre le opportune misure cautelari (comma 4).
Quando almeno una delle parti, nell’udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa (comma 5).
Tali disposizioni si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo (comma 7).
Il nuovo articolo 195 ridisegna anche la fase amministrativa, proprio in recepimento degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza amministrativa, nel senso di rafforzare il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa dell’interessato.
Così, il comma 4 riconosce in modo espresso all’interessato il diritto di partecipare, anche con l’assistenza di un avvocato, sia all’audizione personale nella fase istruttoria sia, nei casi di particolare complessità e rilevanza, all’audizione nella fase decisoria.
Il comma 3 codifica, inoltre, tra i principi del procedimento, la distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, la parità delle attività istruttorie e la sollecita verbalizzazione.
Avv.ti Carlo Celani e Lorenzo Coraggio
Counsel | Administrative Unit
MFLaw Roma
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